Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2006, n. 19958
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Sentenza 17 maggio 2006

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L'applicazione ai procedimenti in corso, secondo le previsioni della disciplina transitoria di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, del principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, introdotto dalla citata legge che ha in materia novellato le norme del codice di rito, comporta che nel caso in cui la sentenza di condanna emessa in grado di appello su impugnazione del P.M. ed in riforma di una sentenza di proscioglimento meriti di essere annullata sul punto della responsabilità penale, l'annullamento sia disposto senza rinvio, con contestuale dichiarazione di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione secondo quanto disposto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2006, n. 19958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19958
    Data del deposito : 17 maggio 2006

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