Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2001, n. 8254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8254 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
E N 0 8 O 9 I 1 5 Z / . A 4 / N R 6 T 2 A S 2 I I . B R R . . G L P E A . L R D T A 60136 L . U A E B B D D I A I T E R S A 1 T I T N 3 E N R S 1 E . T r.g.n.7123+10350/98; ud. 16/3/01; oggetto: ilor, processo;
N A REPUBBLICA HALIANA0 1 M IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA 4o4 18981 composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Enrico Papa consigliere Giulio Graziadei rel. 66 Aldo Ceccherini . Achille Meloncelli CC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da PP RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora d'Arborea n. 30, presso lo studio legale Cartoni, difeso dall'avv. Roberto Ferrazzani per procura a margine del ricorso;
ricorrente 仆
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 60136 h 0 5 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, come sopra difesa e domiciliata;
ricorrente
contro
PP RI;
intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 86/21 dell'8-16 aprile 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. La Corte, considerato: -che la Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, con pronuncia depositata il 26 febbraio 1996, ha respinto l'impugnazione proposta da PP RI avverso l'iscrizione a The 2 ruolo a suo carico effettuata dal Centro di servizio delle imposte dirette di Roma per ilor inerente al 1988; -che il RI ha proposto appello con atto spedito per posta raccomandata l'8 maggio 1996 al predetto Centro di servizio;
-che la Commissione tributaria regionale del Lazio, rilevando che la decisione di primo grado era stata "notificata” il 9 marzo 1996 e che l'atto d'appello era pervenuto alla propria Segreteria il 31 ottobre 1996, ha dichiarato inammissibile il gravame, per inosservanza del termine di cui agli artt. 22 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, 326 primo comma cod. proc. civ. e 51 primo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; -che il RI, con ricorso notificato il 23 aprile 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole di aver trascurato che l'appello, in base alla disposizione transitoria dell'art. 72 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992, ed in ragione della pendenza del relativo termine alla data del 1° aprile 1996 (insediamento delle nuove commissioni tributarie), era proponibile entro un anno a partire da tale data, ai sensi dell'art. 38 terzo comma dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992, essendovi stata in precedenza mera comunicazione (non notificazione) della pronuncia di primo grado, e, quindi, era stato tempestivamente proposto;
-che l'Amministrazione finanziaria ha replicato con controricorso, deducendo che la sentenza impugnata trova autonomo 3 fondamento nel rilievo della tardività del deposito dell'atto di gravame, non eseguito nel tempo (e nei modi) di cui all'art. 53 secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992 (in relazione all'art. 22), ed inoltre ha proposto contestuale ricorso incidentale, sostenendo che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anche perché sottoscritto direttamente dalla parte, senza l'assistenza di un difensore, come prescritto dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 sulla scorta del valore della causa;
-che l'Amministrazione ha depositato memoria;
-che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.; -che la Commissione regionale, oltre a richiamare norme attinenti al termine per la proposizione dell'appello, incorrendo nella mancata applicazione della disposizione transitoria richiamata dal ricorrente principale, ha anche riscontrato che l'atto d'appello era pervenuto in Segreteria più di cinque mesi dopo la sua notificazione, e, peraltro, su iniziativa del Centro di servizio, cui era stato indirizzato, non dell'appellante; -che tale riscontro in sè giustifica il decisum, in quanto la mancanza o comunque la tardività di quel deposito determina l'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 22 primo e secondo comma del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamatiper il giudizio di secondo grado dall'art. 53 secondo comma dello stesso decreto legislativo;
-che il ricorso principale, dunque, deve essere respinto;
-che il ricorso incidentale rimane assorbito, essendo ultronea l'indagine su eventuali concorrenti ragioni d'inammissibilità dell'appello; -che le incertezze determinatesi per i procedimento già in corso con l'entrata in vigore della nuova disciplina del contenzioso tributario, e gli errori in cui è incorsa la sentenza impugnata nell'argomentare l'inammissibilità dell'appello rendono equa la compensazione delle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 16 marzo 2001 il presidente il consigliere rel. est. See fune 1 0 E R IE IL CANCELLAT L NN DEPOSITAJO IN CANCELLERIA E N 18 GIU. 2001 1 O I / Oggi 4 Z / A 6 iL A 2 R I Battista B T . R R S . I L P A L . G A T D A E D U L . R E B B E D I A T I T R S N T 1 N E 3 E S S 1 E I . A N 1 0 5