Sentenza 7 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PODOLO5221 /01 LA CORTI SUP MAD CASSAZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente - R.G.N. 9153/00 Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere- Cron.11234 Dott. Paolo STILE - Consigliere - Rep. - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Ud.14/02/01 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI tra la Società COOP AVVENIRE SRL e la società COOP MEDUSA SRL, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCA tempore, PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO DE FEO, ELIO VULPIS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SOGEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE 2001 MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO 754 -1- MARESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato CATALDO MOTTA, giusta delega in atti;
B controricorrente nonchè
contro
RR SI GIUSEPPE;
-· intimato avverso la sentenza n. 137/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 24/01/00 R.G.N. 588/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, per l'assorbimento del settimo e ottavo motivo e per il rigetto degli altri motivi. -2- 1 9153/00 Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 10.2.1996 al PR di Lecce, sez. di Campi Salentina, IM RR esponeva: di aver lavorato quale autista di III livello alle dipendenze della SOGEA, appaltatrice del servizio di nettezza urbana del Comune di Trepuzzi;
di essere stato licenziato in data 28.2.1995 a seguito del passaggio del servizio alla Associazione Temporanea di Imprese tra la SOC. coop NI (capogruppo) e la SOC. coop. SA (di seguito, TI NI); di aver diritto ad essere assunto dalla impresa subentrante ai sensi dell'art. 3 del CCNL 26.10.1991; di aver già ottenuto in sede cautelare l'ordine di assunzione presso l'TI NI. Tutto ciò premesso, il RR chiedeva la conferma dell'ordinanza cautelare e la condanna dell'TI NI all'assunzione del ricorrente con D.Ag. decorrenza 1.3.1995. L'TI NI si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Si costituiva anche la SOC. Sogea, chiedendo la propria estromissione dal giudizio, poiché nei suoi confronti non era stata formulata alcuna richiesta. Il PR, con sentenza del 15.12.1998, dichiarava il diritto del lavoratore ad essere assunto alle dipendenze dell'TI NI dal 1.3.1995, condannando quest'ultima al pagamento delle relative retribuzioni, ed ordinava l'estromissione dal giudizio della Sogea. L'appello proposto dall'TI NI veniva respinto dal Tribunale di Lecce con la sentenza qui impugnata. A sostegno della decisione i giudici dell'appello osservavano: che la sentenza del PR non presentava alcuna contraddizione tra dispositivo e motivazione in ordine alla decorrenza del diritto del lavoratore alla riassunzione, in quanto detto provvedimento presentava due distinte statuizioni, la prima di conferma del provvedimento cautelare emesso ante causam, la seconda di accoglimento della domanda di merito;
che la decisione del PR di estromettere dal giudizio la soc. Sogea doveva ritenersi corretta, atteso che il RR con il ricorso ex art. 414 c.p.c. non aveva formulato alcuna domanda nei confronti di detta società; che nei confronti dell'TI NI andava applicato il CCNL delle imprese di pulizia, in quanto gli articoli 26 e 27 del capitolato speciale d'appalto obbligavano l'TI all'osservanza della normativa della contrattazione collettiva di settore;
che l'art. 3 del CCNL 26.10.1991 delle imprese di pulizia DAg. espressamente prevede, nell'ipotesi di passaggio di gestione del servizio di N.U. per scadenza di contratto di appalto, il trasferimento diretto ed immediato all'impresa subentrante del personale dell'impresa cessante in forza a quest'ultima sei mesi prima della scadenza dell'appalto; che l'TI NI non aveva fornito la prova della asserita diversità di oggetto e contenuto del contratto di appalto da sottoscritto, rispetto allo scaduto contratto di appaltoessa della Sogea;
che era del tutto legittimo l'ordine di assunzione del RR impartito dal PR all'TI NI, in quanto la natura giuridica di cooperativa delle società che compongono l'associazione temporanea di imprese non è di ostacolo alla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con soggetti non soci che svolgano, per conto della medesima, attività riconducibili all'oggetto sociale;
3 che doveva ritenersi parimenti ammissibile e fondata la condanna dell'TI NI al pagamento in favore del RR delle retribuzioni dal 1°.
3.1995 sino all'assunzione in quanto, una volta riconosciuto il diritto del lavoratore alla costituzione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi di del datore di inadempimento dell'obbligo suddetto da parte lavoro, il pagamento delle retribuzioni aveva natura risarcitoria;
che non era stata provata la asserita inidoneità del RR a svolgere le mansioni di autista, né con riferimento al momento del passaggio di gestione del servizio di nettezza urbana dalla Sogea all'TI, né con riferimento al successivo periodo che va dal novembre 1995 al luglio 1997, data di presentazione delle D'Ag. dimissioni da parte del lavoratore;
che la prova testimoniale richiesta dall'appellante non era idonea ad accertare le condizioni di inabilità del RR, visto che nemmeno un collegio medico, nel maggio 1997, aveva ritenuto di poterle rilevare sulla base del solo esame clinico del periziato. Avverso questa sentenza l'TI NI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da otto motivi. La soc. Sogea ha resistito con controricorso. Il RR non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 429, 430 e 156 c.p.c., nonché vizi di motivazione, e si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la nullità della sentenza di primo grado per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Al riguardo si osserva che il PR, mentre in motivazione ha affermato di dover confermare integralmente il provvedimento cautelare (che ha disposto 4 l'assunzione del RR a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza), in dispositivo ha dichiarato il diritto del lavoratore ad essere assunto sin dal 1.3.1995 (come richiesto dall'interessato nella domanda di merito). Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 112 e 669 novies c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e si sostiene che il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto giustificata l'estromissione dal giudizio della SOC. Sogea. Si osserva al riguardo che nella fase cautelare il RR aveva avanzato domande anche nei confronti della Sogea e, sia pure in via subordinata, aveva chiesto l'accertamento della illegittimità intimatogli da questa società e ladel licenziamento D.Ag. reintegrazione nel posto di lavoro. Si sostiene che, per quanto il RR non abbia riproposto tali domande nel giudizio di merito, tuttavia, data l'impossibilità di distinguere tra fase cautelare e fase di merito, il PR non poteva negare la legittimazione passiva della Sogea. Si osserva, infatti, che il RR, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., chiedendo l'integrale conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., ha implicitamente riportato le conclusioni rassegnate nel ricorso d'urgenza, senza manifestare alcuna volontà di rinunzia alle domande subordinate proposte, e non accolte solo perché ritenute assorbite a seguito dell'accoglimento della domanda principale. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 2077 e 1362 e segg. C.C., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e si sostiene che il richiamo alla contrattazione collettiva di settore contenuto nell'art. 26 del capitolato speciale dell'appalto stipulato dall'TI NI è stato effettuato al solo fine di determinare l'inquadramento ed trattamento retributivo del personale in servizio presso il l'impresa appaltatrice e non riguarda il personale da assumere. Si sostiene, pertanto, che il tribunale ha erroneamente applicato i canoni di ermeneutica contrattuale laddove ha inteso l'espressione “inquadrato negli organici della ditta appaltatrice" come equivalente ad "assunto dalla ditta appaltatrice". Si rileva che l'interpretazione letterale della norma ed il suo significato logico non sanciscono affatto alcun obbligo di assunzione né di osservanza della contrattazione collettiva circa il personale da assumere. Si osserva che il Tribunale ha parimenti errato nell'interpretare l'art. 27 del capitolato speciale laddove ha immotivatamente ricavato da tale disposizione, che disciplina il trattamento economico e D'Ag previdenziale che l'appaltatore deve osservare nei riguardi del proprio personale successivamente all'aggiudicazione, una conferma dell'obbligo della impresa subentrante di assumere il personale della impresa cessante. Si sostiene, di conseguenza, che l'applicabilità alla fattispecie in esame della parte normativa del CCNL di settore è del tutto immotivata e priva di fondamento, anche perchè né l'TI, né le società componenti, hanno mai aderito ad associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di cui si invoca l'applicazione. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all'art. 3 del CCNL per le imprese di pulizia, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la norma contrattuale sopra indicata, desumendone l'obbligo per l'TI NI di assumere il RR. Al riguardo ai osserva che la norma citata prevede soltanto, per l'impresa subentrante, l'obbligo di avviare le procedure di consultazione sindacale per verificare la possibilità di utilizzare il personale licenziato dall'impresa cessante, procedura correttamente attivata dalla ricorrente, ma non prevede il diritto dei dipendenti dell'impresa cessante al passaggio diretto ed immediato alla impresa subentrante. Si rileva che il RR in quella sede, a differenza di altri autisti della Sogea, rifiutò di assumere la qualità di socio della cooperativa e pretese la stipulazione di un formale contratto di lavoro subordinato. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli articoli 2697 e 1362 e segg. C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e si sostiene che il Tribunale D'Ag avrebbe errato laddove ha affermato la identità di oggetto e contenuto tra il contratto di appalto stipulato dalla Sogea e quello successivo stipulato dall'TI, ravvisando nella specie una ipotesi di "passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto", disciplinata dall'art. 3 del CCNL di settore. Con il sesto motivo si denuncia violazione degli articoli 9 e 10 del RD 12.2.1911 n. 278, nonché insufficienza e e si censura la sentenzacontraddittorietà della motivazione, impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo ed ammissibile l'ordine di assunzione impartito dal PR all'TI NI, nonostante la natura giuridica di cooperativa propria delle due società che compongono l'associazione temporanea di imprese. In proposito si rileva che la società cooperativa, per la finalità mutualistica che la contraddistingue, non è abilitata ad assumere lavoratori dipendenti che svolgano prestazioni lavorative rientranti nell'oggetto sociale, perché il fine mutualistico può essere perseguito solo attraverso prestazioni di lavoro degli stessi soci. 7 Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 1218 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile e fondata la condanna dell'TI al pagamento in favore del RR delle retribuzioni dal 1°.
3.1995 sino all'assunzione. Al riguardo si osserva che la condanna al pagamento delle retribuzioni a titolo di risarcimento del danno pronunciata soltanto nelle ipotesi tipichepuò essere tassativamente previste dal legislatore, tra le quali sicuramente non rientra quella in esame. Si rileva che, al di fuori di tali ipotesi, trova applicazione il principio di sinallagmaticità, per cui non può essere dichiarato l'obbligo D. Ag. del pagamento delle retribuzioni in assenza di prestazione di lavoro. Con l'ottavo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, e si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato che il RR fosse inabile a svolgere le mansioni di autista. Si osserva che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze della visita collegiale, cui il lavoratore fu sottoposto il 15.11.1995 presso la ASL Le/1, ritenendo che questi fosse idoneo a svolgere le predette mansioni, nonostante il collegio medico avesse escluso l'idoneità del lavoratore a prestazioni che 10 espongano a "perfrigerazioni ed impegni muscolari elevati", quando è noto che le mansioni proprie dell'autista addetto al carico e scarico dei rifiuti solidi urbani comportano l'esecuzione della prestazione anche in ore notturne ed in qualsiasi condizione climatica. 8 Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha dato compiuta ragione del rigetto del corrispondente motivo di appello con motivazione che non presenta vizi logici ° giuridici. Al riguardo vi è solo da aggiungere che non છે ipotizzabile alcun contrasto tra contenuto del provvedimento decisione di merito, in quantocautelare e contenuto della quest'ultima assorbe il precedente provvedimento e 10 sostituisce completamente. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la coop. TI NI non ha alcun interesse ad impugnare la decisone di estromissione della SOGEA. Premesso che nella specie non si verte in tema di estromissione in senso tecnico (istituto disciplinato dagli articoli 108, 109 e 111 comma 3 c.p.c.), D.Ag. bensì di una statuizione di accertamento del difetto di una condizione dell'azione (difetto di legittimazione passiva) in capo ad una parte (cfr. Cass. n. 1833 del 1976), va osservato che l'TI NI non ha proposto alcuna domanda nei confronti della SOGEA;
di conseguenza, poiché l'interesse alla impugnazione nasce dalla soccombenza e nella specie non è ipotizzabile alcuna soccombenza della cooperativa, 1'TI NI non ha ragione di dolersi della estromissione di detta società dal presente giudizio. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati per le seguenti considerazioni. Il Tribunale ha accertato il diritto del lavoratore ad essere assunto dalla impresa subentrante sulla base di una interpretazione degli articoli 26 e 27 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 3 del contratto collettivo di settore che non risulta condotta secondo le regole dell'ermeneutica contrattuale e che, pertanto, non è condivisibile. E' opportuno riprodurre il testo delle norme citate, come riportate in sentenza ed in ricorso. Art. 26 : "Il personale da destinare ai servizi di cui al presente capitolato deve essere regolarmente inquadrato negli organici della ditta appaltatrice secondo i contratti collettivi di categoria. Lo stesso deve essere preventivamente segnalato alla Amministrazione appaltante prima della assunzione del servizio". Art. 27: "L'appaltatore sarà tenuto ad osservare nei riguardi del proprio personale le leggi di lavoro, i regolamenti e le disposizioni relative: a) al riposo settimanale;
b) ai contratti D'Ag. collettivi di lavoro, particolarmente per quanto riguarda i minimi salariali;
c) all'assicurazione contro gli infortuni e contro la disoccupazione;
d) alla previdenza sociale, col pagamento dei contributi relativi per la tubercolosi ecc.; e) al collocamento. Dovrà inoltre adottare, per il personale, tutte quelle provvidenze igieniche specialmente indicate per evitare la contrazione e la diffusione di eventuali malattie contagiose. Il personale dovrà essere sottoposto, prima dell'assunzione e poi annualmente, a visita medica ed a vaccinazione antitifo paratifica da parte del servizio di Igiene Pubblica, nonché alla vaccinazione antitetanica a norma dell'art. 2 del DPR n. 1301 del 7.9.1965". Art. 3 CCNL: "Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le organizzazioni sindacali territoriali e 10 incontreranno in tempo utile per avviare la aziendali si relativa al passaggio diretto ed immediato del procedura dell'impresa cessante, nei limiti del numero di personale dipendenti in forza sei mesi prima della scadenza dell'appalto”. Da queste norme il Tribunale ha dedotto: che l'espressione “inquadrato negli organici della ditta appaltatrice", contenuta nell'art. 26 cit., deve ritenersi equivalente all'espressione "assunto dalla ditta appaltatrice"; che l'art. 27 obbliga l'TI alla osservanza delle norme della contrattazione collettiva di categoria e quindi all'assunzione del personale dell'azienda riconosce il diritto dei cessante;
che l'art. 3 del CCNL "al passaggio diretto ed dipendenti dell'azienda cessante indipendentemente dalla immediato" all'impresa subentrante e D.Ag. attivazione delle procedure di consultazione sindacale dall'esito delle stesse. Osserva il Collegio che queste conclusioni del Tribunale : a) non si fondano sulla interpretazione letterale delle norme richiamate, poiché è di tutta evidenza che l'espressione "inquadrato negli organici della ditta", di cui all'art. 26 cit., è letteralmente altra cosa rispetto all'espressione "assunto dalla ditta appaltatrice", così come "l'obbligo di avviare la procedure relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante", di cui all'art. 3 CCNL, è altra cosa rispetto al "diritto all'assunzione diretta ed immediata" del personale medesimo;
b) non si fondano sulla comune intenzione delle parti, poiché questa comune intenzione non è stata minimamente indagata e ricostruita nella motivazione della sentenza;
c) non possono ritenersi frutto di una interpretazione complessiva delle clausole del contratto, poiché l'art. 27 cit. (unica clausola richiamata a confronto) impegna 11 all'osservanza delle leggi e soltanto l'impresa subentrante contrattazione collettiva nei confronti del proprio della personale, e non è di alcun supporto alla tesi sostenuta, mentre l'art. 3 del CCNL (che si ritiene applicabile per il richiamo operato dall'art. 27 cit. ai contratti collettivi di categoria) prevede solo l'obbligo di avviare procedure di consultazione sindacale e non afferma il diritto del personale dell'impresa cessante all'assunzione diretta indipendentemente dall'esito di tali consultazioni. In conclusione, l'interpretazione delle norme contrattuali data dal Tribunale si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 C.C. e appare frutto più di arbitrarie deduzioni che di logica e razionale ricostruzione dei DAY. dati testuali. Pertanto le censure prospettate dalla ricorrente nel terzo e quarto motivo sono meritevoli di accoglimento. L'accoglimento dei due motivi ora citati, peraltro, comporta l'assorbimento del quinto, sesto, settimo e ottavo motivo. Per tutte le considerazioni sopra svolte, dunque, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo del ricorso, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo e vanno dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi 12 accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore Vincenzo Eresza Онажон Двертино Pell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -oggi, 7 APR. 2001 IL CANCELLIERE 3 3 0 5 1 A . I S . T S D N R A , A T ' O 3 , L L 7 A L - L S E 8 O E - B D P 1 I S I 1 I S D N N E A E G T G S O S G I O A E A P D L M O E I T , A T O A L I R R L D I T E S E D I D T G O N E E R S E