Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11910
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine annuale di impugnazione previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza e decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi l'omessa comunicazione da parte del cancelliere (a carico del quale può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare), atteso che l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in "rebus suis", dovendo pertanto ritenersi manifestamente infondata la denunzia di contrasto tra l'art 327 cit. e l'art 24 Cost..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11910
    Data del deposito : 7 agosto 2003

    Testo completo