Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di furto, la nozione di "privata dimora" comprende qualsiasi luogo nel quale le persone svolgono, ordinariamente, atti della vita privata, e non qualsiasi luogo interessato, anche lontanamente nel tempo, dalla presenza umana. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. nel fatto commesso in un ex salumificio abbandonato).
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- 1. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 2. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2016, n. 55040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55040 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
55040/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2629/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente- REGISTRO GENERALE N.44374/2015 SERGIO GORJAN FRANCESCA MORELLI -Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EL RE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/07/2015 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; We Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di VEeto ha condannato VE CH RE per tentato furto aggravato di materiale ferroso all'interno dell'ex macello comunale (artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. pen.). La Corte d'appello di Trento, investita dell'impugnazione dell'imputato, ha, con la sentenza oggetto di ricorso, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per particolare tenuità del fatto, previa riqualificazione del reato ai sensi degli artt. 56 e 624/bis cod. pen. e previa rideterminazione dell'oggetto della condotta. Argomenta la Corte che, ove non si ritenga raggiunta la prova che il tentato furto sia stato commesso in stabilimento pubblico (l'ex macello comunale), il fatto dovrebbe comunque ritenersi commesso in un luogo di privata dimora (un ex salumificio di proprietà privata, anch'esso dismesso), talché troverebbero applicazione le norme sopra richiamate. Tuttavia, tenuto conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e della incensuratezza dell'imputato, deve escludersi la sussistenza di un interesse punitivo in capo allo Stato.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando la errata applicazione dell'art. 624/bis cod. pen. e una illogicità di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto. La Corte d'appello, argomenta il ricorrente, ha dato atto che il materiale -ferroso oggetto di indebita attenzione da parte dell'imputato - si trovava in un edificio privato dismesso e in stato di abbandono. Per tale motivo non può ritenersi integrato il reato di cui agli artt. 56 e 624/bis cod. pen., dal momento che il concetto di "abitazione" rimanda ad un luogo in cui si svolgono atti della vita privata. Di conseguenza, non sussiste il reato ritenuto dal giudice d'appello e, mancando querela del soggetto legittimato, non è perseguibile il furto semplice ritenuto dal Tribunale, sicché la sentenza merita di essere annullata senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. La Corte d'appello dà atto che non vi è prova sufficiente della direzione dell'azione ladresca: se condotta, cioè, nei confronti di un bene appartenente al Comune (l'ex macello) o ad un privato (un salumificio 2 ом abbandonato). Nel dubbio, ha correttamente optato per la soluzione più favorevole all'imputato. Ciò posto, ha però errato nella qualificazione del reato, dal momento che in nessuna maniera un ex salumificio abbandonato può essere ritenuto "abitazione". Tale qualificazione meritano, infatti, i luoghi in cui si svolgono, ordinariamente, le attività della vita privata, e non qualsiasi luogo interessato, anche lontanamente nel tempo, dalla presenza umana. Consegue a tanto che il reato va qualificato come tentativo di furto semplice, essendo stata esclusa l'aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen., con l'ulteriore conseguenza che, non essendovi querela del soggetto legittimato, l'azione penale non poteva essere proseguita.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi degli artt. 56-624 cp, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 20/10/2016 Il Consigliere Estensoresigliere Il Presidente (Paolo Bruno) (Antonio Setter Pu DE GRITATA IN CANCELLERIA aut 28 DIC 2016 IL FUNECANO GIUDIZIARIO oli useощин 3