Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' MENYS DA PEGISTRATIONTE BOLLO ANTT. 48 # 19 L ITT-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE REPUBBLICA ITALIANA INALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gindies di face SEZIONE TERZA CIVILE Magistrati:045 95 /03 e_coustisitt, beca Composta dagl P.A Dott. Vincenzo ARBOJ R.G. N. 19678/01 .. мойил Dott. Ernesto LUPO Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rep . Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PAGANI, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Antonio Donato, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FILIPPO CASTALDI Con studio in 84014 NOCERA INFERIORE (SA) PIAZZA D'AMORA 3, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
UFF ITALIA DI AU NI & C SNC;
intimata avvers0 la sentenza n. 1750/01 del Giudice di pace di 2003 NOCERA INFERIORE, emessa il 29/05/01 e depositata il 01/06/01 (R.G. 4671/00) 244 -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Filippo CASTALDI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Maurizio VELARDI, che ha chiesto si voglia dichiarare la manifesta infondatezza del ricorso. -2- Ricorso n. 19675/01 Svolgimento del processo Il Comune di Pagani proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore, avverso il decreto ingiuntivo n. 930/00 emesso nei suoi confronti, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di f.
1.017.450 a titolo di pagamento per fornitura di merce da parte della ditta Ufficio Italia di Laudato Domenico الله C. s.n.c.. come indicata in fatture. L'opposta resisteva. Il giudice di расе, СОЛ sentenza depositata 1'1.6.2001, rigettava l'opposizione, ritenendo che la fornitura della merce al Comune opponente risultava provata dalla documentazione esibita. Avverso questa sentenza il Comune di Pagani proponeva ricorso per cassazione e presentava anche memoria. Non si costituiva l'intimata. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento, poiché il giudice di pace non si è pronunziato sull'eccezione di nullità del rapporto negoziale, per carenza di contratto munito della forma scritta ad substantiam. क 3 2.Con secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., nonché violazione de l'art. 97 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che nella fattispecie il contratto era nullo, poiché, essendo parte dello stesso la p.a., il contratto doveva essere necessariamente stipulato in forma scritta ad substantiam. Il ricorrente lamenta anche la violazione dell'art. 97 Cost., poiché la forma scritta dei contratti è garanzia di regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
3.Ritiene questa Corte the il motivo sia manifestamente infondato. Va, anzitutto premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carerza assoluta ° mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, поп essendo ammissibile il ricorso per violazione ล falsa applicazione di legge, norma dell'art. 360 Π. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). 2°, c.p.c. L'equità cui fa riferimento l'art. 113, C. è "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la q . valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore. dellaNon si tratta, quindi, di equità "integrativa" regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, ad individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto ed a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosta, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in un unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità prevista dall'art. 339, c. 2° e 3°, C.c.p.c.. Da ciò consegue che i giudice di pace allorchè decide secondo equità, non essendo tenuto all'applicazione delle norme di diritto sostanziale, non è tenuto a motivare in mcrito al mancato accoglimento di eccezioni, con cui si 1'applicazione di dette forme di dirittorichieda sostanziale. Quanto alla censura relativa alla violazione degli artt. la stessa è inammissibile, trattandosi1350 e 1421 C.C., di violazione di norme sostanziali. Inoltre va Osservato che è infondato anche L'assunto che l'obbligo della forma scritta dei contratti trovi il suo referente nell'art. 97 cost.. Ө Il primo comma di detta norma, infatti, si limita a disporre che ال i pubblici uffici SONO organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e 'imparzialità dell'amministrazione". imparzialità e buon andamento T principi di legalità, dell'azione amministrativa, fissati dalla predetta norma, comportano che nessuna posizione di preminenza o di favore spetti all'amministrazione, se non in virtu di una disposizione di legge e che, quindi, nessun potere pubblico sia configurabile in difetto di una norma attributiva (Cass. 4.12.1975, n - 4010). Da ciò consegue che la violazione da parte dell'amministrazione delle regole di legalità, imparzialità e buon amministrazione costituisce fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in relazione al pregiudizio arrecato a posizioni soggettive del privato (Cass. 3.6.1987, n. 4875; Cass. 4.3.1985, n. 1808). Nulla prevede, invece, detta norma in tema di forma dei contratti in cui è parte la P.A. Sennonché, premesso questo punto, va osservato che nel resto l'art. 97 Cost. fissa solo ипа riserva di legge nell'organizzazione della p.a. (ritenuta peraltro dalla dottrina riserva relativa e non assoluta); та una volta emesse dette Jeggi, esse rimangono pur sempre leggi ordinarie e ΠΟΠ sono leggi di rango costituzionale né si Q. tratta di "costituzionalizzazione" di leggi ordinarie {ammesso che sia ipotizzabile questa figura, cui faceva riferimento parte della dottrina risalente in relazione alla fattispecie dell'art. 7 Cost.]. Da ciò consegue che il giudice di pace, nell'ambito del procedimento secondo equità, non è tenuto all'applicazione di dette leggi ordinarie, ΠΑ la decisione andrà emessa secondo l'equità del caso concreto, anche, se per ipotesi principio della normaessa può coincidere con il sostanziale. In altri termini, cen riferimento al caso di specie attinente alla forma dei contratti della P.A., il giudice di pace, nell'ambito del giudizio secondo equità, non tenuto all'applicazione delle norme relative alla forma di questi contratti, ΠΟΠ diversamente da quanto avviene in relazione al disposto di cui agli artt. 1350, 1351 e 1352 C.C.. Sulla base di quanto sopra detto rimane superato di. questa corte espresso con sentenza n.l'orientamento 15720 del 13.12.2000, fatto proprio dal ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spesc non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
4. Così deciso in Roma, li 31 gennaio Il cons. est.cons.Autoris Segreto VANEL ERE C1 nocenzo b ijsta;
2003. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg 27 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenza Battista ४