Sentenza 3 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10543 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZ11.05430543/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ili i Si ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 18377/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23557 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 27/02/03 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ** ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: TT MA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE LIBIA 58, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FERRI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 22169/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/07/00 - R.G. N. 33119/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale2003 udienza del 27/02/03 dal 1262 CAPITANIO;
-1- udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Giovanni D'ANGELO che ha concluso per del ricorso. -2- OT RI
contro
Ministero dell'Interno SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15 maggio 1993 RI OT conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno davanti al PR di Rieti chiedendo che venisse riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, sussistendone i requisiti ex art. 1 della legge n. 18 del 1980. Dopo aver disposta consulenza tecnica e dopo avere sentito a chiarimenti il nominato consulente all'udienza del 25 settembre 1996, il PR adito con sentenza in data 9 ottobre 1996 dichiarava sussistente dal punto di vista sanitario il diritto della OT all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° ottobre 1992. Con sentenza in data 25 febbraio 2000 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno,in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento facendolo, però, decorrere dal 1° aprile 1994, sul presupposto che il PR, nel condividere il parere del c.t.u., fosse incorso in un errore materiale con il disposto anticipo della decorrenza del diritto al 1° ottobre 1992 anziché al 1° aprile 1994. RI OT ricorre per cassazione con unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso RI OT si duole che il Tribunale, con insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, abbia fatto decorrere il diritto all'indennità di accompagnamento dal 10 aprile 1994 anziché dal 1° ottobre 1992, in quanto non aveva considerato che la decorrenza del diritto fissata dal PR era in sintonia con i chiarimenti forniti dal nominato c.t.u., il quale all'udienza 25 settembre 1996 aveva evidenziato che in data 13 ottobre 1992 la ricorrente aveva subito l'amputazione dell'arto inferiore sinistro e che, pertanto, a tale data la medesima doveva considerarsi meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento. 1 Il ricorso è fondato. Va, intanto premesso che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande e delle deduzioni dei soggetti del processo comporta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al giudizio di legittimità, non è applicabile quando l'interpretazione determina un vizio in procedendo, poiché in tal caso questa Corte diventa anche giudice del fatto. (v. Cass. 9 aprile 1984 n. 2287 ). Nella specie sotto l'apparente vizio di motivazione la ricorrente ha denunciato l'error in procedendo in cui era caduto il Tribunale nel ritenere che il PR fosse incorso in un fatto materiale errore di calcolo da correggere in sede di impugnazione, che lo esonerasse dall'esaminare nel merito l'appello. La Corte, quindi, deve esaminare il ricorso con i riferimenti ai necessari accertamenti in fatto. La sentenza impugnata appare erroneamente e illogicamente motivata in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere l'appello del Ministero, avendo il PR con la sentenza impugnata del 9 ottobre 1996 affermato non già di condividere il parere del consulente tecnico d'ufficio in ordine alla inabilità totale della OT, ma soltanto in ordine alla decorrenza della indennità di accompagnamento, implicitamente desunta (con del pari implicita motivazione ) dai chiarimenti offerti dal c.t.u. all'udienza del 25 settembre 1996. A tale udienza, infatti, il c.t.u. ebbe a riferire che alla data del 13 ottobre 1996 la OT ebbe a subire l'amputazione della gamba ( e, quindi, una grave infermità che poteva influire sulla possibilità di deambulare autonomamente ). Perciò la sentenza del Tribunale appare illogicamente ed erroneamente motivata in ordine all'affermata sussistenza dell'errore cacto materiale In accoglimento, pertanto, del proposto ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila. 2
P.Q.M.
LA Corte accoglie il ricorso.LAC Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche, per Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Matale Capitanis IL CANCELLIERE чамс Depositato in Cancelleria 3 LUG. 2003 Aoggi, IL CANCELLIERE сам 3 le spese del presente giudizio, alla Il Presidente про катан