Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2001, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
7 7 9 7 Reg. Gen. N. 2753/2000 UD. 16.03.2001 REPUBBLICA ITALIAN NOME DE POP LA CORTE SUPREMA№ DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C M 17884 Dott. Rafaele CORONA Presidente Rep 2862 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere 3000 ha pronunciato la seguente por duit 8 GTU. 2001 SENTENZA Sul ricorso n. 2753/2000 proposto Oggetto: Sospensione da esecuzione. DI GI RO, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Faà di Bruno n. 52, presso lo studio dell'Avv. Patricia Mosche- CANCELLERIA se, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Colella come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
SI EL e PU AT MARIA. INTIMATI 1 481/01 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1069/99 del 03.08.1999 / 28.09.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Giuseppe Colella. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19.08.1996, ET Di GI propo- neva opposizione, ex art. 669 septies, 3° comma, c.p.c., avver- so l'ordinanza emessa in data 26.07.1996 dal ET di Avel- lino con la quale era stata rigettata la sua richiesta di sospen- sione dell'esecuzione del provvedimento di reintegra nel pos- sesso a favore dei coniugi EL RS e AT RI PU, con condanna di esso Di GI alle spese di lite. Di- sposta la comparizione delle parti e notificato il ricorso con il relativo decreto, poiché i coniugi RS-PU non si erano costituiti, il ET rilevato che l'opposizione erroneamente era stato proposta con ricorso anziché con citazione, ordinava la rinnovazione dell'atto e della sua notificazione. Si costituivano, quindi, i convenuti coniugi RS-PU che chiedevano il rigetto della domanda. Istruita la causa, il ET rigettava la domanda del Di GI, il quale proponeva appello deducendo che erroneamente il 2 primo giudice aveva ritenuto che oggetto dell'opposizione era l'ordinanza del 26.07.1996, anziché quella del 23.11.1996. Ec- cepiva, altresì, l'estinzione del giudizio, già formulata in primo grado, per inosservanza del termine perentorio fissato dal giu- dice per la rinnovazione della notificazione dell'atto introdutti- vo del giudizio. Chiedeva, infine, l'accoglimento di tutte le istanze, anche istruttorie, proposte. Con sentenza n. 1069/99 del 03.08.1999 / 28.09.1999, il Tribunale di Avellino rigettava l'appello, osservando che cor- rettamente il ET aveva ritenuto che il provvedimento og- getto dell'opposizione ex art. 669 septies c.p.c. era l'ordinanza del 20.07.1996 e non quella del 23.11.1996, poiché il ricorso era stato presentato il 19.08.1996 e non poteva riguardare un'ordinanza successiva non ancora emessa. Riteneva poi il Tribunale che non ricorreva l'ipotesi dell'estinzione del giudizio di primo grado per inosservanza del termine per la rinnovazio- ne della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio perché effettuata tempestivamente. Infine rigettava ogni altra censura perché generica e priva di specificità. A Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ET Di GI, deducendo un solo generico motivo, illustrato da memoria depositata fuori temine. Gli intimati coniugi RS-PU non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Preliminarmente osserva la Corte che deve essere accolta la richiesta del P.G. di inammissibilità del ricorso (non solo per genericità ma prima ancora) per violazione del combinato di- sposto degli artt. 325, ultimo comma, e 326 c.p.c., secondo cui il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione della sentenza. Trattasi di termine perentorio, stabilito a pena di decaden- za, insanabile e rilevabile d'ufficio. Risulta, infatti, che il ricorso è stato proposto il 10 gennaio 2000 quando ormai era scaduto il suddetto termine di ses- santa giorni per proporre l'impugnazione, essendo stata noti- ficata la sentenza in data 9 novembre 1999 al Di GI ET presso il domicilio (Via Tripoli n. 5 Avellino) del suo procurato- re costituito (Avv. Giuseppe Colella). Al riguardo va precisato che è giurisprudenza di questa Corte che ai fini della decorrenza del termine breve per l' im- pugnazione, la notificazione della sentenza effettuata, come nel caso specifico, in forma non esecutiva alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla noti- ficazione al procuratore stesso, ai sensi dell'art. 170 e 285 M c.p.c., perché entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a cono- scenza della persona professionalmente qualificata a vagliare tecnicamente la convenienza e l'opportunità della proposizione 4 del gravame (cfr. ex plurimis: Cass. 18.8.1998 n. 8143; 22.6. 1994 n. 5998; 23.5.1992 n. 6186; 15.3.1990 n. 2121). Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi- le. Non si deve provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono costituiti.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 16 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elefante лети IL CANCELLITAR 01 LO, LA XI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 8 GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 22.8. 11 serie 4 al n. 40373 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 40000 280'000 1097 12974 4567 20,65 8067 19,00 151, IX 5