Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6907 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
DIRITTI LIRE 2000 LIRE 10000 CANCELLERIA白牌 CANCELLERYX 6907/0 1 PUBBLICA ITALI NOME DEL POP AX497792 BC436146 LA CORTE SUPREMADI SSAZIONE Oggetto ASSEGNA Ope SEZIONE SECONDA CIVILE APPARTAMENTO COOPERATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EDILIZIA Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 7265/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 15711 Consigliere Rep. 2432Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 15/03/01 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente 6000 per diritti L. "| 21 MAG 2001 SEN TENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: TI LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3000 CELLERIARONCIGLIONE 3, presso lo studio dell'avvocato GULLOTTA FABIO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente - CG513354
contro
CG513355 BA AS, IS RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIZZO BERNINA 14, presso lo studio dell'avvocato MEZZATESTA GUIDO, che li difende, giusta delega in atti;
OT Sh00044er diritti 2001
- controricorrenti -
7 fr nonchè contro 470 -1- COOP EDIL OSTIA ANTICA A RL, in persona del Presidente pro tempore Gioacchino ASSOGNA, elettivamente CORTE SUPREMIA DI CASSAZIONE domiciliato in ROMA PZA DEL FANTE 10, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Movelli dell'avvocato CELATA ORFEO, che lo difende, giusta 6002 delega in atti;
B per diri .SET. 2001 IL CANCELLIERE controricorrente avversO la sentenza n. 55/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
LIRE 3000 CANCELLERIA udito 1'Avvocato Fabio GULLOTTA, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
CB692646. udito 1'Avvocato Guido MEZZATESTA, difensore dei LIRE 3000 CANCELLERIA resistenti BA, IS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito 1'Avvocato Orfeo CELATA, difensore della CB632647 resistente COOP. EDIL. OSTIA ANTICA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- LIRE 2000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. CELATA per diritti 6000 BC434174 21 SET. 2001 il IL CANCELLIERE BC434175 Svolgimento del processo Con atto notificato il 17/6/1981 AU ST conveniva in giudizio la Co- operativa edilizia Ostia Antica a r.l. affinché fosse dichiarata assegnataria dell'appartamento sito al primo piano di un edificio costruito dalla conve- nuta sito in Ostia Antica e fosse disposto il trasferimento del bene in suo fa- LIRE 1000 vore. La ST deduceva di aver ricevuto l'assegnazione dell'immobile in CANCELLERIA data 7/4/1976 e che, benché l'edificio fosse in fase di ultimazione, non le era stata inviata alcuna comunicazione in merito alla consegna del bene. L'attrice si dichiarava disposta a corrispondere gli eventuali costi sostenuti AU364383 dalla cooperativa per il mutuo fondiario ottenuto. AU364384 La cooperativa edilizia Ostia Antica si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda della ST. Nel corso del giudizio intervenivano in causa SI RT e IN MO i quali chiedevano il rigetto della domanda dell'attrice e l'accertamento della loro qualità di proprietari dell'appartamento in questio- ne ricevuto in assegnazione con atto notarile del 14/1/1985. L'adito tribunale di Roma, con sentenza 6/8/1997, rigettava la domanda della ST e, in accoglimento di quella degli intervenuti, dichiarava la le- gittimità dell'assegnazione in proprietà del bene al RT ed alla MO. La ST proponeva gravame al quale resistevano gli appellati. La corte di appello di Roma, con sentenza 12/1/1999, rigettava il grava- me osservando: che il tribunale aveva rigettato le domande della ST sulla base di tre autonome ed indipendenti considerazioni;
che, in particolare, se- condo il tribunale l'attrice non aveva provato la propria qualità di socia della cooperativa edilizia Ostia Antica, non figurando il suo nome nell'elenco 3 tratto dal libro dei soci aggiornato al 1977, né aveva fornito la dimostrazione dell'avvenuta prenotazione dell'alloggio e del pagamento delle somme do- vute in favore della società; che, infine, ad avviso del primo giudice, l'assegnazione non risultava conforme alle leggi in materia edilizia e, in particolare, all'articolo 98 T.U. 1165/1938 e alla legge 131/1963; che la prima delle dette ragioni, poste dal tribunale a base del rigetto della doman- da della ST, non era fondata in quanto, accertata la non contestata qualità di socia dell'appellante al dicembre 1973, sarebbe stato onere della coope- rativa allegare e fornire la prova dello specifico evento ( esclusione o reces- so) che aveva determinato il venir meno alla partecipazione alla società; che, peraltro, dal verbale dell'assemblea ordinaria della società tenutasi il 12/5/1976 risultava la presenza della ST quale socia;
che era invece fon- data l'ulteriore argomentazione del tribunale collegata al contenuto del do- cumento sottoscritto il 7/4/1976 dall'A.U. della cooperativa e che non con- teneva né l'importo né le modalità dei versamenti che sarebbero stati ese- guiti dalla ST a titolo di pagamento del prezzo di assegnazione dell'alloggio; che alla data della detta scrittura i lavori di costruzione non erano ancora iniziati, essendo stati intrapresi solo nel corso del 1978, né i relativi costi potevano essere oggetto di una previsione con sufficiente ap- prossimazione rispetto ai dati consuntivi per opere non ancora ultimate alla data del giugno 1981 nella quale era stato notificato l'atto di citazione;
che nello Statuto della cooperativa all'epoca vigente era previsto, in relazione alle modalità di pagamento, che all'atto dell'assegnazione ( provvisoria o prenotazione) i soci avrebbero dovuto corrispondere solo una somma de- terminata di volta in volta dal CdA e che il costo definitivo sarebbe stato determinato alla stregua delle "spese effettive aumentate delle spese generali e degli interessi passivi", spese da poter calcolare solo all'esito dei lavori di edificazione;
che la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa di aver ricevuto l'integrale pagamento di quanto dovuto dalla ST, per ot- tenere l'assegnazione in proprietà, era quindi inidonea a costituire la prova dell'adempimento da parte della socia della propria obbligazione per impos- sibilità all'epoca di determinare il relativo importo;
che, quindi, l'appellante avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dei pagamenti eseguiti al fine di consentire il giudizio in merito all'adempimento dell'obbligazione alla quale era tenuta;
che la ST non solo non aveva dimostrato la sussistenza e l'entità dei pagamenti, ma aveva dichiarato di non essere neanche in grado di precisare l'importo che avrebbe corrisposto alla cooperativa. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da AU ST con ricorso affidato a quattro motivi. Hanno resistito la cooperativa edilizia Ostia Antica a r.l. e, con separato controricorso, RT SI e MO IN. Motivi della decisione In via preliminare occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla resistente cooperativa relativa alla asserita inammissibilità del ricorso per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale e ciò per aver la ST proposto in appello una domanda nuova e diversa da quella avanzata con l'atto introduttivo del giudizio e rigettata con motivazione non impugnata. In proposito è sufficiente osservare che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la corte di appello ha disatteso l'eccezione sollevata 5 dalla cooperativa relativa all'asserita inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla ST per aver l'appellante avanzato con l'atto di gravame una domanda nuova rispetto al giudizio di primo grado. La corte di merito al riguardo ha affermato con pronuncia che non ha formato oggetto di ricor- - -so in questa sede di legittimità – che la ST in sede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto che il tribunale ordinasse alla cooperativa di , provvedere al trasferimento ovvero pronunciasse una sentenza che costituis- se l'atto di trasferimento dell'immobile. La corte di appello ha altresì ag- giunto che "la pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. era stata espressa- mente sollecitata già nel corso del giudizio di primo grado". Del tutto insussistente è pertanto il dedotto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Con il primo motivo di ricorso AU ST denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli articoli 1418, 1325 e 1346 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la scrittura del 7/4/1976 costituisce o un impegno al trasferimento ( sotto forma della pro- messa di vendita) di un bene identificato ed in corso di realizzazione, ovve- ro un'assegnazione dello stesso bene: nel primo caso non potrebbe ravvisar- si alcuna indeterminatezza nel contenuto dell'impegno a trasferire piena- mente efficace ed operante, avendo il legale rappresentante della Cooperati- va dichiarato di aver ricevuto il prezzo;
nel secondo caso l'assegnazione dell immobile conterrebbe un valido impegno al trasferimento essendo essa ST dal 1976 socia della cooperativa, qualità mai venuta meno. Sostiene poi la ricorrente che il costo finale non è stato indicato in quietanza perché evidentemente la cooperativa riteneva di essere stata interamente soddisfatta dai versamenti effettuati da essa ST per l'acquisto del terreno. Come cor- rispettivo del debito della cooperativa essa ricorrente aveva ricevuto in as- segnazione l'unità immobiliare costruenda ed il costo finale di ogni appar- tamento sarebbe stato ripartito tra i restanti soci. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione - si risolvono essen- zialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del contenuto della scrittura 7/4/1976 e nella pretesa di contrastare sia il risultato dell'interpretazione data dalla corte di appello a detta scrittura, sia la qualifi- cazione giuridica del relativo contenuto negoziale. Le dette censure non sono meritevoli di accoglimento sotto un duplice profilo e, cioè, sia per la loro genericità, sia per l'incidenza in ambito di ap- prezzamenti riservati al giudice di merito. Sotto il primo profilo il ricorso è carente per non essere stato riportato e precisato il contenuto specifico e completo della scrittura in questione, ossia della dichiarazione dell'amministratore unico della cooperativa resistente all'epoca in carica, il che non consente di ricostruire - alla luce esclusiva- mente ad alcune ed isolate parti - il senso complessivo del documento. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni conte- nute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza cau- sale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore com- messo dalla corte di appello nell'operazione interpretativa. Sotto il secondo aspetto è sufficiente evidenziare che, come è noto, l'interpretazione degli atti di autonomia privata è censurabile in sede di le- 7 gittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto so- stanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.; ovvero investendo la coerenza formale del ra- gionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a rico- struire la comune intenzione delle parti. La giurisprudenza di questa Corte ha anche rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo er- meneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale de- ve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri princi- pali ( significato letterale e collegamento tra le varie clausole contrattuali ) siano insufficienti all'individuazione della comune intenzione stessa. Nella specie l'impugnata sentenza non è inficiata, in relazione alla inter- pretazione data al documento in questione, delle citate norme codicistiche. Dall'esame del detto atto la corte di appello è pervenuta all'affermazione che dal relativo contenuto "intrinsecamente ed oggettivamente considera- to" non poteva dedursi l'avvenuto pagamento da parte della ST di - quanto dovuto a titolo di prezzo dell'alloggio. Al riguardo come sopra - esposto nella parte narrativa che precede - il giudice di secondo grado ha ri- levato che: a) alla data della scrittura i lavori di costruzione non erano anco- 8 ra iniziati ed i relativi costi non erano determinabili;
b) a norma dello statuto della cooperativa il costo definitivo dagli alloggi sarebbe stato determinabile solo sulla base delle spese effettive, oltre che delle spese generali e degli interessi passivi;
c) la dichiarazione del legale rappresentante di aver rice- vuto dalla ST l'integrale pagamento di quanto dalla stessa dovuto non poteva costituire una prova idonea in ordine all'adempimento da parte della ricorrente della propria obbligazione non determinata nell'atto ed all'epoca non determinabile. La corte territoriale è pervenuta a tale conclusione in base ad una corretta e logica interpretazione del documento condotta con riferimento specifico e testuale alle parti ritenute più importanti e significative. Il procedimento lo- gico-giuridico seguito dal giudice del merito è ineccepibile, in quanto coe- rente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei co- muni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione sufficiente ed immu- ne da vizi di logica e da errori di diritto. Peraltro nella specie la ricorrente si è limitata a prospettare una diversa interpretazione del contenuto della dichiarazione 7/4/1976 senza indicare i canoni interpretativi che sarebbero stati violati dal giudice del merito: per- tanto la detta corretta interpretazione del giudice del merito rende manifesto che è stato investito essenzialmente il “risultato” interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede. Dalla riconosciuta corretta interpretazione della dichiarazione 7/4/1976 deriva che la corte di appello non ha violato gli articoli 1418, 1325 e 1346 come sostenuto nel motivo di ricorso in esame - in quanto non ha ri-C.C. - 9 tenuto invalido il contenuto negoziale di detto atto (per mancanza del requi- sito dell'indicazione del prezzo il cui pagamento sarebbe stato già corrispo- sto) ma ha solo rilevato l'inidoneità del documento a costituire valida prova del pagamento di quanto dovuto dalla socia ST per ottenere un alloggio non ancora costruito e ciò sia perché il relativo prezzo non poteva essere determinato (non essendo prevedibili i costi di costruzione ) sia perché il legale rappresentante della cooperativa non poteva rilasciare una quietanza in relazione alla riscossione di una somma che, secondo le modalità di pa- gamento fissate nello statuto della cooperativa, i soci assegnatari avrebbero dovuto corrispondere solo al momento della determinazione del costo defi- nitivo dell'alloggio. Alla data della dichiarazione in questione né il legale rappresentante della cooperativa né la ST potevano determinare il prezzo dell'immobile per cui il primo non poteva rilasciare una dichiarazione di avvenuto pagamento di tale prezzo non determinato né determinabile, così come la ST non poteva ancora adempiere all'obbligazione per il succes- sivo trasferimento della proprietà dell'immobile. Con il secondo motivo di ricorso la ST denuncia violazione o falsa ap- plicazione di norme di diritto, in relazione all'articolo 2644 c.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la cooperativa non poteva rias- segnare l'immobile ad altri soci scavalcando essa ST, socia sin dal 1976, senza richiedere il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto. Ad avviso della ricorrente la corte di appello è caduta in contraddizione avendo prima riconosciuto ad essa ST la qualità di socia e poi affermato la per- dita di tale qualità non collegabile ad alcun atto o fatto. Il giudice di appello 10 non ha dato conto del modo in cui essa ricorrente ha perso l'aspettativa sul bene, pur avendo tutti i requisiti per ottenere il diritto alla proprietà dell'immobile senza altri oneri atteso che quanto in precedenza corrisposto era più che congruo rispetto al valore del bene. Nulla motiva poi la sentenza impugnata sul valore delle cambiali emesse dalla cooperativa in favore di essa ST a copertura del credito che residuava pur dopo l'attribuzione dell'unità immobiliare. In ogni caso essa ricorrente ben poteva tutelare la propria aspettativa sull'immobile con una domanda ex articolo 2932 c.c. Il motivo non è fondato. Insussistente è l'asserita violazione dell'articolo 2644 c.c.: basta sul punto segnalare che la corte di appello ha ineccepibilmente confermato la decisione del tribunale con la quale, esclusa una valida assegnazione o pre- notazione dell'appartamento in questione in favore della ST, coerente- mente era stata affermata la legittimità dell'assegnazione del bene in favore del RT e della MO con atto notarile 14/1/1985 trascritto il 7/2/1985 ed era stato altresì precisato che il passaggio in giudicato della sentenza avreb- be comportato la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione della ST presso i Registri Immobiliari di Roma. Incomprensibile è poi la doglianza relativa alla omessa motivazione sul valore delle cambiali delle quali si fa cenno nel motivo di ricorso in esame. Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (né è stato dedotto dalla ricorrente ) il richiamo contenuto nella più volte citata dichiarazione del -a firma dell'amministratore unico della cooperativa resistente 7/4/1976 all'epoca in carica e posta a base della domanda della ST alle dette - cambiali, né risulta un collegamento tra il rilascio di tali effetti cambiari e il 11 pagamento del prezzo dell'appartamento in contesa. La corte di appello, quindi, correttamente non si è occupata delle cambiali in questioni in quanto del tutto irrilevanti ai fini della decisione della controversia e neanche ri- chiamate dalla stessa ST nell'atto introduttivo del giudizio. Per quanto poi riguarda il riferimento all'articolo 2932 c.c., di cui all'ultima parte del motivo di ricorso in esame, è sufficiente rilevare che la corte di appello non ha escluso la possibilità per la ricorrente di avanzare domanda di esecuzione specifica e che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, è proponibile anche nei confronti di una società cooperativa - che abbia come oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci - di fronte al rifiuto della società di prestarsi all'atto traslativo dell'immobile al socio. Il suo accoglimento, però, è condizionato al compiersi della fattispe- cie complessa e progressiva che prevede, oltre all'assunzione da parte della società dell'obbligo di prestare il proprio consenso al trasferimento, anche l'effettuazione della prenotazione dell'alloggio nonché la realizzazione dei presupposti concreti per l'assegnazione con l'individuazione del bene ed il versamento del corrispettivo così da rendere legittimo, oltre che dovuto, il successivo atto traslativo del diritto ( nei sensi suddetti, sentenze 24/1/1997 n. 752; 8/3/1995 n. 2997; 21/2/1992 n. 2120). Nella specie la corte di appello ha ineccepibilmente escluso la sussistenza delle condizioni alle quali l'articolo 2932 c.c. subordina la pronunzia di una sentenza traslativa della proprietà del bene. Al riguardo il giudice di secon- do grado come sopra rilevato - ha escluso l'avvenuto pagamento da parte della ricorrente di quanto dovuto a titolo di prezzo dell'alloggio ed ha poi evidenziato che la ST aveva offerto di integrare la propria prestazione 12 solo in relazione ad eventuali costi sostenuti dalla cooperativa concernenti il mutuo fondiario: da ciò la coerenza e la conseguenzialità sia del rigetto, nel rispetto di quanto disposto dal secondo comma del citato articolo 2932 c.c., della domanda avanzata dalla ricorrente, sia della pronuncia di legittimità dell'assegnazione dell'appartamento in questione ai soci RT e IS. Da quanto precede - e tenuto conto della detta impostazione della deci- , sione impugnata con riferimento alla domanda della ricorrente così come proposta emerge con evidenza l'irrilevanza delle altre censure mosse con il motivo di ricorso in esame connesse all'asserito obbligo della cooperativa di richiedere ad essa ST quanto eventualmente ancora dovuto prima di assegnare l'immobile ad altri soci con scavalcamento di essa ricorrente an- cora socia al momento della successiva assegnazione e titolare della legitti- ma aspettativa sul bene in questione. Occorre peraltro osservare che delle dette tesi difensive non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento e non risulta che abbia- no formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientranti tra le questioni sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece alla ricorrente dedurre di aver prospettato le riferite questioni onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Le problematiche esposte dalla ricorrente con la detta parte della censura in esame non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. 13 E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e - grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882 ). Con il terzo motivo di ricorso la ST denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per non aver la corte di merito esaminato il motivo di appello concernente l'ulteriore ragione posta dal tribunale a base del rigetto della domanda di es- sa ricorrente, ossia la non conformità alle leggi in materia edilizia dell'assegnazione operata dall'amministratore della cooperativa. La censura è inconsistente in quanto coerentemente la corte territoriale – dopo aver disatteso il motivo di gravame concernente la seconda della auto- nome ed indipendenti ragioni impeditive all'accoglimento della domanda della ST non si è occupata della terza ragione concernente il rilevato contrasto tra l'assegnazione in questione e le disposizioni normative dettate 14 12 80000 in particolare dal T.U. 1165/1938 e dalla legge 131/1963, disposizioni nor- 330000 mative inapplicabili nella specie, secondo la ricorrente, per difetto del requi- sito del contributo statale. Il giudice di secondo grado ha implicitamente ri- tenuto inutile l'esame di un motivo di appello il cui eventuale accoglimento non avrebbe comunque comportato la riforma dell'impugnata decisione di primo grado sorretta da una autonoma ed indipendente ragione giuridica non travolta dai motivi di gravame ed idonea da sola a giustificare la pronuncia. Il quarto motivo del ricorso, relativo alla violazione o falsa applicazione degli articoli 92 e seguenti c.p.c. con riferimento al capo della sentenza im- pugnata concernente la condanna della ST al pagamento delle spese dei giudizi di merito, è palesemente infondato: il sindacato di questa Corte in ordine al regolamento delle spese giudiziali è infatti limitato all'ipotesi che non ricorre nella specie - nella quale le spese del processo sono poste a . p carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate, in favore dei singoli resistenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
DELLE La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore della cooperativa edi- lizia Ostia Antica s.r.l., in complessive lire 178900, oltre lire 4.000.000 a titolo di onorari e, in favore di RT SI e IC TI in com- plessive lire 131700 oltre lire 4.000.000 a titolo di onorari. Roma 15 marzo 2001 Il consigliere estensore Il presidente Merle pot Garian Contaer IL CANCELLIERE C1 - Paolo Talarico Talezic DEPOSITAT 1521 MAG 2001 ERIA Roma