Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2001, n. 10887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10887 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
I D , O L L REPUBBLICA ITALIANA O B A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L D A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T S T N Oggetto E L N S I G TONI8 7701 E E A D pubblico impiego;
SEZIONI UNITE CIVILI0 R L O L E D giurisdizione 11 mi Sigguri Magistrati Composta dagl Primo Presidente f.f. IANNOTTADott. Antonio R.G.N. 22818/99 Cron. 23502 Presidente di sezione Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione Rep. Consigliere Ud. 22/03/01Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Consigliere - Dott. Francesco SABATINI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere 25 - ha pronunciato la seguente 1 S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19 presso lo studio MARCO PROSPERETTI, che lo rappresenta edell'avvocato difende unitamente all'avvocato LUIGI CHIARENZA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2001 contro 147 MINISTERO DELLE FINANZE;
-1- - intimato per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14215/98 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione 1 (giurisdizione dell'autorità giudiziaria dell'A.G.O. ordinaria). -2- Ritenuto che con ricorso del 4 novembre 1998 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, BA AL impugnava un provvedimento del 7 settembre precedente, con cui il Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze gli aveva revocato le funzioni ispettive e lo aveva trasferito dal servizio ispettivo centrale alla direzione centrale per la fiscalità locale;
che nel ricorso il AL precisava essere stato il provvedimento impugnato preceduto da altri atti, idonei a dimostrare la non espressa intenzione di ostacolargli gli sviluppi di carriera e di mortificarne la professionalità, quali un (sfavorevole rapporto informativo ed un giudizio parzialmentel per l'anno 1995 nonché due trasferimenti, del 1996 e del 1997, da una ad altra sezione del servizio ispettivo centrale;
nel maggio 1998, poi, era stata eseguita un'ispezione, i cui risultati il ricorrente ancora non conosceva;
che, di fronte ad un'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal resistente Ministero delle finanze, il AL chiedeva a questa Corte il regolamento di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., depositando anche una memoria.
Considerato che
, a norma dell'art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie del pubblico impiego comprese, ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, quelle concernenti la revoca degli incarichi dirigenziali relative a "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite da cui non è ora motivo di discostarsi, l'art. 45 cit. pone il discrimine giurisdizione ordinaria e temporale fra amministrativa con riferimento al giurisdizione dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti e delle circostanze posti a base della pretesa avanzata in giudizio, con la conseguenza che, se la lesione della posizione soggettiva del lavoratore è prodotta da un atto provvedimentale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione (Cass. 19 luglio 2000 n. 505, 9 agosto 2000 n. 553); che, pertanto, essendo stato impugnato un provvedimento del 7 settembre 1998, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa;
che le sentenze nn. 8451 del 1998 e 14 del 1999, invocate dal ricorrente, non giovano alla tesi contraria: infatti la prima è stata emanata in un processo iniziato prima del 30 giugno 1998, ossia relativo ad un periodo del rapporto di lavoro necessariamente anteriore a quella data, con la conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, mentre la seconda sentenza riguarda una fattispecie estranea alla normativa qui in esame;
che i provvedimenti richiamati dal ricorrente anteriori al 30 giugno 1998 costituiscono ed semplici antefatti di quello impugnato;
che, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, le spese dell'intero processo possono essere compensate, considerato che la giurisprudenza sopra citata si è formata dopo il ricorso del AL al TAR.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione La Corte dell'autorità giudiziaria ordinaria e compensa le 5 spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 marzo 2001. Il Presidente, Il Relatore Haw w M Federico Porelli If Collaboratore di Cancellerie О Depositato in Cancelleria 7 AGO. 2001 Roma, lì IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Д аше A S I S D A 3 , T 3 O 5 L L . O B 0 I 1 D . A T T R S R A O D A P A E D Z I N T S E R A L P A R D