Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2602
CASS
Sentenza 22 febbraio 2001

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La disposizione dell'art. 345 cod. proc. civ. - testo anteriore alla modifica di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - conferiva al giudice il potere - dovere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza della nuova attività istruttoria in appello. Il relativo giudizio, al pari di quello, anche se negativo, sulla sufficienza delle prove assunte in primo grado per la decisione della causa nel merito, non doveva essere necessariamente espresso potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione.

Il ricorrente per Cassazione, ove denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito, di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti ovvero all'omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di una certa deposizione o di un documento, ha l'onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto sia di indicare specificamente, nel ricorso, i mezzi istruttori non ammessi o le circostanze di prova o il contenuto del documento asseritamente trascurato. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

È inammissibile il ricorso per Cassazione, benché proposto formalmente contro una sentenza che tenda nella sostanza ad ottenere l'annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso non può essere posto in discussione il giudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corpo della pregressa attività istruttoria, poiché ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.

Integra la posizione giuridica del detentore qualificato quella del conduttore in regola con il pagamento del canone. In tale fattispecie il possessore permane nel rapporto possessorio utile ad usucapire il bene che ne è oggetto tramite il detentore autonomo.

Commentario1

  • 1Possesso, detenzione e tolleranza in relazione all’usucapione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020

    Di seguito un breve disamina sulla disciplina dell'usucapione in relazione al possesso, alla detenzione e alla tolleranza. Il presente contributo in tema di possesso, detenzione e tolleranza è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon. Possesso, detenzione e tolleranza: le differenze. Pur rinviando, per una trattazione generalizzata del confronto, al paragrafo trentaduesimo del presente capitolo, è comunque opportuno, in questa sede, verificare come i differenti concetti di possesso, detenzione e tolleranza vengano utilizzati, anche dalla giurisprudenza, nell'ambito dell'istituto dell'usucapione; infatti, è solo in capo al vero possessore (e non in capo al mero …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2602
Data del deposito : 22 febbraio 2001

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