Sentenza 20 settembre 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, in caso di reclamo al tribunale avverso il decreto di liquidazione dei compensi operato dal g.i.p., il T.U. n. 115 del 2002 non ha innovato in ordine al potere del giudice dell'impugnazione, già disciplinato dall'art. 12, comma sesto, legge 30 luglio 1990, n. 217, di acquisire ex officio i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, ad eccezione di quelli coperti da segreto, in considerazione della natura meramente compilatoria dello stesso T.U.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2004, n. 47041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47041 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 20/09/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1488
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 027443/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR PA (AVVOCATO);
nei confronti di:
MINISTERO DELLE FINANZE (controinteressato);
avverso ORDINANZA del 30/04/2003 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
L'Avv. Paola EL, in nome proprio, ricorre per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con il quale in data 30/4/2003 il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato l'opposizione al decreto con il quale il GIP. presso quel Tribunale aveva proceduto alla liquidazione dei compensi spettanti alla medesima ricorrente, quale difensore dell'imputato LI RU, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente lamenta violazione di legge, sia per la ragione che il GIP. abbia proceduto alla liquidazione globale della somma di Euro 461,58 non rispettando i limiti tariffari imposti dalla legge e, per di più, senza indicare i criteri in base ai quali erano state eliminate o ridotte alcune voci indicate nella richiesta e approvate dall'acquisito parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine; sia per la ragione che il Tribunale, investito dell'opposizione, anzicché attivarsi per chiedere ex officio i documenti necessari ai fini della decisione, abbia ritenuto di addebitare ad esso difensore l'onere di allegare il parere di congruità e l'atto comprovante la data della notifica del provvedimento di liquidazione e, quindi, la tempestività dell'opposizione.
Il motivo addotto per ultimo a sostegno del ricorso appare fondato e l'accoglimento di esso, avendo natura pregiudiziale, esime il Collegio dall'esame del restante motivo.
È d'uopo rilevare che ratione temporis il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 9/5/2002, quando ancora non era entrato in vigore il DPR. 30/5/2002 n. 115, è ricaduto sotto la disciplina della Legge 30/7/1990 n. 217
in materia di gratuito patrocinio, la quale al comma 4 dell'art. 12, prevedeva la possibilità per il difensore di proporre ricorso- reclamo avverso il decreto di liquidazione entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al Tribunale o alla Corte alla quale apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto e, al comma 6, prevedeva che il Tribunale o la Corte potessero chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trovava il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati, ovviamente, quelli coperti da segreto. Il T.U. n. 115 del 2002 ha, con le disposizioni di cui gli artt. 84 e 170, mantenuto sostanzialmente tale sistema impugnatorio originario, omettendo soltanto la previsione, per l'autorità giudiziaria investita del ricorso-opposizione, del potere di acquisire ex officio i documenti o le informazioni necessarie ai fini della decisione. Tale omissione, tuttavia, non può, senza incorrere in esiti costituzionalmente inaccettabili, essere interpretata come un'esclusione di tale potere, essendo evidente, alla stregua di quanto osservato di recente dalle Sezioni Unite Penali circa la natura compilatoria di tale T.U, (sentenza n. 19 del 14/7/2004, ric. Pangallo), che una interpretazione della nuova normativa nel senso della abrogazione di quel potere in capo all'organo decidente determinerebbe una modifica al previgente esterna gravemente pregiudizievole per te già riconosciute garanzie difensive dell'interessato e come tale, oltre che difficilmente compatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. certamente non autorizzata dal Legislatore che aveva delegato al Governo lo specifico mandato di cenare e armonizzare la legislazione previgente, con un puntuale vincolo per le innovazioni apportabili: la coerenza logica e sistematica della normativa da coordinare.
Il rispetto della natura e della funzione del nuovo TU. e dei citati principi costituzionali impone dunque, una interpretazione aderente al quadro delle leggi che lo stesso T.U. doveva coordinare, con la conseguenza il Tribunale di Roma, competente a decidere sull'opposizione proposta dall'avv. P. ELi, ha errato nel ritenere di essere stato spogliato del potere di acquisire ex officio gli atti ritenuti necessari ai fini della decisione sulla tempestività del reclamo e sulla adeguatezza dei compensi in relazione all'attività professionale in concreto svolta in favore dell'assistito dal nominato difensore e, per converso, di potere addebitare a quest'ultimo il mancato assolvimento dell'onere di provvedere in sua vece.
Il mancato esercizio di quel potere da parte del Tribunale è conseguenza dell'interpretazione erronea della normativa sul punto e, avendo prodotto una decisione illegittima per le ragioni spigate comporta l'annuito di essa con rinvio, in applicazione della legge del tempo, al Tribunale di Roma, al quale spetterà il compito di esaminare di nuovo l'opposizione nel rispetto dei principi giuridici sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004