Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
L'applicazione ai procedimenti in corso, secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotto dalla citata legge che ha in materia novellato le norme del codice di rito, comporta che nel caso in cui la sentenza di condanna emessa in grado di appello su impugnazione del P.M. ed in riforma di una sentenza di proscioglimento meriti di essere annullata sul punto della responsabilità penale, l'annullamento sia disposto senza rinvio, con contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione secondo quanto disposto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2006, n. 19958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19958 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 17/05/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO AR Cristina - Consigliere - N. 656
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000165/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO AN N. IL 27/10/1953;
2) IT UC N. IL 12/06/1943;
avverso SENTENZA del 30/05/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti ALÌ Massimo e prof. GAITO Alfredo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 maggio 2005 la Corte d'Assise d'Appello di Catania in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, condannava l'imputato IT UC, già assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, in ordine all'omicidio di AR CO, con la diminuente dell'art. 116 c.p. e le attenuanti generiche;
applicava allo stesso la continuazione in ordine ai connessi reati in materia di armi e di minacce e lo condannava alla pena complessiva di anni 15 di reclusione;
concedeva le attenuanti generiche all'imputato NO NC, già condannato in primo grado, in ordine agli stessi reati di omicidio, detenzione e porto abusivi di armi, minacce e riduceva la pena in continuazione a complessivi anni 21 e mesi 6 di reclusione. Confermava le condanne già inflitte per la rifusione dei danni alle parti civili costituite AR LM, IZ AL (in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui rispettivi figli minori), AR AR GE, AR NA.
In fatto, risulta che secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, il 31 ottobre 1999 OV NC su incarico di VI UC, alle cui dipendenze si occupava di condurre una azienda agricola, si sarebbe recato assieme a due persone che lo spalleggiavano e recando con sè una pistola, presso il fondo agricolo dove lavorava AR IC;
il OV avrebbe minacciato il AR di morte, qualora questi non avesse desistito dalla pervicace ostinazione di contrastare gli interessi economici del VI e soprattutto, di impedire che questi riuscisse ad acquistare un fondo agricolo appartenente a certo Tranchino. Alla reazione del AR, il OV si sarebbe indotto a sparare e quindi ad uccidere lo stesso. La Corte d'Assise d'Appello, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, riteneva quindi la sussistenza del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. da parte del VI, il quale sarebbe stato non soltanto a conoscenza dei motivi delle minacce, ma anche del fatto che il OV si era recato presso il AR con un'arma.
Gli elementi che avrebbero consentito di ricostruire la vicenda nel senso indicato, sarebbero desumibili:
- Dalla intercettazione ambientale avvenuta 35 giorni dopo il fatto, a bordo dell'autovettura del OV, nel corso della quale lo stesso confidava alla propria amante, IN RO, di aver ucciso il AR. La difesa del OV aveva negato che le parole intercettate fossero riferite all'omicidio del AR;
in realtà si sarebbe trattato di una mera vanteria del OV, il quale, per apparire più importante agli occhi della donna, si sarebbe vantato di un omicidio in realtà mai commesso, ai danni di certo AD EF, con il quale tempo addietro era venuto a diverbio per l'uso di un canale di irrigazione. In realtà, secondo la Corte catanese, a parte l'incongruenza di riferire falsamente di aver commesso un omicidio ai danni di una persona che sarebbe stato facilissimo constatare che era ancora viva, nel corso della intercettazione si fa riferimento a tale "CO" e quindi ad un nome incompatibile con quello dello AD. Si pone quindi in risalto la circostanza che il litigio con la AD era avvenuto molto tempo addietro, circa 10 mesi;
si rileva, infine, come il OV tentasse di giustificare il proprio operato, da un lato con il fatto che nel difendersi la vittima avesse minacciato a sua volta di investire i suoi aggressori con la ruspa di cui era alla guida;
dall'altro con l'illustrazione dei pessimi precedenti della stessa, che avrebbe in passato arrecato danni notevoli all'azienda del VI, incendiando la campagna e i mezzi meccanici impiegati nelle coltivazioni. Tali circostanze, oggetto di intercettazione, sarebbero tutte riferibili al AR e non già allo AD.
- Si rileva quindi la inconsistenza dell'alibi fornito dal OV, secondo il quale egli sarebbe stato visto da altri lavoranti in campagna nell'orario in cui sarebbe avvenuta la sparatoria: in realtà si tratta di dichiarazioni imprecise e certamente non in contrasto con la possibilità che il OV si fosse allontanato per effettuare l'omicidio.
- Si sottolinea l'interesse, dimostrato in più occasioni, da parte del VI a eliminare il AR, ritenuto l'autore o, quanto meno, l'ispiratore dei numerosi danneggiamenti subiti dall'azienda agricola del VI.
- La teste AR LM, convivente della vittima, aveva riferito che il AR aveva saputo che il VI aveva assoldato dei sicari con l'incarico di ucciderlo, ma che gli stessi avevano declinato l'incarico perché amici dello stesso AR ed anzi avevano avvertito lo stesso del pericolo che stava correndo. La stessa aveva anche riferito dettagliatamente del movente del VI ad uccidere il AR, perché ostacolava il disegno di quello di acquisire il fondo del Tranchino.
- Il teste LO ON, nel corso di una intercettazione di una telefonata con il figlio, aveva confermato la stessa circostanza, dei sicari incaricati dal VI di uccidere il AR.
Sulla base di tali premesse la sentenza impugnata ritiene sufficienti elementi di colpevolezza non soltanto per il OV, che avrebbe materialmente eseguito l'omicidio, ma anche per il VI, nell'interesse del quale l'omicidio sarebbe stato eseguito. Sarebbe stato il VI a convincere il OV e reiterare le minacce al AR (già effettuate pochi giorni prima, il 28 ottobre, secondo la testimonianza di AR LM), gli avrebbe raccomandato di stare attento a non parlare in macchina o in altri luoghi chiusi, nella eventualità di possibili intercettazioni (circostanza confidata dal OV alla IN). Il VI, inoltre sarebbe stato a conoscenza della circostanza che il OV era armato e quindi avrebbe accettato il rischio che le minacce potessero trasmodare in omicidio, tanto più che in tale occasione il OV era spalleggiato da altri due uomini.
Ai fini di individuare elementi di responsabilità a carico del VI, si rileva che lo stesso avrebbe usato numerose volte, nei giorni precedenti il fatto, un telefono cellulare intestato a un prestanome, che sarebbe stato usato quasi esclusivamente per comunicare con il OV e con gli altri due coimputati che l'avevano spalleggiato;
in particolare il giorno dell'omicidio sarebbero risultate due telefonate al OV nello stesso orario in cui sarebbero avvenuti i fatti. Da tali elementi si desumerebbe, secondo la sentenza impugnata, la costante informazione allo stesso VI di quanto stava accadendo.
Propone ricorso per Cassazione il difensore del OV rilevando con il primo motivo la illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa AR LM la quale avrebbe fornito versioni contrastanti, avendo sostenuto, nell'immediatezza del fatto, che la vittima non aveva motivi di contrasto con nessuno. La sentenza impugnata avrebbe quindi fornito una interpretazione del tutto personale e priva di riscontri oggettivi della intercettazione del colloquio tra il OV e la IN, ignorando la tesi ribadita dallo stesso OV, il quale sostenne che l'omicidio di cui si parlava era quello (mai avvenuto) dello AD e non del AR. Con il secondo motivo si rileva la illogicità della motivazione sul punto della responsabilità del OV, il quale si sarebbe fatto carico di un delitto tanto grave senza alcuna logica contropartita;
illogica e errata sarebbe anche la valutazione della inefficacia dell'alibi fornito.
Con il terzo motivo di ricorso si solleva la questione del travisamento del fatto in relazione alla intercettazione tra LO ON e il figlio, in quanto il primo avrebbe chiaramente indicato in detta conversazione un dipendente dello stesso AR quale autore dell'omicidio e non già il OV.
Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione alla imputazione di manaccia aggravata, posto che nessun elemento sarebbe stato acquisito dal quale desumere che la minaccia fosse stata percepita dalla parte offesa come tale e che essa ne subisse qualche conseguenza.
Propone ricorso per Cassazione VI UC rilevando con il primo motivo la violazione di legge e la illogicità della motivazione sul punto dei rapporti tra OV e VI. Il OV era dipendente della azienda agricola di proprietà della moglie del VI. Del tutto fantasiosa e priva di riscontri sarebbe la valutazione dello stato di soggezione in cui il OV si sarebbe trovato nei riguardi del VI. Nessun elemento autorizzerebbe a sostenere che sarebbe stato il VI a dare incarico al OV di minacciare il AR, nè che il VI avesse dato incarico a sicari di eliminare il AR. Così pure l'intercettazione del colloquio tra il OV e la IN, sul quale la sentenza impugnata avrebbe costruito un assurdo teorema accusatorio, non avrebbe alcun serio aggancio con la realtà; ne' avrebbe senso indicare il VI qua le "capo" di uno schieramento malavitoso contrapposto a quello nel quale avrebbe militato il AR. In ogni caso le motivazioni sulla responsabilità penale del VI sarebbero illogiche, carenti e prive di supporto con validi elementi probatori. In particolare nessun dato acquisito nel corso del processo autorizzerebbe a ritenere che il VI fosse a conoscenza del fatto che il OV fosse armato, ne' che il VI avesse fatto uso del telefono cellulare indicato. Nessuna prova esisterebbe poi in relazione al movente indicato, che avrebbe indotto il OV a minacciare e quindi ad uccidere.
Con il secondo motivo si rileva l'assoluta assenza di prove in relazione ai reati in materia di possesso e porto abusivi di arma. Con il terzo motivo si rileva l'assenza di motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore del VI con ulteriori memorie approfondiva e sviluppava gli stessi temi di cui al ricorso principale, soffermandosi anche sugli effetti conseguenti alla entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione alla inammissibilità dell'appello del P.M. avverso la sentenza assolutoria di primo grado. A sua volta, il difensore del OV, si soffermava a trattare l'aspetto della contraddittorietà, pure introdotta con la novella legislativa di cui alla L. n. 46 del 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse del OV è manifestamente infondato.
Tutti e quattro i motivi di ricorso proposti sono in sostanza volti a proporre una diversa ricostruzione della vicenda, fornendo una lettura alternativa degli elementi di prova raccolti e valutati in modo conforme dai giudici del merito. In tema di valutazione del dedotto vizio della illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, dell'indicato motivo di ricorso, il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 21 settembre 1999 ric. Guglielmi e altri RV 214567). Tale operazione risulta correttamente eseguita dalla sentenza impugnata, che ha dato conto in modo coerente ed adeguato delle ragioni che hanno indotto a ritenere la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato. Anche alla luce della novella legislativa di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha introdotto all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) l'ipotesi della contaddittorietà della motivazione, la valutazione dei giudici dell'appello appare immune da censure, tenuto conto che la conversazione tra l'imputato e la IN non può non risentire del particolare contesto in cui essa ebbe luogo, per l'evidente intento del OV di apparire in modo positivo agli occhi della donna, anche in una vicenda di sangue tanto grave, come è stato ampiamente illustrato dalla Corte d'Assise d'Appello.
Per quanto riguarda la posizione del ricorrente VI, invece, la sentenza impugnata dà per scontati alcuni elementi che sono ritenuti sufficienti a fondare la valutazione di responsabilità penale dello stesso, venendo meno all'obbligo di motivare in modo coerente ed adeguato sulle ragioni di tale convincimento. In particolare, la Corte catanese non indica sulla base di quali elementi desume la "assoluta soggezione" in cui si sarebbe trovato il OV nei riguardi del VI, di cui sarebbe stato "uomo di fiducia"; ne' appare sufficiente la esistenza di un movente, vale a dire l'interesse del VI ad acquisire il terreno già occupato dal AR, per dare per provato l'intento omicida, anche solamente eventuale, nel caso che il AR non si fosse convinto, a seguito delle minacce ricevute, ad aderire alle richieste di non ostacolare oltre gli interessi economici del VI. Nè si rileva sulla base di quali elementi il VI fosse consapevole che il OV si sarebbe recato presso il luogo dell'omicidio munito di arma "quanto meno a scopo dimostrativo"; ne' appare sufficiente in tal senso ricordare che il OV si sarebbe recato a minacciare il AR, spalleggiato da due persone. Non risultano nemmeno individuate in modo convincente le ragioni che avrebbero fatto ritenere che l'utenza del telefono cellulare intestata a persona del tutto estranea ai fatti e impiegata per comunicare ripetutamente con il OV, anche la mattina dell'omicidio.
La sentenza impugnata merita quindi di essere annullata sul punto della responsabilità penale del VI e quindi non può trovare ingresso un nuovo giudizio di appello stante la nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 (in tal senso;
Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2006, ric. Elia ed altro, non ancora pubblicata) poiché il VI era stato assolto in primo grado;
l'appello del P.M. sul punto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della stessa legge;
deve essere anche disposta la notifica della suddetta pronunzia di inammissibilità al Procuratore della Repubblica appellate ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 10 cit., comma 3.
L'inammissibilità del ricorso del OV comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di VI UC e previa dichiarazione di inammissibilità del relativo appello del P.M., dispone la notifica del predetto provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da OV NC, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa della Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2006.