Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2001, n. 6888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6888 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
. 6 N 8 5 9 O . I 1 / Z N 4 A A - / I 6 R Ce 61283 B 2 R T . . S A I L R . L T 688 8 /0 1 G P . A E U D . R B B L I E A A R T D D T A I 1 I S 3 E N 1 R IN NONE EL T E E S . N T I N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S A E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G. N. 17214/18 R.G.N. Presidente Carbone Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Mario Cicala Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Cron. 15692 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. 20/3/2001 Ud. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: srl Padana Rottami, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri, 5, presso l'avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Francesco Moschetti del foro di Padova;
ricorrente
contro
Finanze dello Stato, Amministrazione delle elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la . rappresenta e difende per legge;
N controricorrente avverso la sentenza n. 13/33/97, depositata il 9/7/1997 6 4 5 1 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/3/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Coglitore, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha invece concluso per il suo rigetto, La Corte, osserva quanto segue. Con avviso di accertamento notificato il 31/10/1995, l'Ufficio II. DD. di Castelfranco Veneto rettificava la dichiarazione presentata per l'anno 1992 dalla srl Padana Rottami, elevando il reddito imponibile da £. 192.383.000 a £. 594.615.000. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Treviso, che con decisione n. 82/02/96 annullava una parte delle riprese effettuate dall'Ufficio. Entrambi i contendenti si dolevano al giudice superiore, che rigettava però gli appelli con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 2 La srl Padana Rottami ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ultrapetizione ed omissione 0, quanto meno, insufficienza di motivazione della sentenza impugnata. Esponeva invero la ricorrente che l'Ufficio si era ridotto a recepire le risultanze del processo verbale redatto dai funzionari dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Venezia, rinunciando così a svolgere le funzioni atribuitegli dalla legge in tema di accertamento. In considerazione di quanto sopra, aveva da parte sua eccepito la nullità dell'avviso di accertamento, ma la Commissione Tributaria Regionale non si era pronunciata sul punto, limitandosi ad affermare la legittimità della motivazione per relationem ad altri atti. Sempre la Commissione Tributaria Regionale, poi, aveva escluso la deducibilità dei costi per consulenze sulla base della pretestuosità della documentazione giustificativa e, cioè, per un motivo diverso da quello addotto dall'Ufficio, che l'aveva negata sul presupposto della non conformità delle fatture alla normativa vigente che, a suo dire, avrebbe imposto all'emittente l'obbligo di 3 specificare la quantità dei servizi resi ed i criteri per la determinazione del loro prezzo. La mancanza di tali indicazioni, però, non avrebbe potuto integrare nessuna irregolarità ed, a tutto concedere, avrebbe potuto venire in considerazione ai soli fini dell'Iva se non fosse stata in ogni caso sanata dall'intervenuta presentazione dell'istanza di sanatoria di cui all'art. 19 bis del DL n.41/1995. Il rilievo dell'Ufficio si presentava, perciò, senz'altro infondato, al pari, del resto, dell'argomento utilizzato dai giudici tributari, che parlando di pretestuosità della documentazione, avevano voluto probabilmente dire che si era trattato di operazioni fittizie, ovverossia di servizi mai prestati. Una conclusione del genere risultava non solo eccedente rispetto alle ragioni indicate nell' accertamento, ma anche ingiustificata perchè raggiunta sulla base di elementi non rispondenti al scarsamente significativi, quali la vero ○ genericità dei contratti, la tardività della fattura emessa dalla spa Acciaierie Venete e la modalità di pagamento delle prestazioni effettuate dalla spa Transider. 4 Non meno infondata risultava, d'altronde, la parte della sentenza che aveva confermato il rilievo inerente la cessione di rottami a prezzi non remunerativi. Partendo dal presupposto dell'impossibilità di una vendita senza ricavi od addirittura in perdita, l'Ufficio aveva applicato sulla predetta cessione una percentuale di ricarico di 5 lire al Kg, che la Commissione aveva giudicato congrua senza considerare che specialmente nei rapporti con l'impresa in posizione di controllo, qual'era appunto la spa Acciaierie Venete, si poteva occasionalmente accettare di contrattare a prezzi più bassi, che risultando però pur sempre effettivi, non avrebbero potuto essere sindacati da parte del fisco, abilitato a procedere alla rivalutazione dei corrispettivi nelle sole ipotesi di cui all'art. 76/5 del DPR n. 917/1986. Tenuto conto di tutto ciò, concludeva per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udieza del 20/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Col primo motivo la ricorrente ha sostenuto che i giudici tributari avrebbero dovuto dichiarare la dell'avviso di accertamento, perchénullità l'Ufficio II.DD. aveva pedissequamente riportato le affermazioni dei verificatori, senza sottoporle ad alcun autonomo vaglio. Secondo la Padana Rottami, cioè, gli Uffici non potrebbero limitarsi ad un recepimento acritico delle risultanze dei processi verbali, perché così facendo finirebbero per abdicare alle loro competenze funzionali ed esclusive, riducendosi sostanzialmente ad una sorta di mero organo notficatore delle conclusioni di altri. La censura, pur ampiamente illustrata, non può essere condivisa perché ripropone una questione già disattesa da questo Supremo Collegio non soltanto in via implicita, attraverso le numerose pronunce sulla validità della motivazione per relationem, ma anche in maniera esplicita e, cioè, affrontando ex professo il problema, a proposito del quale si è ribadito che gli Uffici possono servirsi degli raccolti dalla G.d. F. e dagli altri elementi deputati a cooperare nella lotta all' organismi evasione e che gli avvisi di accertamento hanno la semplice natura di provocatio ad opponendum, per 6 cui è sufficiente che consentano al destinatario di conoscere la fonte informativa della amministrazione, i presupposti della sua pretesa ed il quantum della stessa. In altre parole, l'Ufficio è tenuto a chiarire le ragioni del suo operato, ma non i motivi per i condividere e fare proprie lequali ritiene di conclusioni dei verbalizzanti, trattandosi di un obbligo che non può farsi discendere né dalle competenze funzionali ad esso attribuite (che non impediscono certo di fare riferimento alle segnalazioni degli organi preposti ad attività di mera constatazione), né dai principi generali del diritto amministrativo, che anzi conosce e disciplina il fenomeno della relatio (C. Cass. 2000/04737, 2000/05557, 2000/05894 e 2000/14200). Passando adesso all'esame del secondo motivo del ricorso, giova preliminarmente ricordare che nel caso di specie l'Ufficio II.DD. aveva disconosciuto la deducibilità delle spese per consulenze unicamente perché non documentate ai sensi di le fatture non sembravano legge, in quanto rispondere ad alcuno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, "non essendo specificata la quantità del servizio reso, né essendo desumibili i 7 criteri atti a determinare l'entità del prezzo del servizio". Regionale ha confermato che le La Commissione erano conformi al dettato dell'art. 21 fatture non 633/1972, aggiungendo però che quello del DPR n. che rilevava non era la divergenza dei documenti dal modello fiscale, ma l'assoluta genericità dei contratti, che unita alla tardività della fattura Acciaierie Venete ed allaemessa dalla spa singolarità delle modalità e dei tempi di fatturazione e pagamento delle prestazioni effettuate dalla spa Transider, dimostravano la pretestuosità della documentazione prodotta a riprova della spesa. La ricorrente ha sostenuto che i giudici a quo avrebbero in tal modo sostituito al rilievo di tipo "formale" contenuto nell'accertamento, una differente ragione "sostanziale" che aveva finito col comportare un'immutazione non consentita della causa petendi indicata dall'Ufficio. Neppure tale doglianza può essere tuttavia condivisa, in quanto la Commissione non ha confermato il recupero sulla base di un differente deifatto costitutivo, alterando così uno presupposti della pretesa erariale, ma si è invece 8 mantenuta nell'ambito della iniziale contestazione, limitandosi ad aggiungere degli ulteriori argomenti a quelli già svolti dall'Ufficio, che aveva in definitiva fatto leva sulla insufficienza della documentazione ei cioè, sulla insussistenza di elementi capaci di dimostrare in modo certo e preciso l'effettiva sopportazione dei costi. La contribuente ha peraltro obiettato che i giudici a quo avevano giustificato la loro decisione con una motivazione insufficiente ed errata, confermando in maniera apodittica la pretesa (ma inesistente) irregolarità delle fatture ed omettendo, per di più, di tener conto del fatto che oltre ad essere stata in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 19 bis del DL n. 41/1995, ogni eventuale carenza delle stesse avrebbe potuto venire in rilievo soltanto ai fini dell'Iva e non della determinazione del reddito imponibile. Le ultime osservazioni non colgono, però, nel segno in quanto, come si è visto, la Commissione Tributaria Regionale non ha basato il suo convincimento sulla pur riconosciuta difformità delle fatture dal modello legale, ma su di altre considerazioni che risultando immuni da errori giuridici e da evidenti incongruenze logiche, non 9 possono formare oggetto di ulteriori verifiche in questa sede. Disatteso perciò anche il terzo motivo del ricorso, rimane unicamente da aggiungere, in ordine al recupero oggetto del quarto motivo, che come ricordato dai giudici a quo, le cessioni in questione avevano riguardato dei rottami comprati dalla ricorrente presso il laminatoio di Padova della spa Acciaierie Venete e successivamente nella medesima giornata, alla stessarivenduti, Acciaierie Venete, cui erano stati riconsegnati nella fonderia di Camin di Padova. Dato atto di quanto sopra, la Commissione Tributaria ha poi Osservato che trattandosi di operazioni concluse in un solo giorno, non potevano essersi verificate delle oscillazioni di prezzo tali da giustificare una vendita alla pari od addirittura in perdita, confermando così il rilievo con un ragionamento fondato su di un iter argomentativo adeguato e non contraddittorio, cui degli argomentila ricorrente ha contrapposto manifestamente afferenti al merito (quale quello della plausibilità di operazioni del genere specialmente fra controllante e controllata) ovvero infondati, quale quello sulla insindacabilità dei 10 prezzi al di fuori della ipotesi eccezionale di cui all'art. 76/5 del DPR n. 917/1986, che non può essere davvero invocato nel diverso caso in cui si addebiti al contribuente di aver conseguito dei ricavi superiori a quelli dichiarati. Il ricorso della srl Padana Rottami va pertanto rigettato, con conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive £. 3.300.000, delle quali £.
3.000.000 per onorari, più le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessive £. 3.300.000, delle quali £.
3.000.000 E per onorari, più le spese prenotate a debito. N 6 O 8 I 9 Z 5 1 / . A Roma, il 20/3/2001. 4 R N / 6 T - 2 S A наду I B I . G R . IL CONSIGLIERE EST. . R E L P . L A R раменко (мер. D A T . L A U B E D B D A I T I E A R S T 1 I N T 3 N E R IL PRESIDENTE 1 S E E . S I T E A N A IL CANCELLIERE C1 M Innocenzo Battista DEPOSITATO IN LLERIA Oggi_ IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 11