Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
L'impossibilità di notificazione al domicilio eletto non determina la necessità di notificare mediante consegna di copia al difensore se, contestualmente all'elezione, l'imputato ha dichiarato la propria residenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2008, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3928
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 024807/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO EG MU N. IL 20/12/1975;
avverso SENTENZA del 06/05/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che chiede l'annullamento della sentenza di primo e secondo grado con rinvio al giudice di primo grado;
udito l'avv. Lamonica Giovanni del Foro di Padova, che si riporta al ricorso, insiste per l'accoglimento e si associa alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
1. FO EG AM ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 6 maggio 2008, che aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Padova per i delitti di sequestro di persona e lesioni volontarie in danno della convivente Blessing Iyoha.
Propone sostanzialmente due motivi di impugnazione:
a) violazione di legge e difetto di motivazione sull'eccezione (rigettata dalla corte territoriale) di nullità della sentenza di primo grado. Il decreto di citazione era stato infatti notificato presso un difensore di ufficio, per l'inidoneità del difensore di fiducia OU UH, non abilitato all'esercizio della professione di avvocato in Italia, presso lo studio del quale tuttavia era stato validamente eletto domicilio;
non era stato però possibile effettuare la notificazione presso quel domicilio, avendo frattanto lo UH trasferito il suo studio in altro luogo ignoto;
era stato allora nominato un difensore d'ufficio, presso il quale il decreto di citazione era stato notificato, nonostante l'imputato avesse dichiarato la sua residenza in Padova. Ad avviso del ricorrente tale modus procedendi aveva gravemente pregiudicato il suo diritto di difesa, perché gli aveva impedito di avere notizia del processo, e ciò aveva determinato la nullità non solo del giudizio di primo grado, ma anche di quello di appello, avendo la sentenza impugnata disatteso l'eccezione con l'enunciazione meramente assertiva che l'elezione di domicilio prevale sulla dichiarazione di domicilio, di modo che legittimamente la notificazione del decreto di citazione era stata effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, nell'impossibilità di utilizzare allo scopo il domicilio eletto;
b) contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per essere stata fondata la condanna sulla testimonianza del carabiniere IA, che aveva riferito de relato circostanze riferitegli dalla parte lesa e non verbalizzate, sebbene tanto il Tribunale di Padova che la Corte territoriale le avessero ritenute inutilizzabili.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta infatti dagli atti, cui la Corte ha fatto legittimo accesso per la necessità di verificare la fondatezza dell'eccezione processuale proposta, che l'imputato, all'atto della sua identificazione da parte dei carabinieri di Padova, aveva nominato difensore di fiducia il OU UH - che non era abilitato all'esercizio dell'avvocatura in Italia - eleggendo domicilio presso di lui, ma dichiarando altresì di essere residente in [...], interno 27.
Se pertanto la nomina a difensore di fiducia dello UH non poteva avere effetti di sorta, perfettamente legittima era invece l'elezione di domicilio presso di lui.
Tuttavia la notificazione del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Padova non era stata possibile, perché frattanto lo UH si era trasferito altrove.
La notificazione avrebbe dovuto allora essere effettuata presso la residenza dichiarata dall'imputato.
Era stato invece nominato un difensore d'ufficio, al quale il decreto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. La stessa corte di appello di Venezia aveva ritenuto per certo che l'imputato non aveva avuto conoscenza alcuna del procedimento pendente a suo carico, ne' tantomeno della sua citazione a giudizio, come aveva affermato nell'ordinanza con cui aveva rimesso in termini l'FO EG per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado;
contraddittoriamente invece con la sentenza impugnata, smentendo se stessa, aveva affermato che legittimamente era stato nominato un difensore di ufficio, per la ragione che quello nominato di fiducia non era abilitato a svolgere in Italia la professione di avvocato, ed altrettanto legittimamente il decreto di citazione era stato notificato presso il predetto difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, attesa l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ad avviso della corte territoriale prevale sul domicilio dichiarato, in buona sostanza azzerandolo. L'assunto è errato.
Infatti già con la sentenza n. 41280 del 17 ottobre 2006, le Sezioni Unite di questa Corte avevano negato la prevalenza dell'elezione di domicilio sulla dichiarazione di residenza o dimora, osservando che l'una e l'altra hanno pari rango e che l'imputato ha diritto di scelta tra le due alternative, inverando entrambe ipotesi di manifestazione di volontà finalizzate alla produzione di precisi effetti giuridici, di modo che se è inequivoca la direzione della volontà, la manifestazione effettuata per ultima è quella che identifica il criterio di scelta delle modalità delle notificazioni. Il principio è stato sostanzialmente ribadito e puntualizzato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 19602 del 27 marzo 2008, Micciullo, ancorché in fattispecie parzialmente difforme. Dalla sostanziale equiparazione dell'elezione di domicilio alla dichiarazione di domicilio deve trarsi l'implicazione che venuta meno l'utilizzabilità del domicilio eletto, resta la validità ed efficacia della dichiarazione di residenza, ove devono essere effettuate le notificazioni.
Pertanto nel caso di specie, rivelatasi inutilizzabile l'elezione di domicilio, doveva tenersi conto della dichiarazione di residenza, di modo che la notificazione del decreto di citazione che non era stato possibile effettuare presso lo UH, trasferitosi altrove, avrebbe dovuto essere tentata presso il luogo di residenza dichiarato, ed ove neppure in tal caso il tentativo avesse avuto esito, ai sensi dell'art. 159 c.p.p. dovevano essere disposte nuove ricerche dell'imputato e se del caso si sarebbe dovuto provvedere all'emissione del decreto di irreperibilità ed alla notificazione a difensore d'ufficio appositamente nominato. Ribadito che, come s'è già detto, l'imputato non aveva avuto conoscenza alcuna, neppure indiretta, del processo di primo grado, è agevole rilevare che l'illegittimità della procedura seguita per le notificazioni ha comportato l'assoluto pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, il che vizia irrimediabilmente il processo di primo grado, e conseguentemente anche di quello di secondo grado, vizio cui consegue la nullità assoluta. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio unitamente alla sentenza del Tribunale di Padova del 12 gennaio 2006. Va disposta la trasmissione degli atti a quest'ultimo Tribunale per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza 12.1.2006 del Tribunale di Padova e dispone la trasmissione degli atti a quest'ultimo Tribunale per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009