Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A LA CORTE SUPREMA06.09 3 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESTIPINO Presidente R.G.N.16271/99 Dott. Giovanni Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere LAMORGESE Consigliere Cron. 17690 Dott. Antonio Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA MAMMONE Cons. Relatore Ud. 31/01/02 Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AT GI, elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, presso l'avv. Carlo Martuccelli, rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Alongi, giusta procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente 515
contro
FILANTO S.p.a., in persona del suo legale rappresentante;
- intimata avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 918/98 del 16.7.98 (in causa n. 196/98 r.g.l.). :: Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 31/01/2002 dal Cons. Giovanni Mammone;
Om 1 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e l'accoglimento del quarto. Svolgimento del processo Con decreto del 26.9.94 il Pretore di S. Anastasia ingiungeva alla IL s.p.a. di pagare la somma di £ 28.756.142 a Di TO SE per provvigioni maturate nel rapporto di agenzia dallo stesso intrattenuto con la società. Proposta opposizione, la creditrice contestava le due fatture prodotte a documentazione del credito, sostenendo che esso per la parte (£ 11.138.811) portata dalla prima era stato in parte pagato e in parte compensato con crediti della preponente, mentre per la parte (f 17.617.331) portata dalla seconda non poteva ritenersi maturato, non essendo ancora scaduto il termine di pagamento per parte delle forniture ed essendo, invece, rimaste insolute quelle rimanenti. Vantando a sua volta crediti nei confronti del Di TO, l'opponente chiedeva la revoca del decreto e la condanna dell'agente al 1 pagamento di £ 11.138.811 per star del credere e di £ 253.600 per una fornitura di merce. Costituitosi in giudizio, l'agente chiedeva il rigetto dell'opposizione e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della complessiva somma di £ 131.734.654, di cui £ 55.264.137 per compenso dell'attività di esazione, £ 14.088.620 per saldo provvigioni, £ 10.849.987 per indennità que 2 di clientela, £ 44.349.415 per indennità sostitutiva del preavviso e £ 7.182.495 per indennità di cessato rapporto. Assegnata all'attore, a seguito di riconoscimento di debito della preponente, la somma di £ 15.000.000, il Pretore con sentenza del 3.5.96 rigettava sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale, condannando la SOC. IL al pagamento delle spese processuali nella misura dei due terzi. Avverso questa sentenza proponeva appello il Di TO sostenendo che il compenso per l'attività di esazione non era stato contestato da controparte e che erroneamente era stata ritenuta non provata la richiesta di pagamento del saldo l'appellante l'esiguità provvigioni. Contestava, inoltre, delle spese liquidate. Costituitasi anche in secondo grado la preponente, il Tribunale con sentenza del 16.7.98 rigettava l'appello. La soc. IL aveva contestato l'esistenza di qualsiasi potere del rappresentante di riscuotere crediti per suo conto e non aveva riconosciuto alcun credito per provvigioni della controparte, se non quello menzionato in sede di opposizione del decreto, per il quale la domanda del Di TO era stata accolta. Quanto alla reiezione delle istanze istruttorie, il Tribunale rilevava che le stesse non erano state proposte al momento della costituzione, ex art. 416 c.p.c. e che, pertanto, era intervenuta decadenza, non sanabile con i poteri officiosi del giudicante. Ritenuto, infine, congrua la Яш 3 liquidazione delle spese del primo grado, rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza. Avverso questa sentenza propone ricorso il Di TO. Non si è costituita la soc. IL. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 115 c.p.c, contestando la pronunzia nella parte in cui ha affermato che la preponente avrebbe contestato la somma che l'agente dichiara di aver incassato. Sarebbe stato, invece, onere della Soc. IL (da considerare processualmente convenuta) contestare specificamente la deduzione avversaria, indicando la cifra ritenuta corretta in base alla propria contabilità. Essendo mancata la contestazione, avrebbe dovuto ritenersi fatto pacifico che il Di TO aveva incassato la cifra indicata. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 437 c.p.c. Ritiene il ricorrente erronea la pronunzia impugnata in punto di rigetto delle istanze probatorie sulla base della loro pretesa novità. A prescindere da tale novità, i mezzi in ogni caso avrebbero dovuto essere ammessi, in quanto l'unico elemento di convincimento risultava essere la mancanza di disconoscimento e il giudice, prima di risolvere la controversia in base al criterio della ripartizione dell'onere della prova, avrebbe dovuto ammetterli per il carattere indispensabile della loro assunzione. Qu 4 Con il terzo motivo è dedotta ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. Sostiene il ricorrente che erroneamente sarebbe stata rigettata la sua domanda di pagamento di £ 14.088.620 a titolo di ulteriori provvigioni. A fronte di una richiesta di £ 42.844.762 per provvigioni (£ 28.756.142 chieste con il ricorso per ingiunzione oltre £ 14.088.620 chieste in riconvenzionale), la preponente ha pagato solo £ 23.563.201 (£ 8.563.202 a mezzo assegno e £ 15.000.000 a titolo di provvisionale disposta dal Pretore), affermando che la differenza di £ 19.281.561 deve essere compensata con crediti da essa vantati (£ 727.150 per FIRR/1993, £ 253.680 per merce acquistata direttamente dall'attore, £ 11.465.996 per star del credere). Eccependo la compensazione la SOC. IL avrebbe, nella sostanza, riconosciuto i crediti vantati da controparte e, pertanto, essendo stata rigettata la richiesta di compensazione, essa avrebbe dovuto essere condannata a pagare la differenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente pagato. Con il quarto motivo è dedotta violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo il Tribunale riconosciuta congrua la liquidazione effettuata dal primo giudice, nonostante questi non avesse indicato separatamente le spese, gli onorari e le competenze. Analogo rilievo viene posto a proposito della liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, avendo il giudice distinto solo la voce delle competenze, 5 senza fare altrettanto per spese e diritti. Il ricorso non è fondato. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che parte ricorrente parte dal presupposto che il giudice di merito abbia ritenuto che all'atto dell'opposizione al decreto ingiuntivo la preponente avesse contestato l'importo incassato dal Di TO e che essendo mancata la necessaria specificità, la contestazione debba aversi per mai avvenuta, di modo che dovrebbe darsi per scontato che l'agente avesse effettivamente incassato le cifre indicate. Nella realtà, il Tribunale ha rilevato che detta contestazione era rivolta non stesso conferimento di una all'importo incassato, ma allo legittimazione alla riscossione, dato che la qualsiasi preponente negava la stessa "esistenza di qualsiasi potere del rappresentante di riscuotere crediti per conto della società". La censura formulata dal ricorrente è, pertanto, del tutto inconferente, in quanto basata su una errata lettura della pronunzia impugnata, e non costituisce motivo di gravame idoneo a contestare sul punto la pronunzia impugnata. Il secondo motivo di ricorso è prospettato in termini estremamente generici e tali da impedire ogni valutazione del suo contenuto. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione, per tardiva proposizione nel corso del giudizio di primo grado, di non meglio precisati mezzi di prova (che dalla 6 Яш lettura della sentenza impugnata si comprende essere costituiti da un interrogatorio formale e non meglio indicate istanze istruttorie). Tuttavia, è giurisprudenza consolidata che, in sede di legittimità, chi denuncia il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di un mezzo di prova o sulla valutazione di un documento, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato dal giudice di merito al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., tra le tante, Cass. 24.4.01 n. 6023, 19.4.01 n. 5816, 22.2.01 n. 2602, 22.3.93 n. 3356). L'omissione di qualsiasi riferimento specifico ai mezzi istruttori di cui si lamenta la mancata ammissione rende, pertanto, il motivo generico e ne comporta il rigetto. Procedendo all'esame delle ulteriori doglianze, va rilevata l'infondatezza anche del terzo motivo. Nel giudizio di appello, secondo quanto risultante dalla sentenza impugnata, il Di TO aveva sostenuto che a provare l'esistenza del suo credito per saldo provvigioni era sufficiente il riconoscimento implicito fattone dalla controparte con la proposizione dell'eccezione di 7 qu compensazione. Il Tribunale ha rigettato questo motivo, affermando che la compensazione era stata opposta solo al credito per provvigioni dedotto con il decreto ingiuntivo e non anche a quello, ulteriore ed avente lo stesso titolo, dedotto dal Di TO in sede di domanda riconvenzionale, di modo che il riconoscimento della preponente era riferibile solo ad una parte del credito, per la quale il Di TO aveva già avuto piena soddisfazione, essendo stato confermato il decreto ingiuntivo. Questo punto specifico affermato dal Tribunale (e cioè che la compensazione ed il conseguente riconoscimento riguardavano solo la parte del credito per cui la domanda attorea era già stata accolta) non risulta censurato dal ricorrente, il quale non lamenta che l'eccezione di compensazione fosse da riferire a tutto il credito per provvigioni e non solo a parte di esso, in modo da farne derivare (quantomeno) un errore di valutazione del fatto deducibile sotto il profilo della carenza di motivazione. Egli si limita a procedere ex novo ad una ricostruzione della sua vantata posizione creditoria, che prescinde del tutto dalle valutazioni effettuate in proposito dal giudice di merito;
nella sostanza sottoponendo a questa Corte una valutazione di puro merito totalmente avulsa dall'iter logico seguito dal Tribunale. La non rapportabilità alla pronunzia impugnata del motivo ne comporta il rigetto. дем 8 E', infine, infondato anche l'ultimo motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado. Il ricorrente si richiama un consolidato principio affermato da questa Corte in tema di liquidazione delle spese processuali, secondo cui il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 16.6.42 n. 794, (cfr. tra le tante Cass.
9.1.90 n. 9935 e 16.3.00 n. 3040, oltre la giurisprudenza citata nel ricorso). du'a chello, Il giudice hel ritenere congrua la liquidazione delle spese del primo grado, effettivamente non ha distinto le somme attribuili per spese, diritti ed onorari (a differenza di quanto effettuato nella sentenza di appello, ove in dispositivo vengono distinti gli onorari dai diritti). Tuttavia, il ricorrente del dedurre il vizio in esame non ha proceduto alla quantificazione delle spese da lui ritenuta corretta, nella sostanza impedendo a questa Corte di valutare дел 9 all'importo la rilevanza della censura in relazione E' infatti complessivo fissato dal giudice di merito. ' principio altrettanto consolidato che, il ricorso per cassazione avverso la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice, ove non riporti le singole voci della nota spese ridotta globalmente, non consente di verificare la pretesa violazione dei minimi, sia per i diritti che per gli onorari, e, pertanto, essendo generico, è inammissibile (cfr., tra le tante, Cass. 16.3.00 n. 3040). In conclusione sono infondati tutti i motivi, di modo che il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve provvedersi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituita l'intimata.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Eis enwilliam mom днее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 10