CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 44842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44842 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del Tribunale del Riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. NT IA, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Catanzaro, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 13 febbraio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 15). La motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza di indizi di reità attestanti la messa a disposizione ed il contributo concreto prestato dal IA in favore della consorteria. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44842 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/09/2023 Il Tribunale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni generiche ed inconsistenti del collaboratore di giustizia SC FA e sulle conversazioni intercettate attestanti il coinvolgimento del ricorrente nei reati fine di cui ai capi 15 e 16 senza tenere conto degli elementi forniti dalla difesa. Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SC FA, con particolare riguardo ai requisiti di precisione e completezza del narrato. Le conversazioni intercettate sarebbero prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza con conseguente inidoneità a riscontrare ab externo le dichiarazioni del FA e, a giudizio della difesa, dimostrerebbero, che il IA aveva interrotto i rapporti con il fratello ed era dedito ad una stabile attività lavorativa. Dalla lettura delle conversazioni intercettate non emergerebbe alcun contatto tra il ricorrente e soggetti affiliati alla cosca FA-Marincola, alcuna attività del IA in favore di tale clan e nessun accrescimento economico da parte del ricorrente. I giudici del riesame avrebbero ignorato le dichiarazioni rese dal collaboratore Cicciù in ordine alla dissociazione del IA dal contesto criminale oggetto di indagine, le dichiarazioni rese dal collaboratore SC FA attestanti un forte litigio intercorso tra i fratelli IA in ordine alla gestione del pescato ed il mancato coinvolgimento del ricorrente nei processi Stige e Karmisa Bis. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea interpretazione dell'art. 629 cod. pen., omessa e erronea valutazione delle intercettazioni nonché manifesta illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in relazione al reato di cui al capo 16). Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto l'insussistenza di indizi in ordine al reato di estorsione, segnalando che il ricorrente, senza prospettare alcuna minaccia, si sarebbe limitato ad invitare la persona offesa Alterino Cataldo, al rispetto dei pregressi accordi commerciali in considerazione degli esborsi affrontati dal IA per le imbarcazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di pesca 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 41t6-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso e dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine agli elementi indiziari fondanti la decisione, i giudici del riesame si sarebbero limitati a desumere la 2 sussistenza dell'aggravante dal contesto territoriale in spregio dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.1. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 4 a 21 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame, con argomentazioni che riprendono le argomentazioni dal primo giudice come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia SC FA in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità ed al riscontro fornito dalle conversazioni intercettate e dalla dichiarazioni rese dal pescatore NI Carelli, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02). La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon uso del principio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore dì prova e non di mero indizio, pur subordinando il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro individualizzante non è, pertanto, prova autonoma, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. «debole» costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore comporta. 2.2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza 3 confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. 3.1. Deve essere, preliminarmente, ribadito che con il ricorso per cassazione è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione alla commissione delle fattispecie rubricate ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito. 3.2. Il Tribunale è pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità (vedi pagg. da 21 a 23 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale -tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini- ha spiegato con iter argomentativo sintetico ma correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico del GL, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi del contestato reato di estorsione. 4 La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio ed, in particolare delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.3. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza e gravità del materiale indiziario, improntando la propria valutazione a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su considerazioni generiche ed astratte, abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario. 4. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico, il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze indiziarie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Il compendio indiziario correttamente riportato nell'ordinanza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa in considerazione del fatto che le condotte del ricorrente erano fortemente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso oggetto di scrutinio e finalizzate a rafforzarne il potere criminale sul territorio (vedi pag. 23 dell'ordinanza impugnata). I giudici di merito hanno, in particolare, fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una 5 organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. In conclusione, la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento degli indizi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV AL, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATI-0 1. NT IA, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 2 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Catanzaro, ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in data 13 febbraio 2023, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 15). La motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza di indizi di reità attestanti la messa a disposizione ed il contributo concreto prestato dal IA in favore della consorteria. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44842 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 14/09/2023 Il Tribunale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni generiche ed inconsistenti del collaboratore di giustizia SC FA e sulle conversazioni intercettate attestanti il coinvolgimento del ricorrente nei reati fine di cui ai capi 15 e 16 senza tenere conto degli elementi forniti dalla difesa. Il Tribunale avrebbe omesso il necessario vaglio dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SC FA, con particolare riguardo ai requisiti di precisione e completezza del narrato. Le conversazioni intercettate sarebbero prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza con conseguente inidoneità a riscontrare ab externo le dichiarazioni del FA e, a giudizio della difesa, dimostrerebbero, che il IA aveva interrotto i rapporti con il fratello ed era dedito ad una stabile attività lavorativa. Dalla lettura delle conversazioni intercettate non emergerebbe alcun contatto tra il ricorrente e soggetti affiliati alla cosca FA-Marincola, alcuna attività del IA in favore di tale clan e nessun accrescimento economico da parte del ricorrente. I giudici del riesame avrebbero ignorato le dichiarazioni rese dal collaboratore Cicciù in ordine alla dissociazione del IA dal contesto criminale oggetto di indagine, le dichiarazioni rese dal collaboratore SC FA attestanti un forte litigio intercorso tra i fratelli IA in ordine alla gestione del pescato ed il mancato coinvolgimento del ricorrente nei processi Stige e Karmisa Bis. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea interpretazione dell'art. 629 cod. pen., omessa e erronea valutazione delle intercettazioni nonché manifesta illogicità di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reità in relazione al reato di cui al capo 16). Il Tribunale avrebbe ignorato le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto l'insussistenza di indizi in ordine al reato di estorsione, segnalando che il ricorrente, senza prospettare alcuna minaccia, si sarebbe limitato ad invitare la persona offesa Alterino Cataldo, al rispetto dei pregressi accordi commerciali in considerazione degli esborsi affrontati dal IA per le imbarcazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di pesca 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 41t6-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso e dell'agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine agli elementi indiziari fondanti la decisione, i giudici del riesame si sarebbero limitati a desumere la 2 sussistenza dell'aggravante dal contesto territoriale in spregio dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.1. La complessiva ricostruzione dei giudici del riesame, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pagg. da 4 a 21 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame, con argomentazioni che riprendono le argomentazioni dal primo giudice come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno, motivato adeguatamente in ordine alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia SC FA in base ai criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e spontaneità nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità ed al riscontro fornito dalle conversazioni intercettate e dalla dichiarazioni rese dal pescatore NI Carelli, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamente individuati da questa Corte in materia di valutazione della attendibilità delle chiamate di correità (fra tante, Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Salzano, Rv. 274149 - 02). La Corte territoriale ha fatto, quindi, buon uso del principio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce alla chiamata del correo valore dì prova e non di mero indizio, pur subordinando il giudizio di attendibilità della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro individualizzante non è, pertanto, prova autonoma, bensì elemento che attribuisce valore definitivo ad una prova c.d. «debole» costituita dalla sola chiamata di correità che tanto più è diretta e precisa tanto minori rischi di errore comporta. 2.2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza 3 confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. 3.1. Deve essere, preliminarmente, ribadito che con il ricorso per cassazione è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il decidente ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 e da ultimo Sez. 5, n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Vallepiano, non massimata) così da rendere manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, n. 35181, del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; da ultimo Sez. 1, n. 3019 del 27/09/2022, dep. 2023, Cremona, non massimata). La valutazione dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata (vedi Sez. 2, n. 6414 del 23/11/2022, dep. 2023, Pitasi, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente non ha rappresentato la divergenza tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate, ma si è limitato a obiettare circa l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione alla commissione delle fattispecie rubricate ed a proporre una visione alternativa alla realtà posta alla base della decisione impugnata, sicché devono ritenersi non consentite le censure sviluppate nel motivo di ricorso stante l'assenza di travisamento del contenuto delle intercettazioni da parte dei giudici di merito. 3.2. Il Tribunale è pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze indiziarie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità (vedi pagg. da 21 a 23 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale -tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini- ha spiegato con iter argomentativo sintetico ma correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali dovevano ritenersi integrati a carico del GL, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi del contestato reato di estorsione. 4 La motivazione oggetto di ricorso contiene, pertanto, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio ed, in particolare delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini;
non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. 3.3. Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza e gravità del materiale indiziario, improntando la propria valutazione a una logica parcellizzata, caratterizzata dall'analisi dei singoli elementi in maniera del tutto avulsa dal contesto, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati nell'ordinanza impugnata. La spiegazione alternativa indicata in ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su considerazioni generiche ed astratte, abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio indiziario. 4. Il terzo motivo di ricorso è generico ed aspecifico, il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze indiziarie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Il compendio indiziario correttamente riportato nell'ordinanza impugnata, in mancanza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza, ha correttamente indotto i giudici di merito ad affermare, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il duplice profilo del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa in considerazione del fatto che le condotte del ricorrente erano fortemente evocative della particolare forza intimidatrice del sodalizio di stampo mafioso oggetto di scrutinio e finalizzate a rafforzarne il potere criminale sul territorio (vedi pag. 23 dell'ordinanza impugnata). I giudici di merito hanno, in particolare, fatto corretto uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen., risponde, nello stigmatizzare un metodo e non un fatto, alla avvertita esigenza di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo tutte le volte in cui l'evocazione della contiguità ad una 5 organizzazione mafiosa pone la vittima in una condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella solitamente derivata dalla condizione di vittima di estorsione (Sez. 2, n. 19245 del 30/3/2017, Rv. 269938), dovendo il giudice limitarsi a controllare che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune. La circostanza aggravante in esame ha, infatti, la funzione di reprimere il «metodo delinquenziale mafioso» ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta, che devono evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. E' configurabile, quindi, l'aggravante laddove la condotta delittuosa sia stata, come nel caso di specie, funzionale a creare nella vittima la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppo mafioso. In conclusione, la motivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento degli indizi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14 settembre 2023.