Sentenza 7 aprile 2000
Massime • 1
Il riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione nei confronti dello straniero non è subordinato alla condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, dal momento che si tratta di un diritto che trova fonte non in un rapporto tra privati, ma in una obbligazione pubblica che deriva dall'esercizio stesso da parte dello Stato della attività giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2000, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 07/04/2000
1. Dott. TATOZZI GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. " BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere N. 2225
3. " LICARI CARLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " BIANCHI LUISA Consigliere N. 28001/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) EL IM n. il 21.02.1977
avverso ordinanza del 09.02.1999 CORTE APPELLO di TRIESTE Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TATOZZI GIANFRANCO Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata;
Osserva in fatto e diritto
1. Il cittadino albanese CE IM proponeva istanza di riparazione, ex art. 314 C.P.P., per l'ingiusta detenzione subita e la Corte di Appello di Trieste, con ordinanza del 9.2.1999, la rigettava ritenendo che, essendo l'istante cittadino straniero, per far valere nello Stato il diritto all'indennizzo, avrebbe dovuto provare la esistenza nella legislazione del suo paese di un diritto analogo in applicazione della condizione di reciprocità posta dallo art. 16 delle disposizioni preliminari al Codice Civile. Avverso la ordinanza propone ricorso per Cassazione il CE chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16 delle preleggi in relazione agli artt. 314 C.p.p., 2 e 24 della Costituzione e 2 L.
6.3.1998 n. 40, commi 1, 2 e 5. È opinione del ricorrente che avendo l'indennizzo per la ingiusta detenzione la sua origine nella violazione di un diritto fondamentale quale la libertà personale, costituzionalmente garantito, ne è esclusa la riconducibilità all'ambito di applicazione dell'art. 16 delle preleggi ed alle condizioni in esso previste.
Inoltre quest'ultima disposizione normativa sarebbe stata implicitamente abrogata dalla L.
6.3.1998 n. 40 recante disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Il ricorso è fondato e merita accoglimento anche se per ragioni diverse da quelle specificamente dedotte dal ricorrente ma comunque ricollegabili alla eccepita erronea applicazione di legge. Il diritto all'indennizzo ha la sua fonte nella compressione, del diritto fondamentale alla libertà personale ingiustamente sacrificato con un atto autorizzato dello Stato ed il correlativo obbligo di quest'ultimo non nasce perciò ex illecito ma da solidarietà verso la vittima di indebita custodia cautelare (Cass. S.U. 29.5.92). Pur derivando la obbligazione per la riparazione dalla compressione ingiustificata di un diritto fondamentale della persona, quale indubbiamente è quello alla libertà personale, tuttavia non può essere identificato con questo riconoscendo ad essa un pari livello di garanzia quale quella accordata dall'art. 24 della Costituzione, tant'è che la giurisprudenza di questa Corte ne ha espressamente esclusa la costituzionalizzazione (Cfr. Cass. Citata). Quest'ultima ragione non consentirebbe perciò di ritenere inapplicabile l'art. 16 delle preleggi alla obbligazione avente ad oggetto il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Detta inapplicabilità deve invece dedursi, a parere di questa Corte, dalla diversa natura ontologica dei diritti cui si riferisce l'indicato art. 16 e quello alla riparazione per ingiusta detenzione. La giurisprudenza di questa Corte per escludere la natura illecita nella genersi del diritto alla riparazione ha già avuto modo di affermare che in tema di riparazione per ingiusta detenzione la posizione di colui a cui favore è previsto l'indennizzo si identifica in un vero e proprio diritto soggettivo tuttavia il rapporto obbligatorio che lo esprime è di natura pubblica perché la sua fonte non è una di quelle previste dal diritto privato (Cfr. Cass. II n. 2823 del 20.9.91). La natura della fonte della responsabilità indennitaria dello Stato identificata non in un illecito civile bensì in un atto legittimo, sebbene autoritativo, espressione di una attività rischiosa per la libertà personale quale quella giurisdizionale, inserisce il rapporto obbligatorio nella categoria delle obbligazioni pubbliche. Diversamente le obbligazioni disciplinate - come previsione di condizione di reciprocità per lo straniero - dall'art. 16 delle preleggi riguarda i diritti civili nascenti come tali da obbligazioni private.
Tale limitazione dell'ambito di applicazione dello art. 16 risulta tra l'altro confermata dall'art. 2, comma 4, della L.
6.3.98 n^ 40 nonché, lungi dall'averlo abrogato, come ritenuto dal ricorrente, riconosce tuttavia positivamente parità di trattamento con il cittadino allo straniero "relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei rapporti con la pubblica amministrazione" e quindi anche in materia di riparazione per ingiusta detenzione.
La inoperatività, quanto a quest'ultima, di qualsiasi discriminazione tra cittadino e straniero, comporta l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE annulla la ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Trieste per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000