Sentenza 7 febbraio 2002
Massime • 1
Il solo fatto della convivenza (nella specie, del figlio con il padre) non pone di per sè in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sullo medesima.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 01745 /02 dal Sig. D.MM. per diritti 10 11. 12.02.02 INNOME DEL OPOLO 1.ALINO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto B T GIUDIBLO, POSSESSORLO M SEZIONE SECONDA CIVILE EGIUMBLO PETITORLO- * RAPPORTI 4 0 Rinuncia ALLA 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 16179/99 - Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere 17782/99 - Cron. 4324 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Rep. 500 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere- Ud.24/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LANI ZAIRA, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO 3.10 per diritti TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO 8 FEB. 2002 IL CANCELLIERE FILIPPO BRACCI, che la difende unitamente all'avvocato BRUNO AIUDI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
PATERNIANI GIORGIO;
Sp intimato CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 17782/99 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA PATERNIANI GIORGIO, 2001 VIA F.CIVININI 49, presso lo studio dell'avvocato 1417 FULVIO LUNARI, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente e ricorrente incidentale - Richiesta copia studio FI dal Sig. nonchè contro 3,10 per dirih 12.2.02 LANI ZAIRA;
IL CANCELLIERE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimata UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio dal Sig. ONN avverso la sentenza n. 205/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 30/03/99; 3.10 per diritti 12.2·02 la relazione della causa svolta nella pubblica il udita IL CANCELLIERE udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Luciano Filippo BRACCI, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del. ricorso principale;
udito l'Avvocato Fulvio LUNARI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- i- R.G.N.16179+17782/99 Oggetto: Giudizio possessorio e giudizio petitorio- rapporti-rinuncia alla domanda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conSi legge nella sentenza impugnata che provvedimento possessorio richiesto da AT GI il pretore di Pesaro, sezione distaccata di Fano, ordinava a NI IR la rimozione dei cancelli e dei vasi di grande mole, posti in Via della Fortezza, in Fano, in quanto impedivano libero passaggio quantomeno ostacolavano il all'attore, il quale provvedeva a citare la NI data 31il merito possessorio con atto in per gennaio 1996, chiedendo accertarsi anche che esso attore aveva acquistato sul terreno un diritto di servitù di passaggio per uso ultraventennale, nonchè la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. La NI si costituiva e contestava la fondatezza delle domande, di cui chiedeva, pertanto, il rigetto. All'esito dell'espletata istruttoria, il giudice adito rigettava le domande e revocava l'ordinanza 2 in data 21 dicembre 1995, condannando il AT alle spese. Proposto appello da costui, il tribunale di Pesaro, con sentenza del 30 marzo 1999, ha accolto per quanto di ragione l'appello e, in riforma confermato i dell'impugnata sentenza, ha provvedimenti emanati dal pretore di Pesaro, sezione distaccata di Fano, con decreto del 28 giugno 1995, confermati con ordinanza del 21 dicembre 1995 (ed integralmente trascritti in sentenza), compensando per intero le spese tra le parti. Secondo il giudice di appello, il pretore ha errato nel ritenere inammissibile l'abbandono della domanda petitoria del AT effettuato in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto inammissibile, altresì, l'azionetardivo, ed possessoria come da lui proposta, in quanto, con l'introduzione dell'azione petitoria egli avrebbe compiuto un fatto incompatibile con la volontà di invocare la tutela possessoria, rinunciando, così, alla medesima ed impedendo il proseguimento della relativa causa. La corretta interpretazione dell'art.705 c.p.c., secondo il tribunale, porta a ritenere, invero, che 3 non è in alcun modo ostativa alla proposizione, da parte dell'attore in possessorio, della separata azione petitoria, né che l'esercizio di questa azione sia incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio possessorio, per cui, nel caso in esame, il pretore a prescindere dal rituale 0 non abbandono dell'azione petitoria, non avrebbe potuto inferire che l'attore avesse inteso, proponendo anche la petitoria, abbandonare l'azione possessoria. Quanto al merito di questa, per il tribunale esistono tutti i presupposti per accordare all'appellante AT la richiesta tutela possessoria, essendo risultato dalla espletata istruttoria:a) che egli abita da oltre venti anni nell'appartamento del padre, in Via della Fortuna n. 7, a Fano;
b) che, all'improvviso, sulla via che era solito fare per ritornare a casa trovò due cancelli "sprangati chiusi a chiave", per cui dovette scavalcare i cancelli;
c) che a commettere lo spoglio, con l'apposizione dei cancelli, fu la NI, la quale, del resto, nel costituirsi nel giudizio possessorio, ha rifiutato di difendersi, sull'assunto che la fase possessoria non era stata ben radicata a motivo che la causa di merito era 4 stata avviata con atto notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito. Ricorre NI IR per la cassazine della sentenza, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso AT GI, che propone anche ricorso incidentale con un unico motivo. varl ic o. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 1) Difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, avendo il tribunale omesso qualsiasi motivazione in ordine al fatto se la decisione finale dovesse interessare о meno posto che la mancata l'aspetto petitorio, riproposizione, da parte dell'attore, nelle conclusioni rassegnate davanti al pretore della domanda petitoria di usucapione della servitù di passaggio sul fondo di essa ricorrente, non poteva equivalere ad abbandono della stessa, come immediatamente rilevato dalla convenuta, ed avuto riguardo, inoltre, al fatto che il thema probandum stato articolato proprio sulla provaera 5 dell'acquisto per usucapione di tale servitù, ed in la successiva questo senso si era sviluppata attività istruttoria. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.99, 112, 181 e 306 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per avere ritenuto, il tribunale, che con la mancata riproposizione, nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, della domanda di usucapione da parte del AT, costui avesse rinunciato alla domanda stessa, nonostante la mancata accettazione, da parte della convenuta, di tale pretesa "tacita" rinuncia. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1168, 2° comma c.c. in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., per difetto di motivazione, e n.3 per violazione ° falsa applicazione di norme diritto. Con tale motivo la ricorrente denuncia mancanza di qualsiasi motivazione in ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva del AT, il quale, essendo soltanto ospite nella casa del genitore, in Via della Fortezza, e non avendone, quindi, il possesso in senso stretto, corrispondente cioè all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non aveva titolo per esercitare l'azione di tutela possessoria. 4)Violazione e falsa applicazione dell'art.1168 1° comma C.C., per avere, il tribunale, accordato la richiesta tutela possessoria al AT, benchè costui non avesse fornito la prova del suo ius possessionis della vantata servitù di passaggio. Con il ricorso incidentale AT GI denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 2043 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. e all'art. 360 n.5 c.p.c., per omessa ovvero insufficiente motivazione su un punto decisivo della sentenza (?), con riguardo alla domanda dell'attore di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alla disposta compensazione delle spese. Il primo ed il secondo motivo del ricorso esaminatiprincipale, che si prestano ad essere congiuntamente, sono infondati. the diPer quanto riguarda, innanzitutto, la carenza motivazione della sentenza impugnata, denunciata con riferimento " al punto principale della controversia e cioè in ordine al fatto se la decisione finale doveva interessare, ○ meno, l'aspetto petitorio" (così nel ricorso), si osserva che, una volta assodato che il AT, dopo avere chiesto (ed ottenuto) con il ricorso al pretore la tutela possessoria del vantato passaggio esercitato sul fondo della NI, aveva introdotto, con la citazione per il giudizio di merito davanti allo stesso giudice, anche l'azione petitoria - come non gli era vietato di fare ex art.705 - per l'accertamento del suo c.p.c. (Cass.n.5110/98) diritto di servitù di passaggio per uso ultraventennale attraverso la strada della NI;
ed una volta chiarito dal tribunale che la proposizione, da parte dell'attore, di tale seconda domanda non poteva essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di proseguire nel giudizio possessorio (ved. Cass.cit. e altre conformi), bene ha fatto il giudice di appello a statuire sull'originaria domanda di tutela possessoria, tenuta ferma dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni davanti al pretore, a nulla rilevando la mancata riproposizione, in Ay detta sede, di quella petitoria. Non si riscontra, quindi, il denunciato vizio di motivazione, avendo il tribunale di Pesaro ben spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover decidere in ordine alla proposta e ribadita domanda di tutela possessoria, e solo sulla stessa;
8 : e non si riscontra neppure la violazione e falsa applicazione di legge denunciata con il secondo motivo, dal momento che è in facoltà della parte non riproporre, in sede di precisazione delle conclusioni, una delle domande comunque, rinunciarvi, ciò non costituendo un'inammissibile mutatio libelli né richiedendo, la rinuncia, l'accettazione dell'altra parte, come nel caso di rinuncia agli atti del giudizio (Cass.n.1047/95; n.5044/78). E' fondato, invece, il terzo motivo, non ricavandosi dalla sentenza impugnata l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire all'affermazione che AT GI è legittimato ad invocare ed ottenere la tutela possessoria del passaggio per la strada di proprietà NI, sol perchè, secondo quanto si legge in sentenza, egli abita con la famiglia da oltre venti anni nell'appartamento del padre, in Via della Fortuna n.7, a Fano. Se, infatti, uno dei presupposti indefettibili per (artt.1168-1170 c.c.) è il agire in possessorio possesso della cosa, consistente nel potere di fatto sulla stessa, "che si manifesta in all'esercizio dellaun'attività corrispondente proprietà o di altro diritto reale" (art.1140 c.c.); 9 e se, vertendosi in materia di servitù, come nella specie, occorre che chi agisce per la tutela possessoria di questa ne alleghi e dimostri il possesso, il quale non è configurabile nel mero collegamento di fatto del soggetto, per ragioni di ospitalità o di convivenza con altri che ne sono titolari, con l'immobile al cui vantaggio si assume gravante sul preteso fondoesistere la servitù servente;
se tutto ciò è vero, ne deriva che legittimato a domandare siffatto tipo di tutela è soltanto colui che ha un potere di fatto autonomo e non derivato o occasionalmente dipendente da quello che altri ha sul bene, cosicchè la tutela medesima possa essere da lui invocata in virtù di un ben specifico titolo di possesso della cosa (cfr., da ultimo, Cass.n.8047/2001) Ora, nel caso che ne occupa, il tribunale ha omesso di indicare il titolo in base al quale il OL AT "possiede" la vantata servitù di passaggio sulla strada della NI, posto che la mera ospitalità, sia pure prolungata, nella casa appartenente al genitore, a vantaggio della quale si assume esistere la servitù stessa, non equivale, come si è detto, a potere di fatto su questa;
e ciò tanto più ove si consideri che, secondo quanto si 10 legge sempre in sentenza, già vi era stata nel 195 pronuncia tra la NI ed il padre del AT, in merito alla non esistenza della servitù che ora il figlio rivendicava per usucapione", per cui, dovendosi ritenere che l'esistenza del diritto in questione era stata negata anche in capo al padre, si imponeva u na indagine più penetrante pe r accertare ed individuare se e quale titolo di possesso, inteso nel senso sopra chiarito, potesse vantare l'odierno resistente. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo ora esaminato, con rinvio alla corte di appello di Ancona, che si uniformerà ai principi e criteri testè enunciati, per statuire circa la legittimazione di AT GI ad agire in possessorio a tutela della pretesa servitù di passaggio sul fondo di NI IR. Rimangono evidentemente assorbiti il quarto motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, acco glie 11 il terzo, dichiara assorbiti il quarto nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino)Olindo the IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 04 . 2002 qelezico 1097 129,11 Roma IL CANCELLIERE (1 4567 3998 тот. 160, 10 AGENZIADELL SET. 200ENTRATE ROMA 2 Registrato in data Serie ..4.. al n. 40.317. versate C.. 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro. p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Crazia DI FILIPO Responsabile Servizio Atti Giud E L (Dr. M. RACCICHIN 0 1 L E 12 A: