Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
In tema di condizioni per la riabilitazione, la dichiarazione di fallimento del condannato costituisce prova dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato solo con riferimento al periodo di tempo immediatamente contiguo alla chiusura della procedura fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2009, n. 47124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47124 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/11/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2979
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 20731/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT OB N. IL 27/08/1957;
avverso l'ordinanza n. 559/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 15/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 15/4/2009 (dep. il 20/4/2009) il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata da OB TI con riferimento alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 12/11/99, rilevando che il TI non aveva adempiuto alle obbligazioni civili nascenti dal reato ed altresì ritenendo carente il requisito della "buona condotta" essendo egli sotto processo per ricettazione risalente al 2002 nonché coinvolto in indagini relative a reato associativo per smercio di stupefacenti e per favoreggiamento della immigrazione clandestina.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo erronea applicazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla condizione di cui all'art. 179 c.p., u.c.. Il ricorrente ha, in relazione all'omesso adempimento delle obbligazioni civili, rilevato che il Tribunale aveva tenuto conto solo del profilo della "impossibilità soggettiva" e non già della "impossibilità oggettiva" quale verificatasi nella specie a seguito della chiusura del fallimento e conseguente estinzione dell'unico soggetto a cui fosse possibile adempiere le obbligazioni civili;
ha altresì censurato l'ordinanza sotto il profilo motivazionale in relazione appunto all'impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni stante la chiusura del fallimento nel 1994 come prospettata nell'istanza di riabilitazione. Con il secondo motivo il ricorrente difensore ha dedotto carenza di motivazione in ordine al profilo della "buona condotta", nulla essendosi argomentato circa la effettiva responsabilità del TI per i fatti sotto indagine e la rilevanza dei medesimi ai fini della richiesta di riabilitazione. Il ricorso deve essere rigettato.
Come più volte enunciato da questa Corte in tema di condizioni per la riabilitazione, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato ricomprende tutte le situazioni non addebitabili al condannato che impediscano a costui l'adempimento al quale è tenuto per conseguire il beneficio, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale di colui che con la sua buona condotta abbia dimostrato di essere meritevole della riabilitazione (cfr. Cass. sentenze n. 39468/2007 e n. 685/2000). Ma il richiamo da parte del ricorrente a siffatto consolidato indirizzo giurisprudenziale non è nella specie pertinente, considerato che la sostenuta impossibilità di adempimento in conseguenza della dichiarazione di fallimento può considerarsi provata certamente fino alla chiusura della procedura fallimentare (stante lo stato di insolvenza del fallito e la sua incapacità ad operare ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1) nonché anche per il periodo di tempo immediatamente contiguo alla chiusura della procedura (stante la ragionevole presunzione di un perdurare dello stato di impossidenza), ma non può, di contro, considerarsi circostanza provata per il successivo periodo in ragione del possibile mutamento delle condizioni economiche del condannato (cfr. Cass. sent. n. 5649/2009). Quanto alla tesi difensiva per la quale nella specie sarebbe ravvisabile una impossibilità oggettiva all'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato per mancanza del soggetto giuridico "creditore" a causa della chiusura del fallimento da oltre cinque anni, la stessa è manifestamente infondata atteso che la chiusura della procedura per mancanza di attivo non estingue certo i crediti per la parte concorsualmente insoddisfatta. Alla stregua di quanto sopra deve quindi convenirsi sulla correttezza della valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza in ordine alla carenza della condizione - indispensabile per la concessione della riabilitazione - prevista dall'art. 179 c.p., u.c., n.
2. Le considerazioni esposte e la conclusione alla quale sulla base di esse si è pervenuti esonerano questa Corte dalla disamina del secondo motivo di gravame che rimane assorbito nella decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TI OB al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009