CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2023, n. 38164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38164 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE UC AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, TT IC, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2022 per tardività nei confronti del ricorrente De LU AR con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38164 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 27/06/2023 In particolare, secondo il ricorrente, la entrata in vigore della Cd. MA AB sarebbe applicabile al caso di specie (impugnazione proposta in data 31 ottobre 2022). 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta l'omessa applicazione della disciplina feriale della sospensione feriale dei termini. Se il termine per il deposito della sentenza fosse stato soggetto alla sospensione l'appello sarebbe stato tempestivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'applicazione della disciplina dell'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen. si deve precisare che il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commil- ter e 1-quater, e 585, comma 1 -bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto." Dunque, la disciplina introdotta dalla cd. MA AB in relazione alla impugnazione delle sentenze pronunziate in assenza dell'imputato non è applicabile al caso di specie. 2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La sentenza è stata emessa il 20 maggio 2022, con un termine di deposito delle motivazioni di 90 giorni. I termini per la redazione ed il deposito della motivazione della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento). (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586). Di conseguenza il termine finale per il deposito della sentenza scadeva il 20 agosto 2022. Sulla base di costante giurisprudenza, viceversa, si applica la sospensione feriale per le parti (sia pubblica che privata) per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32014 del 15/03/2018, P.G. in proc. Della Medaglia, Rv. 273637). Dunque, il termine per impugnare per il De LU decorreva dal 10 settembre 2022. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha individuato il termine finale nel 15 ottobre 2022. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023 Il Ceiialiere6ensore
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, TT IC, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2022 per tardività nei confronti del ricorrente De LU AR con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38164 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 27/06/2023 In particolare, secondo il ricorrente, la entrata in vigore della Cd. MA AB sarebbe applicabile al caso di specie (impugnazione proposta in data 31 ottobre 2022). 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta l'omessa applicazione della disciplina feriale della sospensione feriale dei termini. Se il termine per il deposito della sentenza fosse stato soggetto alla sospensione l'appello sarebbe stato tempestivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'applicazione della disciplina dell'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen. si deve precisare che il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commil- ter e 1-quater, e 585, comma 1 -bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto." Dunque, la disciplina introdotta dalla cd. MA AB in relazione alla impugnazione delle sentenze pronunziate in assenza dell'imputato non è applicabile al caso di specie. 2. Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato. La sentenza è stata emessa il 20 maggio 2022, con un termine di deposito delle motivazioni di 90 giorni. I termini per la redazione ed il deposito della motivazione della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento). (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586). Di conseguenza il termine finale per il deposito della sentenza scadeva il 20 agosto 2022. Sulla base di costante giurisprudenza, viceversa, si applica la sospensione feriale per le parti (sia pubblica che privata) per proporre impugnazione contenuta nell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32014 del 15/03/2018, P.G. in proc. Della Medaglia, Rv. 273637). Dunque, il termine per impugnare per il De LU decorreva dal 10 settembre 2022. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha individuato il termine finale nel 15 ottobre 2022. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023 Il Ceiialiere6ensore