Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8632 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 6 32 /0 2 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.8204/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.23748 "1 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio "Lamorgese -Ud. 30.4.2002 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " AR ST " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto ricorrente 1825
contro
FA Filippo intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n° 633 in data 3 febbraio/5 maggio 1999 (R.G.L. 104/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Alessandro Riccio per delega dell'avv. Michele Di Lullo%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, rigettando l'appello dell'INPS, ha confermato il diritto della parte privata alla riliquidazione della pensione di cui godeva, mediante applicazione del beneficio contributivo previsto dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificato dall'art, 1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271. - dissentendo espressamente dall'orientamento espresso da Il Tribunale questa Corte con le sentenze nn. 6605 e 6620 del 7 luglio 1998 ha ritenuto che la lettera e lo spirito delle norma depongono per una interpretazione estensiva, tale da comportarne l'applicazione anche ai lavoratori già in pensione al momento della sua entrata in vigore. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso in un unico motivo. La parte privata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificati dall'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n. 271 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.civ.), deduce che la lettera della norma citata, la quale parla di “lavoratori” e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art. 13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal Legislatore inducono a ritenere che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei 3 lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge. A sostegno della tesi della non spettanza del beneficio ai già pensionati, il ricorrente cita, infine, la sentenza di questa Corte n. 6605 del 1998 ed altre dello stesso anno.
2. Il ricorso va accolto per quanto di ragione, alla stregua dell'indirizzo già espresso in numerose sentenze di questa Corte (nn. 6605 e 6620, entrambe, del 7 luglio 1998, n. 7407 del 28 luglio 1998, n. 10557 del 10 agosto 2000, n.1976 del 10 febbraio 2001 e n. 5764 del 19 aprile 2001), alle quali si rinvia, e delle considerazioni esposte nei paragrafi seguenti.
3. Come affermato in tutte le citate decisioni, il beneficio è inapplicabile a coloro che erano già titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data di entrata in vigore della legge, non potendo desumersi argomenti contrari a tale orientamento dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 2000, la quale ha affermato che lo scopo della disposizione va rinvenuto "nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni, che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene". Ed infatti i rilievi del Giudice delle leggi, formulati in via generale sul complesso normativo, non valgono a contraddire le considerazioni già svolte nelle citate sentenze con riguardo ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge, e, in particolare, il rilievo che, in assenza di disposizioni che determinino modi, tempi e regole, non è possibile onerare l'Inps del ricalcolo delle pensioni all'epoca già liquidate, perché, diversamente opinando, all'interprete sarebbe 4 richiesta un'opera non di applicazione della legge, ma di riempimento di lacune normative. E' peraltro opportuno aggiungere le ulteriori considerazioni che seguono. Ogniqualvolta il Legislatore ha inteso applicare anche ai già pensionati un beneficio inesistente all'epoca della liquidazione, lo ha previsto espressamente, al fine di derogare al principio della normale irretroattività della legge, di cui è esplicazione la regola per cui la pensione si liquida sulla base delle disposizioni vigenti all'atto del conseguimento del diritto. Ad esempio, con riguardo alle disposizioni a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti di cui alle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 24 maggio 1971 n. 824 (che rivestono una indubbia analogia con le disposizioni in commento, traducendosi anche in aumenti sul trattamento pensionistico), l'art.1 della legge 824/71 dispone espressamente che i benefici spettino anche ai dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968>>. Si prescrive poi con la stessa disposizione l'obbligo di presentare domanda e si determina la decorrenza del beneficio. Si precisa ulteriormente (art. 2 legge 336/70) che il beneficio può essere chiesto anche dagli eredi aventi diritto alle pensione di reversibilità. Non può sostenersi che la predetta inapplicabilità vìoli i principi di cui agli artt. 3 e 38 Costituzione perché escludendo i pensionati si regolerebbero diversamente situazioni uguali in modo ingiustificato. Infatti, il beneficio in esame, in quanto pur sempre finalizzato al miglioramento della posizione pensionistica, ben può essere limitato a coloro che più hanno necessità di incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva, escludendo coloro che avevano già in passato maturato i requisiti richiesti;
per costoro, l'esclusione determina solo il mancato aumento della prestazione già conseguita, con detrimento diverso a seconda dell'anzianità posseduta, fino a scomparire del ད tutto per chi goda già della pensione commisurata alla massima anzianità assicurativa e contributiva. Si rammenta in proposito la giurisprudenza della Corte Costituzionale per cui (cfr. sentenza 243/93) non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore>>. (Nella specie, la Consulta negava che fosse in contrasto con l'art. 3 Cost., in collegamento con l'art. 36, la legge regionale siciliana che introduceva la computabilità dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti regionali solo a decorrere dal 1° gennaio 1985, escludendo dal relativo beneficio i dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data, ritenendola non arbitraria né incongrua.) Si tratta invero di principio consolidato che la Corte Costituzionale ha affermato con le sentenze 38/84, 367/87, 618/87, 177/90, 190/90, 403/91, 378/94, 311/95, 409/98 e 126/2000).
4. La citata giurisprudenza di legittimità ha trovato avallo nell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria per il 2001), il quale dispone che < in caso di rinuncia all'azione proposta dai lavoratori esposti all'amianto, aventi i requisiti di cui alla legge 257/92 e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue con compensazione delle spese e non si dà luogo da parte dell'Inps al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.>> La disposizione, finalizzata a deflazionare il contenzioso pendente, riveste notevole importanza ai fini della interpretazione della norma in esame (art. 13 sopra citato). 6 Sembra pressoché superflua la sua prima parte, non essendo dubbio che in tutti i casi di rinuncia la causa si estingue, come previsto dall'art. 306 cod. proc. civ., e, quanto alla disciplina delle spese, che le medesime, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., avrebbero potuto gravare sull'assicurato solo nei casi di pretesa manifestamente infondata e temeraria. Rilevante appare invece l'altra previsione, con la quale il Legislatore, operando indirettamente una sorta di interpretazione autentica, esclude l'applicabilità della norma per coloro che avevano cessato l'attività lavorativa prima dell'entrata in vigore della legge e pone come elemento discriminante per l'attribuzione del diritto la non cessazione dell'attività lavorativa alla data del 28 aprile 1992 (giacché si fa espresso riferimento solo alla entrata in vigore della legge n. 257, che fu pubblicata nella G.U. n. 87 del 13 aprile 1992, e non anche alle sue modifiche). Non è quindi determinante, per escludere il beneficio, lo stato di “non occupazione", alla medesima data, ma è necessario che l'attività lavorativa espletata sia stata definitivamente abbandonata;
al che, atteso il riferimento ai "pensionati" contenuto nell'ultima parte della disposizione, si correla necessariamente, come naturale conseguenza della cessazione dell'attività lavorativa, l'acquisizione del diritto ad una pensione, di anzianità, di vecchiaia o d'inabilità ex art. 2 legge n.222 del 1984, non configurandosi in nessuna di tali ipotesi uno stato meramente temporaneo di inoccupazione. Pertanto, va ribadita anche l'affermazione (cfr. la sentenza di questa Corte n.5764 del 2001) che il beneficio in esame non spetta neppure ai titolari di pensione d'inabilità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge, data l'incompatibilità, specificamente prevista nei loro confronti dal quinto comma del citato art. 2, con un'attività lavorativa retribuita, autonoma o subordinata. 7 Non vi è invece ragione per negare il beneficio a coloro che conseguono la pensione di vecchiaia o di anzianità (o d'inabilità) con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge, atteso il già ricordato principio per cui la prestazione si liquida sulla base delle legge vigente alla data di conseguimento del diritto e tenuto conto che costoro, pur avendo maturato i requisiti di legge per dette prestazioni anche senza il previsto aumento, possono tuttavia giovarsene per migliorarle, comunicando all'INPS, all'atto della domanda, l'avvenuta esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge, sempreché non abbiano già raggiunto (con quarant'anni) il massimo di prestazione conseguibile.
5. Va altresì ribadito il principio (cfr. Cass. nn. 1976 e 5764 del 2001) che il beneficio spetta anche ai titolari della pensione di invalidità (di cui al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272 e successive modifiche) e dell'assegno di invalidità (di cui all'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222), con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge, senza necessità dell'ulteriore requisito richiesto dall'Inps dello stato di "occupazione" alla medesima data. Tale condizione non trova fondamento né nella lettera né nella ratio della norma, perché, come già osservato con riguardo alla disposizione della legge finanziaria 2001, costoro, anche se non occupati al momento di entrata in vigore della legge, non possono considerarsi definitivamente cessati dal servizio, giacché l'esistenza della incapacità lavorativa non significa anche irreversibilità della medesima. Peraltro, per i titolari di détti trattamenti si pone pur sempre l'esigenza di incrementare l'anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni che si ricollegano "fisiologicamente" alla cessazione dal lavoro, ossia la pensione di vecchiaia e quella di anzianità. 8 6. Quanto ai superstiti, poiché secondo i principi generali le relative prestazioni sono costituite da una quota della pensione già liquidata al defunto (pensione ai superstiti) ovvero della pensione che a questo sarebbe spettata (pensione indiretta), costoro possono far valere il diritto alla riliquidazione già spettante al dante causa secondo i principi sopra illustrati. Va solo precisato (cfr. Cass. 1976/2001) che possono avvalersi del beneficio i superstiti del titolare di pensione di invalidità (mentre l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84 non è reversibile ai superstiti), quando il medesimo titolare sia deceduto "dopo” l'entrata in vigore della legge 257/92, acquisendo così al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione;
al contrario, non hanno diritto ad incrementare la prestazione i superstiti del titolare di pensione di invalidità che sia morto "prima", e che dunque non aveva acquisito il diritto al beneficio.
7. Nella presente controversia non risulta accertato quale fosse la pensione goduta in concreto, né la sua decorrenza. La verifica di questi indispensabili elementi di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa previa cassazione della impugnata sentenza - va rinviata per nuovo esame alla stregua dei rilievi suesposti e riassumibili nel seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1 ,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, fossero titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, fossero titolari di pensione di assegno di invalidità; il diritto alla riliquidazione spetta altresì ai 9 superstiti (di soggetti non titolari di assegno d'invalidità) ove competesse al Il giudice di rinvio - designato (giusta Cass. S.U. 28 settembre 2000 n.1044) dante causa ". nella Corte d'appello di Torino (Sezione Lavoro) - provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso, in Roma, il 30 aprile 2002 Il Cons. est. Il Presidente ВитоBalarmilll I D , A O S L S L A 0 O 1 T B , . I A T S D R zauco E P A A IL CANCELLIERE ' S T L I S L Depositato in Cancelleria N O E G P D O I M oggi, 15 GIU 2002 8 I S . A 1 N A D 1 E P D IL CANCELLIERE E S , E E I O T CANG A G R N zauco G T E O S E I S T L E T G I E R R A I L D L E O D 11 0