Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
I provvedimenti di sequestro (nella specie: di sequestro preventivo), emessi in forza di rogatoria proveniente dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero sono soggetti ad incidente di esecuzione e non sono impugnabili con la procedura di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 28063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28063 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 268
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 29491/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BI AN N. IL 18/09/1961;
avverso l'ordinanza n. 22/2010 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA, del 28/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Savona - in funzione di giudice del riesame - con ordinanza in data 28 maggio 2010 ha dichiarato inammissibile il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo del 20 aprile 2010 emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona, nei confronti di BI SA, relativo all'importazione dalla Svizzera di varie autovetture e in relazione ai seguenti delitti del codice elvetico: appropriazione indebita aggravata, riciclaggio aggravato, amministrazione infedele per scopo di lucro e ripetuta falsità in documenti.
L'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
1- Violazione di legge. Nella specie, violazione della norma di cui agli artt. 322 e 724 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe ritenuto inammissibile il riesame perché il decreto di sequestro preventivo è stato disposto in esecuzione di rogatoria proposta da un'autorità giudiziaria straniera, per cui sarebbe ammesso il solo incidente di esecuzione. Tale affermazione non sarebbe condivisibile, in quanto dalla lettura del provvedimento emerge che il G.I.P. lo ha disposto sulla scorta, sia della richiesta di rogatoria, sia degli elementi raccolti nel procedimento pendente innanzi alla Procura della repubblica di Savona. Secondariamente il decreto fa riferimento ad una seconda richiesta di rogatoria, in relazione alla quale non risulta menzionato il provvedimento di exequatur della Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso non sono fondati.
È quasi superfluo rammentare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta).
Invero l'ordinanza impugnata ha esaustivamente motivato le ragioni dell'inammissibilità del gravame proposto e le censure riproposte in questa sede sono comunque manifestamente infondate, dovendosi apprezzare gli esatti rilievi della Corte Territoriale secondo cui l'asserita illegittimità del sequestro disposto in sede di rogatoria internazionale non è deducibile con la richiesta di riesame. La giurisprudenza di legittimità ha infatti evidenziato che le impugnazioni avverso i sequestri eseguiti in forza di rogatorie passive sono qualificabili come incidente di esecuzione (cfr. Sez. 4, n. 1577 del 19/5/1994, PM in proc ignoti, Rv. 197641; Sez. 5, n. 435 dell'8/7/1991, Caresana, Rv. 187706). Inoltre è bene precisare che già in riferimento all'art. 658 ultimo comma del codice di rito abrogato, la Corte di cassazione aveva rilevato che i provvedimenti per l'esecuzione delle rogatorie non erano assoggettabili ad impugnazioni specificamente previste, ma che l'interessato era legittimato a proporre alla competente sezione istruttoria della corte d'appello l'incidente di esecuzione, nel quale il giudice però deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, che rendono eseguibile il provvedimento. Tali conclusioni risultano valide anche con il riferimento alla vigente disciplina, posto che l'art. 725, comma 2, contiene una dizione simile a quella del citato articolo del codice previgente.
Peraltro, dal provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona in data 20 aprile si evince che il sequestro ex art. 321 c.p.p. è stato disposto in esecuzione del "seguito" della rogatoria già avanzata (e quindi non in forza di una seconda rogatoria) "seguito" trasmesso dalla Procura della repubblica del Canton Ticino in data 2 aprile 2010 ed inoltrato per l'esecuzione dalla Procura generale presso la Corte di appello di Genova. In conclusione l'ordinanza oggetto della presente impugnazione risulta immune da censure.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011