Sentenza 23 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7041 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 41 -5272/9917041/01 Req gen. n. ITALIANO Ud. 14. 3. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: rapporto di agenzia 404-16188 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Antonio Saggio Presidente 1. Dottor Vincenzo Mileo 2. Dottor Consigliere -Rel.- Paolino Dell'Anno 3. Dottor Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL ST, elettivamente domiciliato in Roma in via del Corso 160 presso lo studio dell'avvocato Raffaello Alessandrini, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro la società per azioni Banca FI, in persona del suo le- gale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in 1165 1 corso Vittorio Emanuele II 326 presso lo studio degli avvo- cati Renato e Claudio Scognamiglio, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al controricorso, anche ri- corrente incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 11 novembre 1997, depositata il 21 aprile 1998, numero 7501, r.g. 19315/92; Udita la relazione svolta nell'udienza del 14 marzo 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Uditi gli avvocati Raffaello Alessandrini e Claudio Scogna- miglio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello inciden- tale;
Svolgimento del processo: - pre-Con ricorso del 12 aprile 1989, LL ST messo che aveva svolto attività di agente per la società Banca FI e che, nel corso del rapporto e nel mese di marzo del 1980, era stato incaricato della supervisione di altri agenti in applicazione di una specifica previsione del contratto;
che tale incarico gli era stato revocato senza il prescritto preavviso e senza giustificato motivo con lettera del 23 febbraio 1987 alla quale lui aveva risposto con altra del 20 marzo 1987 contestando alla società il grave inadem- pimento posto in essere e addebitando alla stessa la risolu- zione del contratto di agenzia;
che nei giorni successivi 2 alla comunicazione del recesso era stato escluso da ogni riunione e da altre attività, non venendogli neanche impar- tite istruzioni nè direttive di lavoro, il che era sintoma- tico del mancato interesse della società ad avvalersi del periodo di preavviso convenne in giudizio, avanti il pre- - tore di Roma, la società Banca FI della quale chiese la condanna al pagamento di somme varie per indennità di preavviso, risarcimento dei danni da illegittima sospensione della supervisione, indennità di clientela e contributo per spese di agenzia. Costituitasi, la società propose domanda riconvenzionale di condanna dell'attore delle somme corrispondenti al mancato rispetto del periodo di preavviso. Il pretore rigettò la do- manda principale e accolse quella riconvenzionale, e ciò con pronuncia resa il 12 febbraio 1991, che, appellata dall'A- lessandrelli, è stata confermata dal tribunale di Roma con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondate le do- glianze svolte dall'appellante, argomentando che, nella stessa lettera-contratto, l'incarico di supervisione era e- spressamente definito come accessorio e revocabile senza al- cun preavviso, e che diversamente non poteva desumersi dalle "note introduttive alle tabelle provvigionali", attesa la formulazione della previsione in esse contenuta. In ogni ca- so, era stata fornita prova circa il sostanziale ridimensio- namento subito, per effetto della revoca, dal rapporto prin- cipale, tale da legittimare la sua unilaterale risoluzione, 3 avendo, a questo proposito, l'LL esclusivamente allegato, e solo nel giudizio di appello, la circostanza che dall'incarico accessorio derivava circa il 50% dei suoi in- troiti, il che contrastava con i dati forniti dalla società. Nè a carico di questa era ravvisabile un qualsiasi inadempi- mento contrattuale che potesse esimere l'agente dal rispetto : del periodo di preavviso. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Alessan- drelli con ricorso sostenuto da tre motivi. La società Banca FI resiste con controricorso con il quale propone an- che ricorso incidentale condizionato affidato a un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione: Va preliminarmente disposta, in applicazione dell'articolo 333 del codice di rito, la riunione dei due ricorsi. Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- - cazione dei principi generali in materia di interpretazione dei contratti di cui agli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 1368 e 1370 del codice civile, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente princi- - pale deduce che erronea è l'affermazione del tribunale che la revoca dell'incarico di supervisore non doveva essere as- soggettata al preavviso in tale senso prevedendo la lettera- contratto, derivando la erroneità di una tale conclusione dalla circostanza che le clausole contrattuali andavano ne- cessariamente integrate con quanto previsto, ma totalmente ignorato dal giudice di merito, dal "sistema provvigionale dei gradi e livelli di supervisione" recante le note intro- duttive alle tabelle provvigionali, alle quali il contratto faceva rinvio, espressamente queste precisando che la promo- zione a livello di supervisore comportava il suo mantenimen- to fino al momento in cui fossero venuti meno i requisiti che la avevano consentita e che la previsione era che, di norma, la società ristabilisse, in assenza dei requisiti previsti, il livello precedente non prima del decorso di de- terminati periodi di tempo. La corretta interpretazione (letterale e logica) delle disposizioni del contratto indi- viduale e della contrattazione collettiva avrebbe dovuto condurre a ritenere la revocabilità dell'incarico accessorio di supervisore solo nella sussistenza dei presupposti indi- cati nelle note introduttive e con il rispetto dei termini previsti. La censura è infondata. E invero, deve al proposito osservarsi che il giudice di me- rito si è diffusamente soffermato sull'esame della clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro e della nota introduttiva alle tabelle provvigionali cui il contratto fa- ceva rinvio, concludendo, con motivazione corretta - e non sottoposta, del resto a specifiche critiche, il tutto risol- vendosi in una apodittica affermazione di illogicità del ra- gionamento nel senso che la letterale formulazione della - prima, prevedente espressamente la revocabilità dell'incari- co di supervisione senza necessità di preavviso, non era con- trastata dalla seconda in quanto questa non sanciva affatto, 1 0 nei confronti del preponente, il dovere di una preventiva comunicazione al preposto della cessazione dalla attività accessoria, limitandosi a una mera teorica prognosi circa la prevedibile ipotetica durata dell'incarico stesso, che, del resto, si inseriva nell'unico rapporto di agenzia. Con il secondo motivo. si lamenta violazione e falsa appli- cazione dell'articolo 1750 del codice civile, a questo pro- posito sostenendosi che, essendo l'incarico di supervisore accessorio rispetto a quello di agente, avrebbe dovuto tro- vare in ogni caso applicazione, anche per il primo, la di- sposizione in materia di necessità di preavviso dettata per il secondo. Anche questo rilievo è destituito di pregio, dovendo osser- varsi che i contratti accessori, pur accedendo a quelli principali, non ne mutuano la disciplina conservando la loro autonomia e restando, l'uno e l'altro, assoggettati alla di- sciplina rispettivamente prevista e fissata dalle regole normativamente o convenzionali. Con il terzo motivo viene denunciata omessa e insufficiente motivazione sulle questioni di diritto dibattute e la manca- ta valutazione della documentazione (fatture) prodotta già nel giudizio di primo grado al fine di comprovare la impor- tante differenza tra le provvigioni percepite dal ricorrente prima e dopo la revoca dell'incarico. Quest'ultima critica è inammissibile per la sua assoluta ge- nericità, dovendo rilevarsi, da un lato, che il ricorrente non indica quali siano "le rilevanti questioni di diritto" insufficientemente esaminate dal tribunale, e, dall'altro, che per quanto si riferisce alla omessa valutazione delle risultanze delle fatture prodotte si tratta di una sempli- - ce asserzione sia circa la tempestività della deduzione di- fensiva, a fronte della tardività riscontrata dal giudice dell'appello, che per quanto attiene alla decisività dei do- cumenti stessi il cui contenuto non è stato offerto alla Corte per la necessaria valutazione. - re-Si impone quindi il rigetto del ricorso principale stando evidentemente assorbito quello incidentale condizio- nato e la condanna del suo proponente al rimborso, in fa- vore della società resistente, delle spese da questa soste- nute per il giudizio nella misura che si indica nel disposi- tivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato, condanna LL ST a rimborsare alla società Banca Fideu- ram le spese del giudizio, che liquida in lire 60,000, ol- tre lire quattro milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 14 marzo 2001. Il consigliere estensore Il presidente Vilim, non ammHill' Mism I D A 0 S E 1 S L . A 3 L sillie T T O 3 , R B 5 A A ' I S J D . E O P N B S IL CANCELLIERE I I 3 J E N D I I S N 7 Depositato in Cancelleria - G A 8 O T - S 1 23 MAG. 2001 O 1 oggi.. P E M I G O IL CANCELLIERE A G R T D E T R O N E L S L O E I C T G A E N R L E S L E E D