Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
03 9 8 1/0 1 Reg. gen. N° 1871/1999 Udienza del LIRE 3000 Oggetto: esecuzi aina e i venita. CANCELLERIA R UBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CB220618 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: CRON. 8446 Dott. GAETANO GAROFALO Presidente Ref. 1306 Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. CARLO CIOFFI Consigliere Richiesta copia studio Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere IL SOLE 24 OF dal Sig. per diritti L 3000 SENTENZA 2.0 MAR. 2001 ha pronunciato la seguente: CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ZO NC, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cavour n. 108. presso l'avv. Andreina Di Torrice, difeso dall'avv. Sebastiano Fatato in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
ST NN e OB AR. elettivamente domiciliati in Roma, via Virgilio n. 11. presso l'avv. Giorgio Mirti della Valle, che li difende in forza di mandato in atti;
controricorrenti - ·2067/00 1871-1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. LIRE 3000 CANCELLERIA avverso la sentenza della Corte di appello di Messina data 21 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2000 dal CG057151 Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. G. Fatato, per delega dell'avv. Sebastiano Fatato. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 24 ottobre 1991 VA AS e AR OB convenivano dinanzi al Tribunale di Messina Francesco ZZ, esponendo che il AS aveva stipulato il 26 ottobre 1986 un preliminare di compravendita con il convenuto, obbligandosi ad acquistare, per sé e/o persona da nominare, un locale cantinato in Venetico Marina, per il prezzo di £. 33.000.000. Entrambi gli attori, coniugi in regime di comunione legale, avevano già LIRE 3000 corrisposto £. 22 milioni, ed erano quindi rimasti debitori del residuo di £. 11 CANCELLERIA milioni, che si dichiaravano pronti a versare. Tuttavia, a causa della esistenza di una iscrizione ipotecaria sul predetto immobile a garanzia di un mutuo concesso al CG057153 ZZ dal Banco di Sicilia, non si era potuto stipulare il trasferimento per atto notarile poiché il convenuto non aveva provveduto a liberare il bene da tale peso. Ciò premesso gli attori chiedevano che venisse emessa pronunzia di CG057160 trasferimento coattivo a sensi dell'art. 2932 c.c. in favore della OB, che il AS indicava a scioglimento della riserva di nomina. con l'autorizzazione a versare il prezzo residuo al Banco di Sicilia a decurtazione o soddisfo della quota CG057158 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di mutuo gravante sull'immobile onde liberarlo dall'ipoteca. UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. ALL per diritti L. 2000+6 1871 1999 ZZ AS e OB 6 91it 12 Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo, relatore Riggio. IL CANCELLIERE 3 Il ZZ, costituitosi, deduceva che l'inadempimento contrattuale era da ascrivere piuttosto al AS, il quale avrebbe dovuto effettuare il pagamento dell'intero prezzo al momento della consegna dell'unità immobiliare, avvenuta dopo qualche mese dal preliminare. Evidenziava inoltre che in tale atto egli si era riservato l'accensione di un mutuo che l'attore avrebbe potuto accollarsi, e per il quale si era obbligato a rimborsare le spese di istruttoria ed a pagare i ratei, gli interessi e le spese di cancellazione. Nonostante ciò il AS aveva effettuato solo il pagamento di £. 17.500.000, sostanzialmente accollandosi il mutuo acceso con il Banco di Sicilia e rimborsando le somme versate a tale riguardo dal medesimo ZZ. Chiedeva quindi pronunziarsi la risoluzione del contratto preliminare e, in via subordinata, il trasferimento condizionato al pagamento del residuo prezzo di £. 15.500.000 ed al rimborso degli interessi di mutuo, delle नी फ spese e di quant'altro previsto dal contratto, oltre agli oneri di cancellazione dell'ipoteca. All'esito il Tribunale, con sentenza del 15 marzo 1995. in esecuzione del contratto preliminare, trasferiva ai sensi dell'art. 2932 c.c. a AR OB. indicata quale acquirente a scioglimento della riserva di nomina, la proprietà del locale cantinato in questione, sottoponendo l'efficacia del trasferimento alla condizione del versamento della residua somma di lire undici milioni al ZZ o, in alternativa, al Banco di Sicilia, al fine di conseguire la decurtazione del mutuo: condannava il ZZ a pagare l'eventuale differenza occorrente per liberare detto immobile dalla frazione di mutuo, escluse le spese e le imposte relative alla cancellazione dell'ipoteca a carico della parte acquirente. Inoltre il Tribunale condannava il ZZ alla rifusione delle spese. 1871/1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 4 A seguito di impugnazione da parte del ZZ, alla quale resistevano i coniugi AS / OB, la Corte di appello di Messina, con sentenza in data 21 maggio 1998, confermava la decisione del tribunale. La corte, confutando gli specifici motivi di appello prospettati dal ZZ, osservava che il contratto preliminare in contestazione doveva ritenersi senza alcun dubbio concluso mediante l'utilizzazione di un modulo o formulario, ai sensi dell'art. 1342 c.c.. trattandosi di un documento ciclostilato predisposto dal ZZ, quale titolare dell'impresa, per disciplinare in maniera uniforme i preliminari di vendita che sarebbe andato a stipulare. lasciando in bianco i dati relativi al promissario acquirente e all'immobile promesso in vendita. Ora, mentre il testo ciclostilato di detto documento prevedeva che l'intero pagamento sarebbe stato effettuato al momento della consegna della unità immobiliare, con aggiunta manoscritta le parti avevano stabilito che il pagamento и м del prezzo di £. 33.000.000 sarebbe avvenuto quanto a £.
5.000.000 al momento della firma della scrittura, e quanto a £. 28.000.000 entro la data del contratto definitivo. Tale clausola aggiunta, più favorevole all'acquirente poiché spostava il pagamento del saldo ad una data più lontana, prevaleva su quella predisposta. La corte di appello escludeva poi, essendosi il ZZ riservato la facoltà di accendere un mutuo ipotecario, che il AS, cui era stata data facoltà di accollarselo, avesse optato per l'accollo del mutuo quale conseguenza della consegna anticipata dell'immobile promesso in vendita, avendo preferito effettuare pagamenti rateali. Tale accollo, infatti, non risultava da alcun documento scritto. né lo si poteva desumere dalle modalità di pagamento, non essendo questo avvenuto mediante versamento di ratei costanti. ma con tre 1871/1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000, Presidente Garofalo: relatore Riggio. 5 versamenti di £.
1.500.000 ciascuno, variamente intervallati, ed un pagamento di £. 12.500.000 mediante rilascio di un titolo cambiario con scadenza al 30 novembre 1997. Il giudice di appello rilevava poi che da parte dei coniugi AS / OB vi era stata formale offerta di eseguire le proprie prestazioni con la fissazione di un termine entro il quale stipulare il contratto definitivo previa cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, come risultava dalle lettere del 6 ottobre 1988 e del 30 ottobre 1989, alle quali il ZZ non aveva risposto. Infine osservava anche che correttamente il tribunale aveva determinato l'ammontare del residuo prezzo in £. 11.000.000. escludendo interessi e rivalutazione monetaria, کیر dato che il termine per il pagamento del prezzo era stato fissato entro la data della stipula dell'atto e che nessuna messa in mora vi era stata da parte del ZZ. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ZZ, in base a cinque motivi, cui resistono i coniugi AS / OB con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1342. 2932, 1453, 1362 e segg. c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, il ricorrente contesta che il contratto preliminare fosse stato concluso mediante l'uso di un modulo o formulario, essendo stato il documento scritto a macchina dopo che tra le parti era stato raggiunto l'accordo sul suo contenuto. per cui non era applicabile la norma di cui all'art. 1342, anche perché la clausola aggiunta a penna non era incompatibile con quelle contenute 1871:1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. nel testo dattiloscritto, come sarebbe risultato se la corte di appello l'avesse interpretata ponendola in relazione con il contenuto complessivo del contratto. Il motivo non è fondato. La legge, infatti (art. 1342 c.c.). non stabilisce alcuna modalità per la predisposizione di un modulo o formulario di contratto, per cui è irrilevante che lo stesso venga predisposto mediante scrittura a macchina, a stampa, o con qualsiasi altro mezzo. Ciò che rileva, ai fini in questione, è che il documento sia predisposto, vale a dire redatto in modo da essere usato per più di un contraente. oltre che per oggetti diversi. Il che si è verificato nella specie, posto che, come rilevato dal giudice di appello. il modulo utilizzato conteneva degli spazi vuoti per l'indicazione del nominativo del promissario acquirente e l'individuazione h W dell'immobile promesso in vendita. Per quanto riguarda poi la asserita compatibilità della clausola aggiunta a penna con quelle contenute nel testo dattiloscritto del contratto, la corte di appello, con proprio apprezzamento di merito. incensurabile in sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione esauriente e priva di contraddizioni o vizi logici, la ha esclusa, e quindi le censure dei ricorrenti sul punto non possono avere ingresso. Con il successivo motivo il ZZ denuncia la nullità della sentenza e del procedimento: la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., 74 e 87 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. lamentando che la corte di appello abbia ritenuto che i promissari acquirenti - ai quali incombeva la relativa prova avessero dimostrato il pagamento di tre acconti di £.
1.500.000 ciascuno, ed altro di £. 12.500.000 mediante titolo cambiario, sebbene egli avesse eccepito che il 1871/1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 7 tribunale non avrebbe potuto tenere conto delle copie fotostatiche di assegni e cambiale prodotte dalla controparte, in quanto non acquisite formalmente agli atti del processo, non essendo elencate nell'indice del fascicolo di parte, né depositate in cancelleria, e della cui produzione non si era dato atto in nessuno dei verbali di udienza. Anche questo motivo deve essere disatteso. Infatti, secondo lo stesso assunto del ricorrente. le copie fotostatiche in questione, non risultando depositate ritualmente nel corso del giudizio di primo grado, dovrebbero essere state depositate necessariamente dopo la rimessione della causa al collegio, contestualmente al deposito della comparsa conclusionale. Ora, l'irrituale, tardiva produzione di documenti effettuata dalla parte in primo grado, anche se tempestivamente eccepita, non esclude, con riguardo a fattispecie (come quella in esame) anteriori all'entrata in vigore della novella del 1990. la possibilità che i documenti stessi possano essere legittimamente depositati in grado di appello, con il deposito del fascicolo al momento della costituzione in giudizio da parte della stessa, con la conseguenza che l'eventuale eccezione di irritualità della produzione in primo grado, tempestivamente sollevata dalla controparte, può avere rilevanza soltanto ai fini del regolamento delle spese di quel grado di giudizio (cfr. Cass. sez. I, 8 gennaio 1999, n. 82). Lamenta poi il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 C.C. e l'omessa. insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza. rilevando che con il contratto preliminare egli si era riservato la facoltà di accendere un mutuo fondiario garantito da ipoteca sull'immobile, del quale il AS avrebbe potuto accollarsi la quota nominale pari al residuo prezzo da 1871:1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 8 pagare, obbligandosi a pagare gli interessi relativi ed a rimborsare al venditore la somme da questi anticipate per istruttoria, perizia. competenze, oltre alle rate di mutuo scadute dopo l'inizio dell'ammortamento. Pertanto, quando il AS aveva preteso la consegna dell'immobile prima del contratto definitivo, doveva intendersi che così facendo aveva inteso accollarsi il mutuo, preferendo effettuare pagamenti rateali, con il relativo obbligo di corrispondere al ZZ l'importo dei ratei scaduti e tutte le somme da questo dovute alla banca. La corte di appello aveva invece escluso tutto ciò. limitandosi a rilevare che una tale scelta del AS non risultava da alcun atto scritto. né poteva desumersi dalle modalità di pagamento. che non era avvenuto con il pagamento di ratei costanti. La censura, pur prospettata come violazione di una norma di legge e difetto di motivazione. in realtà si rivolge contro un apprezzamento di fatto compiuto dalla corte di appello la quale, con motivazione appagante e priva di vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali non poteva ritenersi che il promissario acquirente si fosse accollato il mutuo contratto dal promittente venditore: poiché tale accollo non risultava da alcun atto scritto, né poteva desumersi dalle modalità di pagamento, che non era avvenuto con ratei costanti ed uguali, ma con versamenti di importi diseguali e diversamente intervallati tra loro. Trattasi di una valutazione tutt'altro che illogica, che dà contezza del convincimento della corte fondato su argomentazioni non censurabili in questa sede. Con il quarto motivo il ZZ denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. sostenendo che erroneamente la corte di appello aveva ritenuto che con lettere del 6 ottobre 1988 e del 30 ottobre 1989 gli appellati lo avessero invitato 1871:1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 9 alla stipula del contratto definitivo ed avessero offerto il pagamento del residuo prezzo in contanti, mentre in realtà tali lettere gli erano state spedite da RE OB e da AR OB, mentre il rapporto contrattuale si era instaurato con il AS. Anche tale motivo è infondato. L'invito alla stipula del contratto definitivo e l'offerta di pagamento del residuo prezzo non provenivano infatti da persone estranee alla vicenda. In particolare quella inviata al ZZ da AR OB la quale, oltre ad essere la moglie del AS, era anche la persona che avrebbe dovuto stipulare l'atto м definitivo di vendita, e quindi la effettiva futura parte acquirente. Pertanto il ZZ а non aveva nessun motivo di dubitare della serietà dell'invito, e avrebbe dovuto quanto meno verificare se il AS fosse l'ispiratore delle sollecitazioni rivoltegli. Infine il ZZ, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, si duole del mancato riconoscimento, in suo favore. degli interessi e della rivalutazione monetaria sul residuo prezzo a lui dovuto, sebbene il termine per il pagamento fosse scaduto con la consegna dell'immobile agli acquirenti e trattandosi di un'obbligazione che andava eseguita presso il domicilio del creditore, non vi fosse alcuna necessità di messa in mora. Il motivo non tiene alcun conto delle argomentazioni della corte di appello in proposito, e pertanto non può trovare accoglimento. La corte ha infatti rilevato che correttamente il tribunale aveva escluso che al ZZ competessero gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma dovutagli quale residuo prezzo, 1871 1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 10 poiché il termine per il saldo era stato stabilito entro la data della stipula del contratto definitivo. Non essendo il ritardo addebitabile a colpa del promissario acquirente, che peraltro non era nemmeno stato messo in mora dal ZZ. a questi null'altro era dovuto, oltre la somma pattuita. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 220.000 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2000. Upp Dinggin ust. Иф Стайний бантия синглите IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 20 MAR. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in MAG. 2001 Serie 4 60000 20672 versate S. 310.000 al Flooos Q D Q trecentodiecirniia (lire p. Il Dirigento Area Servic (Dott.ssa Mana Grazia DIFILIPO) Responsabile Servizio Atti AN (Dr. M. RACCICHIN 1871-1999 ZZ AS e OB Udienza del 13 dicembre 2000. Presidente Garofale relatore Riggio.