Sentenza 22 febbraio 2001
Massime • 4
La disposizione dell'art. 345 cod. proc. civ. - testo anteriore alla modifica di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - conferiva al giudice il potere - dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della nuova attività istruttoria in appello. Il relativo giudizio, al pari di quello, anche se negativo, sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado per la decisione della causa nel merito, non doveva essere necessariamente espresso potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione.
Il ricorrente per Cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di una certa deposizione o di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto sia di indicare specificamente, nel ricorso, i mezzi istruttori non ammessi o le circostanze di prova o il contenuto del documento asseritamente trascurato. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.
È inammissibile il ricorso per Cassazione, benché proposto formalmente contro una sentenza che tenda nella sostanza ad ottenere l'annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso non può essere posto in discussione il giudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corpo della pregressa attività istruttoria, poiché ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.
Integra la posizione giuridica del detentore qualificato quella del conduttore in regola con il pagamento del canone. In tale fattispecie il possessore permane nel rapporto possessorio utile ad usucapire il bene che ne è oggetto tramite il detentore autonomo.
Commentario • 1
- 1. Possesso, detenzione e tolleranza in relazione all’usucapioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla disciplina dell'usucapione in relazione al possesso, alla detenzione e alla tolleranza. Il presente contributo in tema di possesso, detenzione e tolleranza è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon. Possesso, detenzione e tolleranza: le differenze. Pur rinviando, per una trattazione generalizzata del confronto, al paragrafo trentaduesimo del presente capitolo, è comunque opportuno, in questa sede, verificare come i differenti concetti di possesso, detenzione e tolleranza vengano utilizzati, anche dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'istituto dell'usucapione; infatti, è solo in capo al vero possessore (e non in capo al mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN CE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato AMICONI VITALIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IST DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO, dell'Arcidiocesi di Capua, in persona del legale rapp.te pro tempore il Presidente Mons. Pasquale D'Anna, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO CIPOLLA 16, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI A, difeso dall'avvocato PETRELLA CE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2734/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Vitaliano AMICONI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NC PETRELLA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto 20 novembre 1991 l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero dell'Arcidiocesi di Capua, premesso che un suo fondo di mq. 1003 sito in Capua era illegittimamente occupato da NC HI, citò quest'ultimo davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere chiedendone la condanna al rilascio del fondo predetto e al risarcimento del danno.
Il HI contestò la domanda deducendo che il terreno, a suo tempo acquistato da monsignor TO AC, in proprio e non quale rappresentante della Diocesi di Capua, gli era stato venduto da DO MM, divenutone proprietario per usucapione. Con sentenza 10 marzo 1994, l'adito tribunale rigettò la domanda.
L'impugnazione proposta dal soccombente Istituto venne accolta dalla Corte d'appello di Napoli che, con sentenza del 18 dicembre 1997, condannò il HI a rilasciare il fondo all'appellante e a corrispondergli la somma di lire 240.000 a titolo di lucro cessante. I rilievi svolti dalla corte territoriale per approdare a tale statuizione possono così sintetizzarsi. Dalla prova testimoniale è emerso che sin dal 1958 il fondo era incluso nella contabilità della UR;
dal 1970 venne concesso in affitto a DO MM e il VO, presidente della UR e dell'annessa Mensa vescovile, ne riscosse i canoni sino al 1988. Risultano inoltre acquisite agli atti due lettere inviate alla UR nel 1986 con le quali,
rispettivamente, il convenuto e il DO, quest'ultimo qualificandosene conduttore, si dichiaravano interessati all'acquisto del fondo. È lecito dedurne che la Mensa vescovile e l'Istituto diocesano, ad essa succeduto, hanno ininterrottamente disposto, uti domini, del fondo dal 1958 o, quanto meno, dalla morte del VO AC, avvenuta il 12.2.1962, ossia per un tempo più che sufficiente ad acquisirne la proprietà per usucapione. Gli indicati elementi probatori valgono anche a chiarire i termini del contratto di compravendita del fondo stipulato ai rogiti dal notaio CO il 14 ottobre 1958 e a confermare la conclusione che il fondo fu acquistato da monsignor AC non per se stesso ma in quanto titolare, come VO, della Mensa vescovile. Di vero, nel relativo rogito CO del 14 ottobre 1958, il NI risulta più volte indicato con la qualifica di "VO di Capua"; inoltre, apponendo la loro sottoscrizione in calce al foglio aggiunto al rogito comprendente non solo la planimetria ma anche la dicitura "fondo del signor EL BE acquistato dalla UR arcivescovile di Capua", i contraenti mostrarono all'evidenza di approvarne l'intero contenuto: nessuna valenza ermeneutica poteva invece tributarsi alla precisazione che non esisteva tra i contraenti alcun rapporto di parentela - trattandosi di clausola di stile priva di valore espressivo - ne' all'assenza di autorizzazione governativa, allora necessaria per l'acquisto da parte di enti ecclesiastici, non potendosi escludere che si fosse fatta riserva di chiederla in un momento successivo, in quanto incidente sull'efficacia e non sulla validità del contratto. L'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non solo non era supportata da alcuna prova, ma trova smentita dalla ricordata missiva con la quale il DO MM si dichiarava conduttore e cioè semplice detentore del fondo.
Contro la sopra riassunta sentenza il HI ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero dell'Arcidiocesi di Capua.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Col primo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 421, 437 c.p.c., 2721, 2724, 2725 e 2726 c.c. nonché nullità dell'ordinanza del 10.11/15.12.95, ammissiva della prova per testi dedotta in seconde cure dall'appellante, si censura il prefato provvedimento in ragione della inammissibilità e della non decisività del chiesto mezzo istruttorio, vertente, in parte, su circostanze (la piena disponibilità del fondo da parte della curia) in contrasto con la domanda proposta (occupazione abusiva del fondo da parte del HI), e, in parte, su fatti (percezione della rendita del fondo e le spese sopportate) che non potevano essere provati per testi se non dopo l'esibizione delle scritture contabili della UR.
Il motivo è da disattendere sotto vari profili.
Anzitutto, affermando che la prova non era indispensabile ai fini della decisione della causa, il ricorrente si riferisce al testo dell'art. 345 nel testo novellato dalla riforma del codice di procedura civile - introdotta con la legge 26 novembre 1990 n. 353 -
non applicabile, in base alla disposizione transitoria dell'art. 90 (e successive modifiche), ai giudizi di appello iniziati, come quello vertito tra gli odierni contendenti, in data anteriore (9 giugno 1994) a quella (30 aprile 1995) di entrata in vigore del nuovo codice di rito. La disposizione dell'art. 345 c.p.c. ante novella era unanimemente intesa come norma che conferiva al giudice il potere- dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della nuova attività istruttoria in appello ed il relativo giudizio, al pari di quello, anche se negativo, sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado per la decisione della causa nel merito, non doveva essere necessariamente espresso, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione (cfr. Cass. n.ri. 1113/1993, 4928/1980, 404/1979).
È poi inammissibile il ricorso per cassazione che, benché proposto formalmente contro una sentenza, tenda nella sostanza ad ottenere l'annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito e al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria (cfr. Cass. nn. 2198/63, 1149/63, 774/63). Peraltro, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso, non può essere posto in discussione il giudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corso della pregressa attività istruttoria. poiché ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.
Proseguendo nell'esame del motivo, si osserva che, mentre è addirittura incomprensibile il richiamo, quali norme violate, agli articoli 421 e 437 c.p.c., disciplinanti il processo del lavoro, in ordine alle altre pretese violazioni di legge, il ricorrente si limita a riportare diversi articoli del codice civile, senza alcun'altra indicazione. Ciò in stridente contrasto col principio per cui i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa. Tale principio infatti implica - fra l'altro - che le dedotte violazioni di norme o principi di diritto siano illustrate da argomentazioni intelligibili ed esaurienti. Ne deriva che risulta inammissibile - giusta l'espressa previsione dell'art. 366 c.p.c. - il ricorso contenente un motivo in cui non venga precisato in qual modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la denunziata violazione di legge. Più in particolare, non si rendono sufficienti, allo scopo, il solo richiamo, in limine litis, della norma assertivamente violata, ne' un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto in cui si assume sia incorso il giudice del merito (cfr. Cass. nn. 3805/1999, 8421/1993, 1497/1988). Col secondo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 184, 345, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed alle norme generali che regolano il contraddittorio, nonché "nullità ed inammissibilità sotto altro profilo dell'ordinanza 10.11/15.12.1995", si lamenta che la corte napoletana, con l'ordinanza collegiale sopra indicata, non ha dato ingresso alla prova contraria articolata dall'appellato. Anche tale doglianza è palesemente inammissibile.
A parte che pure in questo caso oggetto di censura appare essere l'ordinanza collegiale che ha disposto sulle deduzioni istruttorie (per cui si rimanda a quanto considerato in proposito esaminando il primo motivo), va ricordato come sia consolidato presso questa Corte il principio secondo cui il ricorrente per cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori - ritualmente introdotti ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di una certa deposizione o di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto sia di indicare specificamente, nel ricorso, i mezzi istruttori non ammessi o le circostanze di prova o il contenuto del documento asseritamente trascurati. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie (inammissibili) indagini integrative o che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., solo per indicare le più recenti, sentt. nn. 6115/2000, 5876/2000, 5608/2000, 2446/2000, 13566/1999, 5945/1999, 4684/1999, 2894/1999, 10897/1998, 10913/1998, 5394/1998, 1988/1998, 72/1998, 2176/1997). Nella specie il ricorrente si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova da esso dedotti per contrastare quelli articolati dall'Istituto, senza neanche specificare quali fossero le deduzioni istruttorie respinte.
Col terzo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che la UR, pur avendo agito in possessorio per come desumibile dall'avere definito il HI "occupante abusivo", ha poi contraddittoriamente chiesto nel corso del giudizio di provare che il convenuto pagava il canone, implicitamente riconoscendone l'esercizio di "un possesso del tutto legittimo".
Il motivo, già nel riportato contenuto, denuncia la sua inammissibilità. Anzitutto va rilevato che, per illustrare - peraltro in maniera poco perspicua - la propria tesi, il ricorrente si limita a estrapolare una definizione contenuta nell'atto di citazione (laddove il processo possessorio si inizia con ricorso), nemmeno accennando al modo in cui in detto atto risulti concretamente formulato il petitum: si deve poi osservare che egli, più che evidenziare (o comunque spiegare) la denunciata violazione, da parte della corte di merito, delle norme di diritto indicate, si sofferma su una prospettazione avversaria, senza specificare dove essa risulti formulata, ritenendo di cogliervi una contraddizione, peraltro del tutto irrilevante ai fini decisori. Invero, il giudice di merito ha comunque il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda, nell'esercitare il quale non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto sostanziale della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato. E sulla scorta di tali regole, il giudice del merito ha nella specie correttamente ritenuto proposta in giudizio una domanda di rivendica. Perché potesse utilmente dedursi (in sede di ricorso di legittimità contro la pronuncia di appello che aveva disatteso i relativi motivi di appello) un error in iudicando nell'attività ordinaria del giudice di merito, sarebbe stato pertanto necessario uno specifico riferimento ad una decisiva incidenza delle pretese contraddizioni sulla correttezza del giudizio espresso in sentenza. Tanto esimerebbe anche dal rimarcare la grave confusione che si fa in ricorso tra il concetto di possesso e quello di detenzione qualificata, che è la situazione giuridica del conduttore in regola col pagamento del canone, ignorandosi, inoltre, che in quest'ultima fattispecie, il possessore permane nel rapporto possessorio (utile ad usucapire il bene che ne è oggetto) tramite il detentore autonomo. Col quarto motivo (erroneamente contrassegnato in ricorso col numero cinque), denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che una corretta interpretazione del rogito in notar CO del 14 ottobre 1958 porta alla conclusione opposta a quella cui è pervenuta la corte, in quanto: dall'esame dell'atto risulta che una sola volta monsignor AC venne appellato "Arcivescovo", verosimilmente più per solerzia del notaio rogante che per volontà della parte, la quale si sottoscrisse solo con nome e cognome. Nel rogito, inoltre, si legge che il venditore "vende, cede e trasferisce a S.E. Mons. TO AC" il quale "accetta ed acquista" e nessuna menzione è fatta della UR. Il prezzo è pagato dal AC, in contanti, senza specificarne la provenienza. D'altra parte, la didascalia contenuta nell'allegata planimetria, in quanto aggiunta da un terzo, non vale a chiarire il contenuto dell'atto pubblico, ove è chiaramente detto "che viene approvata la sola planimetria redatta dal Geom. Clementi"; sicché la sottoscrizione dell'acquirente in calce alla stessa, ancora una volta solo con nome e cognome, non può che riferirsi ai confini e ai dati catastali. Inoltre, la dichiarazione delle parti "di non essere parenti", sbrigativamente liquidata dalla corte di merito come una clausola di stile, è invece significativa di un acquisto a titolo personale. Infine, la mancanza di una preventiva autorizzazione all'acquisto richiesta dall'art. 17 c.c. (che caducava gli effetti di atti di acquisto non preventivamente autorizzati), è stata erroneamente ritenuta ininfluente dalla corte di merito con l'evanescente affermazione che la stessa non inciderebbe sulla validità ma solo sull'efficacia dell'atto e con l'assurdo richiamo alla legge 13 gennaio 1997, n. 137, che ha abrogato anche retroattivamente tale requisito. Quanto
alla eccepita usucapione, "anche se non determinante ai fini della decisione", nessun peso possono le due lettere spedite nel 1986 dal HI e dal DO (su suggerimento della UR per particolari fini, estranei alla controversia), perché contestate dalla prodotta scrittura a firma congiunta dei predetti del 20 luglio 1989. Il motivo contiene doglianze palesemente inammissibili. Di vero, nella prima parte del motivo, agli elementi di fatto - riportati in istorico, cui si rimanda - che la corte territoriale ha valorizzato al fine di pervenire - attraverso un percorso motivazionale privo di smagliature logiche - alla conclusione secondo cui il AC stipulò il contratto non in proprio ma quale titolare della UR e della Mensa vescovile, si contrappongono altri elementi sui quali, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto più opportunamente basarsi l'interpretazione letterale e logica del contratto. Epperò, come è noto, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo nei casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 e segg. c.c. E qualora si deduca la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, il ricorrente non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., ma deve indicare, in modo specifico, i canoni in concreto non osservati e, soprattutto, il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato. Ciò in quanto non è idonea la mera critica del risultato dell'attività ermeneutica svolta dal giudice sulla base dei fatti accertati (e non contestati nella loro entità fenomenica) mediante la contrapposizione a quella data dal giudice di una difforme interpretazione ritenuta dalla parte più logica e corretta (cfr., e plurimis, Cass. nn. 1092/1995, 551/1995, 11910/1992). Nel caso in ispecie, il ricorrente non ha indicato specificamente i canoni ermeneutici che in concreto non sarebbero stati osservati ne' in che modo il giudice del merito se ne sarebbe discostato. Egli critica la ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice, proponendo una diversa interpretazione, cui al limite può riconoscersi una altrettale coerenza e logicità, ma che finisce per investire il merito delle motivate valutazioni del giudice stesso, risultando per ciò inammissibile in sede di legittimità.
D'altra parte, la corte d'appello ha messo in evidenza che il risultato raggiunto dalla interpretazione testuale (su cui fondamentalmente si concentrano le critiche del ricorrente) è avvalorato dal comportamento assunto dopo la conclusione del contratto dal AC e dai suoi eredi, i quali mai ebbero a interessarsi del fondo, le cui rendite furono sempre riscosse dal VO capo della UR di Capua e della Mensa vescovile. E anzi proprio il fatto - provato in causa - che sin dal 1958 la Mensa vescovile e l'Istituto attore, succedutole in universum ius (v. artt. 21 e 28 legge 20 maggio 1985, n. 222), disposero uti domini del fondo, avalla ulteriormente l'interpretazione del contratto effettuata dalla corte napoletana, la quale correttamente osserva come ognuno dei due elementi - possesso ad usucapionem e interpretazione (ritenuta corretta) del contratto- trae forza e vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. Nella seconda parte del motivo si censura il rigetto dell'eccezione di usucapione a suo tempo sollevata dal HI. Poiché lo stesso ricorrente sostiene che un tale rigetto "non è rilevante ai fini della decisione" la censura si appalesa inammissibile per carenza di interesse. Essa, peraltro, sia detto per completezza d'argomento, rivela altri profili di inammissibilità. Invero, manca anzitutto l'indicazione della norma di legge o del principio di diritto che il giudice a quo avrebbe violato. In secondo luogo, si sostiene, in maniera a dir poco apodittica, che le missive sarebbero state suggerite dalla stessa UR per particolari fini e smentite da una successiva scrittura della quale, peraltro, in palese violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, viene soltanto indicata la data.
Col quinto motivo (sesto in ricorso), denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 1140 c.c., in relazione all'ari 360 n. 3 c.p.c., nonché "nullità della sentenza" per motivazione difettosa, mancante o apparente, si deduce che avendo l'Istituto, al di là di alcuni riferimenti a una situazione possessoria, proposto azione di rivendica, incombeva su di esso la prova rigorosa del suo diritto dominicale, che non poteva discendere ne' dall'atto, ne' dalla circostanza, non dimostrata, che il HI ed il DO avessero pagato estagli locativi.
Il motivo è del tutto destituito di fondamento. Esso anzitutto prospetta la erronea sussunzione di circostanze (ad esempio, che il HI fosse affittuario del fondo) non costituenti il collante fattuale del sillogismo giuridico operato dalla corte del merito, cui inoltre viene ascritta l'applicazione di principi dei quali non si scorge traccia nella sentenza impugnata.
A parte ciò, correttamente la corte territoriale ha ritenuto validamente offerta la prova della proprietà con la allegazione del titolo di acquisto del bene, risalendo quest'ultimo ad epoca - anno 1958 - dalla quale è abbondantemente trascorso tutto il periodo di tempo necessario per l'usucapione (data di inizio del giudizio: anno 1991). Senza dire che, in fattispecie, del genere di quella in esame, in cui la parte convenuta con l'azione prevista dall'art. 948 c.c. si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, ed anzi implicitamente la presupponga, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha costantemente affermato che l'onere probatorio incombente sull'istante può ritenersi assolto, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la sola dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli è stato trasmesso dal dominus originario (cfr. sentt nn. 4659/1998, 1634/1996, 10576/1994, 6888/1991, 3234/1989). Con il sesto (settimo in ricorso) e ultimo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 ss. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che erroneamente la sentenza riconosce l'avvenuta usucapione del fondo da parte della UR, pur essendo provato che il fondo fu ininterrottamente posseduto dal HI e dai suoi danti causa. Anche a ritenere provata la corresponsione di canone, ciò escluderebbe che la UR possa avere usucapito il fondo, mancando proprio il requisito del diretto rapporto continuato con il bene.
Il motivo va respinto per effetto del rigetto dei due precedenti.
Come sopra rilevato, il giudice del merito ha accolto la domanda di revindica proposta dall'istituto attore, ponendo a sostegno di tale statuizione due distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente, da sola, a sorreggere la raggiunta conclusione: la prima è che il vantato diritto di proprietà ha il titolo nell'atto pubblico di vendita stipulato nel 1958; la seconda, che in ogni caso, cioè anche a prescindere da tale titolo, l'istituto attore, succeduto in universum ius per legge (v. artt. 22 e 28 legge 20 maggio 1985, n. 222) alla Mensa vescovile, avendo disposto uti dominus per oltre un ventennio del bene (incluso dal 1958 tra le attività patrimoniali della UR e da questa concesso in affitto fino al 1988), lo ha usucapito.
Disatteso il precedente motivo di ricorso (il quarto) con cui è stato censurato il primo dei sopra riassunti punti della decisione, risulta del tutto superflua qualsiasi indagine sul motivo in esame mediante il quale si sottopone a critica il secondo argomento;
difatti, quand'anche questo ultimo profilo di censura risultasse fondato, non per questo potrebbe giungersi alla cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base dell'ulteriore ratio decidendi (cfr. Cass. nn. 237/1995, 4235/1990, 5804/1988). Può, per completezza di disamina, osservarsi che il motivo è sotto altro aspetto inammissibile. Di vero il ricorrente - il quale, fra l'altro, mostra ancora una volta di non avere ben presente la distinzione tra i concetti di possesso e detenzione qualificata e di ignorare che si può possedere un bene anche attraverso altra persona che abbia la detenzione autonoma del bene medesimo (quale l'usufruttuario, il locatario, il comodatario) e che colui il quale abbia ricevuto un bene dal detentore, per poterne vantare il possesso, deve dimostrare l'interversio - prospetta apoditticamente errori del giudice del merito nell'apprezzamento della concreta valenza del materiale istruttorio acquisito, com'è noto non deducibili in cassazione perché non suscettibili di assumere rilievo, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., quando quell'apprezzamento sia sorretto da una catena argomentativa scevra da cesure nello sviluppo logico.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 314.600, oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2001