Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2004, n. 13987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13987 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 13.02.2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 267
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 033353/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
US AR N. il 27/06/1965;
avverso SENTENZA del 25.03.2003 CORTE ASSISE APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato Alfonso;
udito il procuratore Generale in persona del Dr. V. Monetti che ha concluso per il rigetto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
US AR era condannato dalla Corte d'assise di Locri per i delitti di cui gli artt. 584 c.p. e 82 d.P.R. n. 309/90, per aver cagionato la morte di UF AN (carabiniere in servizio presso la Compagnia di Roccella Ionica), praticandogli una o più iniezioni di cocaina, previa induzione dello stesso all'assunzione. La corte di assise d'appello di Reggio Calabria assolveva l'imputato dalla seconda imputazione e riduceva la pena. L'assunzione di droga rivelatasi letale era stata preceduta, secondo il medico legale, da altra per via nasale, oltre che dal consumo di uno o più "spinelli". La vittima aveva preso a drogarsi da circa due mesi, fornendosi dal US, che spacciava in casa.
I giudici di merito consideravano decisive le testimonianze di US EL, che aveva visto il fratello AR praticare l'iniezione, nonché di US LI e AN OM (rispettivamente zia e cugino dell'imputato).
- Ricorrono i difensori, che deducono:
a) l'erronea applicazione dell'art. 584 c.p.. l'assunzione di droga non genera malattia ex art. 582 c.p., onde non sussiste ne' la materialità ne' il dolo delle lesioni. Erronea sarebbe pure l'esclusione della esimente di cui all'art. 50 c.p., sulla base del richiamo all'art. 5 disp.prel.c.c.;
b) il vizio di motivazione, poiché l'imputato è stato assolto dal reato sub B), onde appare contraddittorio addebitargli di aver praticato l'endovena.
Il UF, contrariamente a quanto asserito dalla corte di merito, era consumatore di droghe pesanti e non aveva bisogno dell'aiuto materiale del US, poiché la droga già assunta prima dell'iniezione aveva rimosso ogni fobia o timore.
- La Corte reggina incorre nel travisamento di fatto quando afferma, in vistoso contrasto con le dichiarazioni del consulente del P.M., che i "buchi" (ossia le tracce delle iniezioni) rinvenuti sul braccio del UF sono stati prodotti il giorno stesso in cui si è verificato il decesso.
- Ed ancora: la corte territoriale dimentica che US LI non è stata testimone diretto di quanto accaduto e compie mere illazioni quando ipotizza che US EL sia stata oggetto di violenza morale nell'ambito della cerchia familiare per aver fornito agli inquirenti elementi che compromettevano la posizione del fratello. - contraddittoria appare la sentenza anche laddove non riconosce ed applica l'attenuante di cui allo art. 62, n. 5 c.p., pur riscontrandone gli estremi fattuali.
- Le censure sono prive di fondamento.
Il delitto di cui all'art. 582 c.p. può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezioni, in quanto lo stupefacente, così iniettato, provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico. Ne consegue che deve rispondere di omicidio preterintenzionale colui che inietti ad una persona per via endovena dell'eroina o della cocaina cagionandone la morte, a nulla rilevando il consenso della vittima (cass. Sez. 5^, 6.3.03 n. 19838, Sarcina;
id. 4.3.92, n. 5544, Carmignani;
id., 26.6.85, n. 9410, Origlia;
sez. 1^, cc. 14.11.88,. n. 2538, Gentilizi).
Ineccepibile, pertanto, è la qualificazione giuridica del reato sub A.
Alcuna contraddizione è dato ravvisare fra l'assoluzione del delitto di cui all'art. 82 d.p.r. n. 309/90 e la affermazione di colpevolezza in ordine all'omicidio preterintenzionale.
A prescindere dalla considerazione che ben gracile appare la motivazione assolutoria, nella misura in cui non risultano esplorati, come dovuto, i rapporti fra l'imputato e il UF, va rimarcato che essa non contraddice il alcun modo la circostanza, in atti acclarata e ripetutamente ribadita dal giudice di merito, secondo la quale il US praticò al UF l'endovena rivelatasi letale. Valgono al riguardo le emergenze offerte dalle deposizioni dei congiunti dello stesso US, da cui si evince anche - malgrado le confutazioni difensive - che la US EL fu oggetto di ostracismo e isolamento nell'ambito del gruppo familiare, che intendeva fare pressioni su di lei, allo scopo di farla desistere da ogni dichiarazione che potesse risultare pregiudizionale per il fratello AR.
E nello stesso solco vano disattese le censure rivolte alla motivazione in riferimento alle tracce delle iniezioni rinvenute sul braccio del UF, di cui la corte di merito ha dato ampiamente conto.
Nè va taciuto che la teste DO assume di aver constatato più volte l'assenza di segni di punture da iniezione sulle braccia del giovane UF.
- Vero è - come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato - che la p.o. non incontrò occasionalmente un amico che si piegò, dietro sua richiesta, alla penosa bisogna (la pratica dell'iniezione), ma si recò deliberatamente dal US, che spacciava notoriamente protetto dalle mura domestiche.
- Quanto al dedotto travisamento, va ribadito, se mai ve ne fosse bisogno, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, c., lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sulla trama giustificativa della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato della S.C. limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi, senza possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (v., da ultimo, S.U. 10.12.03, n. 18). Nella specie, per contro, non di travisamento è a parlare, bensì di una lettura alternativa delle risultanze di prova, in una prospettiva favorevole al ricorrente, che tradisce lo sconfinamento delle doglianze nello ambito delle censure in fatto.
Corretta appare pure l'utilizzo della deposizione della US LI, ove si pensi all'attendibilità della stessa e della fonte (US EL), oltre che ai numerosi riscontri di indubbio spessore, secondo l'apprezzamento fatto dal giudice di merito. Inammissibile, ai sensi dell'art. 606, c. 3^ c.p.p., è la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante configurata dall'art. 62, n. 5^ c.p., siccome non dedotta coi motivi di appello. - il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorso alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004