CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21654 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: He NG DO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 20 novembre 2025 ha rigettato il reclamo avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza di concessione di un permesso premio a He NG DO per favorire i rapporti familiari con la figlia che risiede in Cina. Il detenuto sta scontando la pena di anni nove mesi undici e giorni venticinque di reclusione con fine pena al 30 gennaio 2028. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza posto che la figlia risiede stabilmente in Cina e che non ne è dimostrata l’intenzione di venire in Italia per incontrare il padre, con cui ha contatti tramite videochiamata. Il Tribunale conveniva con tale decisione, nonostante il parere favorevole della Direzione nazionale antimafia, del direttore del carcere e della Procura nazionale antimafia.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 16 nonies L. 82/91 e 30 ter Ord. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21654 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 11/03/2026 La concessione del permesso premio costituisce, infatti, una proposta trattamentale derivante dal concerto del direttore del carcere, del comandante di sezione, degli educatori, nonché dello psicologo e del criminologo. Non solo. Analogo parere positivo è pervenuto dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia trattandosi di collaboratore di giustizia in espiazione per reati comuni che ha rescisso i legami con il sodalizio di appartenenza. I comportamenti tenuti ed esteriorizzati da He dopo la condanna e durante la carcerazione hanno dimostrato la rivisitazione critica del proprio vissuto e un positivo percorso di recupero. Il provvedimento si appalesa errato laddove richiede maggiori dettagli circa l’eventuale viaggio della figlia in Italia, dettagli non disponibili poiché sarebbe stato necessario prima che He avesse ottenuto il permesso onde potere pianificare il viaggio stante anche la necessità di coinvolgere il Servizio centrale di protezione. In ogni caso il provvedimento ha valutato la concedibilità del permesso premio solo nella prospettiva di un incontro con la figlia e non sotto altre prospettive, fra cui quella di un graduale reinserimento sociale.
2.2 Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione che si appaleserebbe scollegata dagli esiti dell’istruttoria. Nessun rilievo, infatti, è stato dato all’osservazione della personalità, alla progressione degli esiti trattamentali, alla proficua collaborazione con la giustizia. Ribadisce il fatto che il Tribunale non abbia valutato le altre possibili finalità del permesso e che non lo abbia concesso consentendo, così, ad He di avviare la complessa procedura che avrebbe potuto consentire alla figlia di venire in Italia per essere poi sottoposta a protezione.
3. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’art. 30-ter ord. pen. disciplina i permessi premio concedibili ai condannati che hanno tenuto regolare condotta al fine di coltivare interessi affettivi, culturalio di lavoro. Il provvedimento impugnato ha confermato il rigettodell’istanza dipermesso premio, non in ragione di una condottairregolare, ovvero di un qualche rilievo circa il percorso trattamentale del detenuto, posto che non vi è ragione di dubitare che il permesso premio faccia parte del programma di recupero. Ciò che il Magistrato, prima, e il Tribunale, poi, contestano è la finalità del permesso premio, come individuata nell’istanza e, cioè, la finalità di coltivare interessi affettivi, nella specie incontrare la figlia,ossia con persona che, vivendo al momento in Cina, non è presente nel territorio nazionale. I giudici di merito hanno, infatti, rilevato che non è noto se 2 la congiunta intenda o meno incontrare il detenuto e se vi sia una concreta possibilità di incontro. Ecco le perplessità dei giudici di sorveglianza che non si appuntano sulla sussistenza delle condizioni per la astratta concedibilità del permesso premio da un punto di vista soggettivo, ma sulla suafunzionalità rispetto alla finalità dichiarata. Come rilevato dal Tribunale, il fatto pacifico che la figlia di He viva in Cina, e che sia estremamente difficile ipotizzate un suo viaggio in Italia, posto che non conosce nessuno, che non parla la lingua e che, in ogni caso dovrebbe essere presa in consegna dal servizio di protezione, trattandosi di figlia di un collaboratore di giustizia, sono tutte conferme della assolutaincertezza circa la concreta realizzabilità di un incontro. Il rigetto dell’istanza sotto questo profilo è perfettamente adesivo al principio espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione. (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, [...], Rv. 273608 - 01). Né emerge dall’istanza che fosse state evidenziata una qualche ulteriore finalità del permesso medesimo, tale da imporre una valutazione dell’istanza anche in una differente prospettiva. Per le ragioni evidenziate, cioè per la non congruità dello strumento trattamentale richiesto rispetto alla esigenza di coltivare gli interessi familiari ed affettivi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 20 novembre 2025 ha rigettato il reclamo avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza di concessione di un permesso premio a He NG DO per favorire i rapporti familiari con la figlia che risiede in Cina. Il detenuto sta scontando la pena di anni nove mesi undici e giorni venticinque di reclusione con fine pena al 30 gennaio 2028. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza posto che la figlia risiede stabilmente in Cina e che non ne è dimostrata l’intenzione di venire in Italia per incontrare il padre, con cui ha contatti tramite videochiamata. Il Tribunale conveniva con tale decisione, nonostante il parere favorevole della Direzione nazionale antimafia, del direttore del carcere e della Procura nazionale antimafia.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore di fiducia articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 16 nonies L. 82/91 e 30 ter Ord. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21654 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 11/03/2026 La concessione del permesso premio costituisce, infatti, una proposta trattamentale derivante dal concerto del direttore del carcere, del comandante di sezione, degli educatori, nonché dello psicologo e del criminologo. Non solo. Analogo parere positivo è pervenuto dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia trattandosi di collaboratore di giustizia in espiazione per reati comuni che ha rescisso i legami con il sodalizio di appartenenza. I comportamenti tenuti ed esteriorizzati da He dopo la condanna e durante la carcerazione hanno dimostrato la rivisitazione critica del proprio vissuto e un positivo percorso di recupero. Il provvedimento si appalesa errato laddove richiede maggiori dettagli circa l’eventuale viaggio della figlia in Italia, dettagli non disponibili poiché sarebbe stato necessario prima che He avesse ottenuto il permesso onde potere pianificare il viaggio stante anche la necessità di coinvolgere il Servizio centrale di protezione. In ogni caso il provvedimento ha valutato la concedibilità del permesso premio solo nella prospettiva di un incontro con la figlia e non sotto altre prospettive, fra cui quella di un graduale reinserimento sociale.
2.2 Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione che si appaleserebbe scollegata dagli esiti dell’istruttoria. Nessun rilievo, infatti, è stato dato all’osservazione della personalità, alla progressione degli esiti trattamentali, alla proficua collaborazione con la giustizia. Ribadisce il fatto che il Tribunale non abbia valutato le altre possibili finalità del permesso e che non lo abbia concesso consentendo, così, ad He di avviare la complessa procedura che avrebbe potuto consentire alla figlia di venire in Italia per essere poi sottoposta a protezione.
3. Il Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’art. 30-ter ord. pen. disciplina i permessi premio concedibili ai condannati che hanno tenuto regolare condotta al fine di coltivare interessi affettivi, culturalio di lavoro. Il provvedimento impugnato ha confermato il rigettodell’istanza dipermesso premio, non in ragione di una condottairregolare, ovvero di un qualche rilievo circa il percorso trattamentale del detenuto, posto che non vi è ragione di dubitare che il permesso premio faccia parte del programma di recupero. Ciò che il Magistrato, prima, e il Tribunale, poi, contestano è la finalità del permesso premio, come individuata nell’istanza e, cioè, la finalità di coltivare interessi affettivi, nella specie incontrare la figlia,ossia con persona che, vivendo al momento in Cina, non è presente nel territorio nazionale. I giudici di merito hanno, infatti, rilevato che non è noto se 2 la congiunta intenda o meno incontrare il detenuto e se vi sia una concreta possibilità di incontro. Ecco le perplessità dei giudici di sorveglianza che non si appuntano sulla sussistenza delle condizioni per la astratta concedibilità del permesso premio da un punto di vista soggettivo, ma sulla suafunzionalità rispetto alla finalità dichiarata. Come rilevato dal Tribunale, il fatto pacifico che la figlia di He viva in Cina, e che sia estremamente difficile ipotizzate un suo viaggio in Italia, posto che non conosce nessuno, che non parla la lingua e che, in ogni caso dovrebbe essere presa in consegna dal servizio di protezione, trattandosi di figlia di un collaboratore di giustizia, sono tutte conferme della assolutaincertezza circa la concreta realizzabilità di un incontro. Il rigetto dell’istanza sotto questo profilo è perfettamente adesivo al principio espresso da questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione. (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, [...], Rv. 273608 - 01). Né emerge dall’istanza che fosse state evidenziata una qualche ulteriore finalità del permesso medesimo, tale da imporre una valutazione dell’istanza anche in una differente prospettiva. Per le ragioni evidenziate, cioè per la non congruità dello strumento trattamentale richiesto rispetto alla esigenza di coltivare gli interessi familiari ed affettivi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3