Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l'omessa comunicazione da parte del cancelliere (a carico del quale può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare), atteso che l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in "rebus suis", dovendo pertanto ritenersi manifestamente infondata la denunzia di contrasto tra l'art 327 cit. e l'art 24 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11910 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA FIDEURAM S.P.A., già FIDEURAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO E CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22188/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/11/00 R.G.N. 45437/94;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenti pronunce di legge.
SENTENZA
Ritenuto:
che con sentenza del 10 novembre 1999 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da NF IO contro la decisione pretorile, pubblicata l'8 maggio 1993, di rigetto di una sua domanda, proposta contro la s.p.a. Fideuram ed intesa ad ottenere il pagamento di somme in base ad un pregresso rapporto di agenzia;
che l'inammissibilità era data dall'inosservanza del termine di impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., essendo stato depositato l'atto d'appello il 10 giugno 1994 e non essendo applicabile nel processo del lavoro la sospensione dei termini processuali per ferie;
che contro la sentenza ricorre per Cassazione il IO, mentre la s.p.a. Fideuram resiste con controricorso;
che il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato:
che con l'unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 327, 430 e 133 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene non poter decorrere il termine annuale di impugnazione prima che il cancelliere abbia effettuato la comunicazione di deposito della sentenza ex art. 430 cit., nella specie mancante;
che il motivo è manifestamente infondato poiché, secondo la lettera dell'art. 327 cit., il termine in questione decorre "dalla pubblicazione", ossia dal deposito, della sentenza, mentre la mancanza della comunicazione, di cancelleria può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare a carico del responsabile (Cass. 21 aprile 1989 n. 1924, 15 aprile 1982 n. 2299);
che l'ampiezza del termine annuale permette al soccombente di informarsi tempestivamente, è con la diligenza dovuta in rebus suis, della decisione che lo riguarda onde anche in assenza di comunicazione egli è posto in grado agevolmente di impugnarla (Cass. 14 dicembre 1994 n. 10689), rivelandosi così manifestamente infondata la denuncia di contrasto fra l'art. 327 cit. e l'art. 24 Cost.;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 21,17, oltre ad euro millecinquecento per onorario.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003