Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
Il tribunale della libertà, investito dell'istanza di riesame di un provvedimento impositivo di misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa solo se l'azione penale non è stata ancora esercitata, essendo ogni valutazione sulla competenza riservata - dopo tale esercizio - al giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/2014, n. 28161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28161 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 25/06/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1159
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 17645/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA;
nei confronti di:
CC IO TA N. IL 13/04/1961;
avverso l'ordinanza n. 18/2014 TRIB. LIBERTÀ di MONZA, del 21/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza impugna per Cassazione l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Monza, su ricorso di IC OV ST, indagato del delitto di cui agli artt. 110 , 319 e 321 c.p., ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Gip del Tribunale di Monza e trasmesso gli atti al PM quanto al sequestro per equivalente , disposto ai danni del IC, della somma di Euro 10.000. 2. Segnala l'Ufficio ricorrente come , già al momento della proposizione del riesame ex art. 324 c.p.p., era già stata esercitata l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato;
e che , in coerenza, risultava oramai consunto ogni potere del giudice cautelare e per esso del Tribunale del riesame in punto alla valutazione sulla competenza, oramai di esclusiva pertinenza del Giudice chiamato a definire nel merito il giudizio.
3. Il ricorso è fondato.
4. In linea con quanto osservato dalla Procura ricorrente, giusta quanto previsto dall'art. 22 c.p.p., e in considerazione della natura strumentale e incidentale del giudizio cautelare rispetto al merito , la autonoma sindacabilità da parte del Tribunale del riesame della competenza territoriale del giudice che ha emesso una misura cautelare si esaurisce, al pari di quella del giudice della cautela , nella fase delle indagini preliminari;
una volta chiusa tale fase, ogni questione concernente la competenza resta indefettibilmente ascritta o al GUP, secondo quanto previsto dal comma 3 della norma citata da ultimo, o al giudice del merito ex art. 23 c.p.p.. 5. Ne viene che , esercitata l'azione penale , ogni valutazione sulla competenza, inscindibilmente attratta al merito del giudizio, è imprescindibilmente ascritta al giudice che procede, a seconda delle diverse fasi del giudizio . Al Tribunale del riesame, pur a fronte del rilievo di incompetenza sollevato dall'imputato , resta per contro preclusa la possibilità di provvedere sul tema pregiudiziale in rito, oramai estraneo alle autonome valutazioni di pertinenza del giudice della cautela.
6. Del resto, è pacifico che , esercitata l'azione penale o pendente il giudizio di merito, le contestazioni legate ad interventi cautelari disposti dal giudice individuato ex art. 279 c.p.p., successivi al provvedimento genetico e posti alla disamina del Tribunale del riesame, non potranno mai riguardare il tema della competenza ma solo gli ambiti di immediata e esclusiva pertinenza della valutazione cautelare.
A ragionare diversamente, inoltre , finirebbero per emergere distonie di sistema non superabili, immediatamente correlate alla indiscussa inscindibilità tra i temi cautelari e quelli di merito del processo : si pensi agli effetti della trasmissione degli atti al PM disposta ai sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 1, nel raffronto con la irretrattabilità dell'azione penale già esercitata;
ancora, alla possibile divaricazione di valutazioni tra quelle così assunte dal giudice del riesame e quelle di segno contrario rese sul medesimo punto dal giudice che procede , segno di una inaccettabile separazione tra i due profili , di merito e cautela, all'interno del medesimo procedimento.
7. Infine , non vale - così come ha mostrato di fare la Procura Generale nel corso della discussione resa alla udienza camerale nel supportare le conclusioni articolate - rifarsi alla giurisprudenza di questa Corte in forza alla quale viene ordinariamente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente (cfr Sez. 6^, n. 32337 del 18/06/2010 - dep. 26/08/2010, Pmt in proc. Marchetti, Rv. 248088 ed i precedenti ivi richiamati) . Si tratta di arresti, infatti, che mal si attagliano al caso di specie perché tutti legati a decisioni nelle quali era ancora attuale , non essendo stata esercitata l'azione penale , l'autonoma valutazione ascritta sul tema della competenza al giudice cautelare e per esso al Tribunale del riesame.
8. Ne viene la fondatezza del gravame in ragione della addotta violazione di legge con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame perché proceda, nel merito, alla valutazione afferente la richiesta di riesame, in precedenza omessa per la ritenuta fondatezza della questione di competenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di riesame al Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014