Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4578 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
I D A 0 , S 1 S O . 3 A L T L 3 T , R O 5 A A B ' R S I E L N D P E S 3 A I D T 7 N 045 78/0 1 I - S S 8 G O - PUBBLICA ITALIAN. N O P 1 E 1 A S M I D I E A E A , G D O O G E T R E T T T I N S L I R E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I G S A Oggetto D E E L R L O PENSIONE E SEZIONE PRIMA CIVILE D RIVERSIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16695/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere 9836 Cron. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Ud. 17/01/2001 Dott. Aniello NAPPI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
2.9 MAR. 2001 IL CANCELLIERE TH IL ROSE, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE POLITO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
E.N.P.A.M. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 146, presso l'avvocato DOMENICO ABBA ESEA 2001 rappresentata e difesa dall'avvocato VITO MONTELEONE, 111 giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di BARI, depositato il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Falcolini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 Con sentenza dell'aprile 1985 fu pronunciato il divorzio fra i coniugi IA SE PE e Michelange- lo ZA: la sentenza non prevedeva la corresponsio- ne di un assegno di divorzio. In data 8 giugno 1989 il ZA decedeva e la PE richiedeva all'ENPAM la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, allegando che egli le aveva sempre versato un assegno mensile di lire duecentocinquantamila a titolo di assegno divorzi- le. Avendo l'Ente negato che le spettasse la pensione richiesta, la PE adiva il Pretore di Bari, quale giudice del lavoro, chiedendo che le fosse riconosciuto in questione ai sensiil trattamento pensionistico dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modifica- 2 to dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987. Espletata una prova testimoniale circa la corre- sponsione della somma mensile su detta durante la vita dell'ex coniuge, il Pretore accoglieva la domanda. L'ENPAM interponeva appello dinanzi al Tribunale di Bari, sezione del lavoro, che dichiarava di ufficio la propria incompetenza e la competenza del Tribunale ordinario. Riassunta la causa dinanzi a tale Tribunale dopo che un ricorso per regolamento di competenza era stato dichiarato inammissibile e riformulata la do- manda di attribuzione della pensione, il Tribunale la rigettava, non essendo la PE titolare, al momento della morte dell'ex coniuge, di assegno di divorzio. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bari con provvedimento depositato in data 23 marzo 1999 e notificato il 23 giugno 1999 alla PE. Avverso di esso la PE ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all'NP il 20 ago- sto 1999. L'NP resiste con controricorso notificato il 14 ottobre 1999. La parte ricorrente ha anche depo- sitato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modifica- to dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, nonchè l'omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia. Si deduce al riguardo che il provvedimento impu- gnato avrebbe omesso di motivare circa la spettanza della pensione in conseguenza del percepimento da parte del marito, dopo il divorzio, ancorchè non previsto dalla sentenza di divorzio, di un assegno di manteni- mento, come risultante dalla prova testimoniale esple- tata. Ne risulterebbe violata anche la normativa sopra richiamata, la quale subordinerebbe il diritto alla pensione all'astratta titolarità del diritto all'assegno di divorzio e non al suo riconoscimento in concreto da parte della sentenza di divorzio. Con il secondo motivo si denunciano ancora la violazione dell'art. 9 su detto e l'omessa motivazione circa punti decisivi della controversia, per non avere la Corte di appello valutato che, ove la ricorrente non avesse goduto, di fatto, delle erogazioni periodiche da parte del marito, avrebbe potuto esperire, mentre l'ex coniuge era in vita, l'azione per l'attribuzione dell'assegno di divorzio. Secondo la ricorrente le situazioni di chi sia titolare del diritto all'assegno di divorzio per rico- noscimento giudiziale, e di chi lo sia in astratto sa- 4 rebbero equivalenti, dando luogo a situazioni analoghe a quelle alle quali pose rimedio la sentenza n. 286 del 1987 della Corte costituzionale, con la conseguente in- costituzionalità dell'art. 9 ove interpretato nel senso fatto proprio dalla decisione impugnata. Il ricorso è infondato. La Corte di appello, con il provvedimento impu- gnato, ha ritenuto che l'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, subordina l'attribuzione della pensione di reversibilità ) indiretta) al coniuge divorziato, 0 all'intervenuto accertamento giudiziale del diritto a percepire l'assegno di divorzio. In particolare, con riferimento alla fattispecie in questione, ha affermato che tale accertamento, in quanto destinato a riverbe- rarsi nei confronti dell'ente di previdenza "non può essere surrogato da accordi meramente privati" fra i coniugi divorziati come dedotto dall'attrice, che fondava la propria domanda sulla pattuizione negoziale - i qualidi un assegno di divorzio con l'ex coniuge possono avere anche cause diverse da quelle alla base dell'attribuzione dell'assegno di divorzio, e tanto me- no da comportamenti di fatto, quali le dazioni sponta- nee, ancorchè continuative, di somme di danaro, che se- condo la su detta normativa sono inidonee ad attribuire il diritto alla pensione. Tali affermazioni - con le quali la Corte ha cor- rettamente adempiuto agli obblighi motivazionali del provvedimento adottato sono conformi all'orientamento di questa Corte, che ha affermato la inidoneità, ai sensi della normativa dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificata dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità o indiretta al coniuge divorziato, delle erogazioni, anche continuative, intervenute dopo il di- vorzio fra gli ex coniugi, in via di fatto o anche sul- la base di apposite convenzioni fra di essi intercorse, la cui efficacia deve ritenersi circoscritta ai rappor- ti fra di essi, spettando solo al giudice di accertare i presupposti attinenti alle condizioni economiche dei coniugi che giustificano l'erogazione della pensione (Cass. 15 dicembre 1999, n. 14111; 8 gennaio 1997, n. 75). Tale orientamento, a giudizio di questo collegio, deve essere confermato, richiedendo espressamente l'art. 9 sopra menzionato, ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, la titolarità “di un assegno ai sensi dell'art. 5", cioè giudizialmente ac- certato, ed essendo esse confortate B sul piano inter- pretativo e della legittimità costituzionale, anche da quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sen- tenza n. 87 del 1995, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 su detto "nella parte in cui condiziona il diritto alla pensione di reversibilità alla titolarità di un assegno attribuito giudizialmente ai sensi dell'art. 5 e non anche alla titolarità di assegno attribuito convenzio- nalmente". La Corte costituzionale ha ritenuto, infatti, ra- gionevole e non discriminatoria la disciplina in propo- sito, che configura il diritto alla pensione di rever- sibiltà del coniuge divorziato come un diritto previ- denziale autonomo rispetto all'assegno di divorzio, ma collegato a una fattispecie legale che presuppone per la sua attribuzione fra l'altro la titolarità ɖ a parte del coniuge superstite di un assegno divorzile ai sensi dell'art.
5. In particolare la Corte ha ritenuto, in via in- terpretativa e con una valutazione di legittimità sul piano costituzionale, che "in tale fattispecie l'elemento della titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuto non è surrogabile con una convenzione pri- vata", che può avere solo efficacia circoscritta fra le parti, ma non può avere rilevanza nei confronti degli enti previdenziali "ai fini dell'integrazione della 7 fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di reversibilità prevista dall'art. 9″. Nè può essere utilmente invocata in contrario, caso di specie, come la ricorrente fa nella memo- nel ria, la sentenza 17 gennaio 2000, n. 457 di questa Cor- ponendosi in contrasto con la prevalente te, la quale non riconnette comunque il diritto al- giurisprudenza - la pensione di riversibilità alla pattuizione negoziale fra gli ex coniugi di un assegno di divorzio, ma all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati di sussistenza", verificatasi prima della mor- te dell'altro coniuge, da dimostrarsi dall'istante nel giudizio instaurato per ottenere la pensione. Non pertinente, viceversa, è il riferimento nel secondo motivo del ricorso alla sentenza n. 286 del 1987 della Corte costituzionale, che riguarda i coniugi separati e non quelli divorziati, fra i quali non esi- ste più rapporto di coniugio. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001, nella came- 8 ra di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Vincenzo Baldassarre к Влажне CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLERS LU Passinetti 2.9 MAR. 2001 I IL CANCELLIERE D , O #1 L L O Mine" held A B S S I A D T , A 0 T A 1 S S . E O T P P 3 S R 3 I M A I 5 N W A G . O D _ N * E A N T D E N S E S G E G * _ 9