Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25764
CASS
Sentenza 14 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 18 aprile 2023, con la quale è stato rigettato il ricorso di una società avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La società ricorrente contestava la responsabilità per un illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001, sostenendo che la motivazione della Corte d'Appello fosse insufficiente e che le sentenze di patteggiamento dei coimputati non potessero costituire prova della responsabilità dell'ente. Inoltre, la difesa sollevava questioni di legittimità costituzionale riguardo alla disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi, ritenendola irragionevole e in contrasto con i principi costituzionali.

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso. In merito al primo, ha affermato che le sentenze di patteggiamento possono essere utilizzate come prova della responsabilità dell'ente, in quanto rappresentano un accertamento penale. Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale, la Corte ha ribadito che la disciplina della prescrizione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 è giustificata dalla natura dell'illecito amministrativo e non viola i principi di ragionevole durata del processo. La decisione si fonda su un'interpretazione consolidata della giurisprudenza, che distingue tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa dell'ente, giustificando così un regime di prescrizione differente.

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Massime1

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).

Commentari4

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    https://www.iusinitinere.it/

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  • 2La Corte di Cassazione conferma la compatibilità del regime di prescrizione in materia di responsabilità degli enti con la Costituzione
    Enrica Oberto · https://www.iusinitinere.it/

  • 327 Giugno 2023 - IUS In Itinere
    https://www.iusinitinere.it/ · 27 giugno 2023

  • 4La “speciale” prescrizione prevista per l’ente
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 23 giugno 2023

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25764 del 14 giugno 2023, ha confermato la legittimità della disciplina prevista dall'art. 22 D.Lgs. 231/2001 in materia di prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente a seguito della realizzazione di uno dei reati presupposto. La Cassazione ha infatti ritenuto integralmente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 22 del D.Lgs. 231/2001 per contrasto con gli artt. 3, 24 co. 2 e 111 Cost., in ragione della irragionevolezza della differente disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti amministrativi degli enti rispetto alla disciplina “ordinaria” prevista per i reati commessi dalle persone fisiche. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2023, n. 25764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25764
Data del deposito : 14 giugno 2023

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