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Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2023, n. 36796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36796 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA IU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 10 febbraio 2022 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IU CA, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto US RA responsabile dei reati di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale, per aver concorso con US SS (amministratore di fatto della NI s.c. a r.I., separatamente giudicato), nell'occultamento dei libri contabili e nella causazione, attraverso operazioni dolose, del fallimento della predetta società, da ricondurre, secondo la prospettazione accusatoria, alla sostanziale spoliazione dell'intero patrimonio Penale Sent. Sez. 5 Num. 36796 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/06/2023 della fallita, conseguente alla cessione, senza corrispettivo, ad una new-co costituita ad hoc, la Arch in Project s.r.l. (sostanzialmente riconducibile allo stesso SS), dell'intero portafoglio clienti, del know-how e dell'accredito presso fornitori e istituti bancari. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso lo RA, articolando sette motivi d'impugnazione, il primo formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale e tutti gli altri in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo deduce che la sentenza di primo grado sarebbe stata deliberata, in violazione violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., da un collegio diverso rispetto quello che aveva, nel corso dell'istruttoria, assunto le prove in dibattimento. 2.2. Il secondo attiene al profilo della ritenuta responsabilità del ricorrente nel reato di bancarotta impropria e deduce l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma applicata e la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale. Premette la difesa che il ricorrente sarebbe stato condannato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta da operazioni dolose. Reato essenzialmente strutturato intorno alla risoluzione contrattuale di un pregresso contratto di appalto intercorso tra la fallita e la società cooperativa Edificatrice La TR e alla successiva asserita cessione del patrimonio della fallita alla Arch in Project. Ebbene, preliminarmente, la Corte territoriale non avrebbe spiegato in che modo il ricorrente, pacificamente estraneo alle vicende societarie della NI, avrebbe potuto incidere sull'operazione economica oggetto di contestazione, né quali fossero gli elementi da quali dedurre l'ipotizzato collegamento tra la risoluzione del contratto di appalto e l'ipotizzata cessione, tanto più alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra la nascita della Arch in Project (avvenuta nel giugno 2012) e la successiva stipula del contratto di appalto tra quest'ultima e la TI La TR (avvenuta nel maggio 2013). Peraltro, l'assunto accusatorio si baserebbe su un presupposto del tutto indimostrato, ossia il passaggio della totalità dei beni aziendali della Edil costruzioni all'Arch in Project, laddove, da un canto, il portafoglio clienti era costituito unicamente dal contratto con la cooperativa, già risolto al momento dell'ingresso del ricorrente;
dall'altro, non sarebbe stato spiegato né in che modo la Arch in Project si sarebbe servita dei know how della NI, né in che termini la stessa Edilcostruzione sarebbe stata ritenuta affidabile da fornitori e istituti di credito. 2 La Corte territoriale, poi, avrebbe ritenuto che la Arch in Project si sarebbe servita della dotazione strumentale della Edil costruzioni deducendo tale dato dal rinvenimento nella sede della prima delle chiavi di un automezzo della seconda. Tale deduzione sarebbe manifestamente illogica in quanto fondata su un dato privo di forza inferenziale: da una canto, infatti, il locale (ove era stata rinvenuta la chiave), di proprietà della TI La TR, era stato in precedenza utilizzato dalla Edilcostruzione e, dall'altro, la chiave era riferita ad un automezzo in leasing che apparteneva alla Iveco finanziaria ed era rientrato nella disponibilità di quest'ultima. Ugualmente illogica sarebbe, poi, la ritenuta irrilevanza della conoscenza da parte del ricorrente delle ragioni della risoluzione del contratto, dal momento che proprio quello sarebbe stato, secondo l'ipotesi accusatoria, il nucleo dell'operazione dolosa e la particolare veste di concorrente extraneus assunta dallo RA all'interno della complessiva operazione avrebbe, invece, imposto di argomentare specificamente in ordine alla piena consapevolezza di quest'ultimo 2.3. Il terzo motivo attiene al reato di bancarotta fraudolenta documentale e deduce l'insussistenza del necessario requisito soggettivo che, in termini di dolo specifico, deve caratterizzare la fattispecie. Sostiene la difesa che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad asserire che il ricorrente, pur a conoscenza del fallimento della NI, avrebbe detenuto, senza giustificazione, parte delle scritture contabili presso il proprio studio. Ciò, tuttavia, secondo la difesa, non sarebbe elemento sufficiente per dedurre che egli avesse inteso occultare i predetti documenti. Tanto più alla luce della riconosciuta inutilità, ai fini della ricostruzione del passivo societario, della documentazione detenuta. 2.4. Il quarto attiene al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma 1, cod. pen., esclusa dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto della essenzialità del contributo offerto dal ricorrente, laddove la prosecuzione dei lavori da parte della Arch in Project non avrebbe in alcun modo potuto consentire di nascondere l'insolvenza della NI. 2.5. Il quinto censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 219 I. fall., esclusa dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, senza considerare che il ricorrente avrebbe pagato parte dei debiti della fallita e che la mancanza delle scritture contabili, ritenuta preclusiva per il riconoscimento della attenuante in parola, sarebbe, essa stessa, elemento sufficiente per fondare l'invocata diminuente in assenza della prova certa di un danno. 2.6. Il sesto censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, erroneamente escluse, secondo la difesa, sull'illogico presupposto che 3 p-, la collaborazione offerta dall'imputato al momento della perquisizione, elemento invocato dalla difesa a sostegno della richiesta, sarebbe avvenuta solo all'esito di specifica richiesta da parte della polizia giudiziaria. 2.7. Il settimo, in ultimo, attiene alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie e deduce la genericità della motivazione offerta dalla Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, sanzionando con la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. la violazione della suddetta regola. Cosicché, nell'ipotesi in cui nel corso dell'iter processuale sia mutata la composizione del giudice, è necessario procedere, in applicazione dei principi generali del contraddittorio, della parità delle parti e dell'immutabilità del giudice, alla rinnovazione integrale dell'intera attività dibattimentale fino a quel momento svolta. La rinnovazione dell'attività dibattimentale compiuta può consistere nella integrale ripetizione dell'intera sequenza procedimentale (dalla dichiarazione di apertura del dibattimento alla successiva assunzione delle prove) o nella lettura (o semplice indicazione) dei verbali istruttori (ex art. 511 cod. proc. pen.). In questo caso, tuttavia, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, diviene essenziale il consenso dell'imputato, nel cui interesse è dettata la disciplina ed a cui, quindi, è demandata la facoltà di autorizzare la deroga. La legge non fornisce indicazioni circa la forma nella quale deve essere manifestato il consenso e, nel silenzio normativo, deve ritenersi legittima non solo la forma espressa, ma anche quella tacita o implicita o per facta concludentia (Sez. 3, n. 17692 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275172; (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 273005) Ciò premesso, dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione, emerge che, effettivamente, all'udienza del 31 ottobre 2018, mutata la composizione del collegio, le parti hanno prestato il loro consenso "al cambio nella composizione del collegio". Ciò, se anche non dovesse ritenersi esplicito consenso alla rinnovazione, sarebbe, all'evidenza, un comportamento chiaramente concludente, atteso che risulta ben chiaro e definito l'oggetto sul quale vi è stata manifestazione di assenso dell'imputato: non già il mutamento della composizione del collegio (sottratto alla disponibilità della parte), ma l'esercizio delle conseguenti facoltà in termini di rinnovazione dell'istruttoria. 4 In ogni caso, alla precedente udienza del 18 aprile 2018, l'avv. Di Lorenzo, difensore dell'imputato, in previsione del prossimo mutamento della composizione del collegio, ha esplicitamente prestato, in via preventiva, il consenso alla utilizzabilità degli atti già assunti. E tanto dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 2. I motivi afferenti alla responsabilità per i reati di bancarotta sono ugualmente inammissibili in quanto, articolati in fatto, si limitano a prospettare solo una diversa ricostruzione del materiale probatorio valutato dai giudici di merito. Al ricorrente è contestato di aver concorso nella causazione del fallimento della NI e di aver sottratto ed occultato le relative scritture contabili. In linea generale, il reato di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 223 I. fall. è un reato a forma libera ed è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge e strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.). Una sorta di bancarotta "preterintenzionale", dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l'evento dipendente da una condotta volontaria intrinsecamente idonea alla causazione dell'evento, accettato nella sua dimensione anche solo potenziale ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 5 ru 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). Ebbene, la Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti offrendo una motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati. Secondo la ricostruzione offerta, lo RA avrebbe attivamente partecipato alla realizzazione di una complessa operazione articolata in una molteplicità degli atti, tutti funzionali alla radicale spoliazione della NI e, conseguentemente, alla causazione del suo (inevitabile) fallimento. Nella sua struttura essenziale, secondo la ricostruzione offerta, l'operazione si è articolata nella creazione di una nuova realtà societaria (la Arch in Project), nella successiva risoluzione contrattuale dei rapporti tra la NI e la committente TI Edificatrice La TR, nella conseguente stipula di un nuovo e parallelo contratto di appalto tra quest'ultima e la Arch in Project, nella cessione - informale e senza contropartita - alla Arch in Project dei beni strumentali e immateriali della fallita, nel subentro della prima nei rapporti contrattuali della seconda e nel connesso sfruttamento - a vantaggio della nuova realtà societaria - dei rapporti obbligatori esistenti in capo alla fallita. In questo contesto, il contributo materiale riconducibile allo RA è stato individuato non solo nella stipula di un nuovo contratto di appalto con la Coop. Edificatrice La TR, originaria committente della fallita, ma anche nell'originaria precostituzione di una nuova e diversa realtà societaria (la Arch in Project), sostanzialmente riconducibile allo stesso SS;
nell'utilizzazione, senza alcun corrispettivo, di tutti i beni strumentali e immateriali della fallita e dei relativi rapporti contrattuali;
nella conservazione, in ultimo, della documentazione contabile della fallita. E, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la ricostruzione offerta poggia su una pluralità di elementi logici e coerenti tra loro, analiticamente evidenziati nel corpo della motivazione: la tempistica della costituzione della società da utilizzare nella realizzazione dell'operazione (lo RA avrebbe acquisito le quote della Arch in Project meno di un anno prima del suo subentro nella posizione della fallita); la natura stessa di tale società (senza addetti e senza mezzi propri) e la natura meramente formale dell'organo amministrativo (sostanzialmente gestito dal SS e dallo RA); la conservazione della documentazione contabile della fallita all'interno dello studio di quest'ultimo; l'utilizzo da parte della Arch in Project dell'intera dotazione strumentale, dell'avviamento, del know-how e anche di alcuni rapporti contrattuali della fallita, senza contropartita alcuna (circostanza questa desunta non solo dal rinvenimento, nella sede della Arch in Project, delle chiavi di un automezzo della 6 'fly\ NI, ma, logicamente, dall'assenza di una dotazione propria da parte della Arch in Project e dalle stesse dichiarazioni del sub-appaltatore Vinciguerra). Sotto il profilo psicologico, poi, la Corte ha dato conto delle qualità personali RA (consulente del lavoro e, quindi, esperto delle dinamiche imprenditoriali), dell'oggettiva rilevanza dell'appalto in corso con la TI La TR;
della sostanziale sottrazione, senza contropartita alcuna, della totalità dei beni della fallita (per come in precedenza evidenziato); dell'attribuzione (ad opera dello stesso RA) delle funzioni gestorie della nuova società a soggetto vicino al SS (circostanza indicativa della piena consapevolezza dell'intero disegno); della conservazione, in ultimo, della documentazione contabile della fallita. E tale ultima circostanza appare evidentemente sintomatica anche della consapevole partecipazione del ricorrente alla contestata sottrazione della contabilità. La documentazione, infatti, fu spedita allo RA il 19 luglio 2013, dopo la dichiarazione di fallimento della NI (avvenuta il 5 giugno 2013), e da lui detenuta fino al febbraio del 2014, allorché fu rinvenuta nel suo studio dalla Guardia di Finanza. E tanto, alla luce di tutti gli elementi in precedenza evidenziati, dà conto della consapevolezza da parte dello RA dell'intero disegno criminoso. A fronte di ciò, le censure prospettate (nei termini in precedenza evidenziati) si risolvono solo in una rivalutazione dei dati probatori acquisiti. Una rivalutazione che, postulando apprezzamenti di fatto, è riservata al giudice del merito ed è preclusa in sede di legittimità. 3. Residuano le censure relative alle invocate attenuanti e delle pena accessorie. 3.1. La circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. presuppone, com'è noto, che il contributo offerto dal concorrente sia stato del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). Ebbene, nei termini in cui è stato ricostruito, il contributo offerto dallo RA non solo non è stato marginale, ma, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, ha rappresentato un tassello essenziale nell'economia della complessiva operazione, in quanto, attraverso la costituzione di una nuova e diversa realtà societaria, la stipula di un nuovo contratto di appalto e la conservazione della documentazione contabile ha reso possibile lo svuotamento della NI e, con esso, la realizzazione del comune intento criminoso. 3.2. Quanto alla gliminuenq di cui al terzo comma dell'art. 219 I. fall., effettivamente, la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla 7 considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Rv. 267147). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi evidenziando come, da un canto, "l'assoluta mancanza delle scritture contabili, riferibili al periodo cruciale (2011-2013), non consente di formulare alcun giudizio favorevole sul punto", dall'altro che "l'attività in cui era stata impegnata la società fallita (stando al solo cantiere di Capraia e Limite: realizzazione di sei appartamenti e quattro villette) aveva dimensioni nient'affatto ridotte, sicché l'abbandono incontrollato della NI e l'occultamento delle scritture contabili lasciano presumere seri danni al personale impiegato nella costruzione, ai fornitori e agli acquirenti". E tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura sollevata dal ricorrente. 3.3. E ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla (corretta) esclusione delle attenuanti generiche, attesa l'assenza di elementi positivi favorevolmente valutabili e l'irrilevanza della prospettata collaborazione, intervenuta solo nel corso della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza (che, all'evidenza, avrebbe comunque condotto al rinvenimento della documentazione occultata). 3.4. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo, atteso che la determinazione della durata in misura pari alla pena principale è avvenuta in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce di una valutazione discrezionale insindacabile in questa sede in quanto compiutamente motivata, seppur per relationem. 4. In conclusione, iGicorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il qònigierest,nore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IU CA, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto US RA responsabile dei reati di bancarotta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale, per aver concorso con US SS (amministratore di fatto della NI s.c. a r.I., separatamente giudicato), nell'occultamento dei libri contabili e nella causazione, attraverso operazioni dolose, del fallimento della predetta società, da ricondurre, secondo la prospettazione accusatoria, alla sostanziale spoliazione dell'intero patrimonio Penale Sent. Sez. 5 Num. 36796 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 16/06/2023 della fallita, conseguente alla cessione, senza corrispettivo, ad una new-co costituita ad hoc, la Arch in Project s.r.l. (sostanzialmente riconducibile allo stesso SS), dell'intero portafoglio clienti, del know-how e dell'accredito presso fornitori e istituti bancari. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso lo RA, articolando sette motivi d'impugnazione, il primo formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale e tutti gli altri in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione. 2.1. Il primo deduce che la sentenza di primo grado sarebbe stata deliberata, in violazione violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., da un collegio diverso rispetto quello che aveva, nel corso dell'istruttoria, assunto le prove in dibattimento. 2.2. Il secondo attiene al profilo della ritenuta responsabilità del ricorrente nel reato di bancarotta impropria e deduce l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma applicata e la contraddittorietà della motivazione offerta dalla Corte territoriale. Premette la difesa che il ricorrente sarebbe stato condannato quale concorrente esterno nel reato di bancarotta da operazioni dolose. Reato essenzialmente strutturato intorno alla risoluzione contrattuale di un pregresso contratto di appalto intercorso tra la fallita e la società cooperativa Edificatrice La TR e alla successiva asserita cessione del patrimonio della fallita alla Arch in Project. Ebbene, preliminarmente, la Corte territoriale non avrebbe spiegato in che modo il ricorrente, pacificamente estraneo alle vicende societarie della NI, avrebbe potuto incidere sull'operazione economica oggetto di contestazione, né quali fossero gli elementi da quali dedurre l'ipotizzato collegamento tra la risoluzione del contratto di appalto e l'ipotizzata cessione, tanto più alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra la nascita della Arch in Project (avvenuta nel giugno 2012) e la successiva stipula del contratto di appalto tra quest'ultima e la TI La TR (avvenuta nel maggio 2013). Peraltro, l'assunto accusatorio si baserebbe su un presupposto del tutto indimostrato, ossia il passaggio della totalità dei beni aziendali della Edil costruzioni all'Arch in Project, laddove, da un canto, il portafoglio clienti era costituito unicamente dal contratto con la cooperativa, già risolto al momento dell'ingresso del ricorrente;
dall'altro, non sarebbe stato spiegato né in che modo la Arch in Project si sarebbe servita dei know how della NI, né in che termini la stessa Edilcostruzione sarebbe stata ritenuta affidabile da fornitori e istituti di credito. 2 La Corte territoriale, poi, avrebbe ritenuto che la Arch in Project si sarebbe servita della dotazione strumentale della Edil costruzioni deducendo tale dato dal rinvenimento nella sede della prima delle chiavi di un automezzo della seconda. Tale deduzione sarebbe manifestamente illogica in quanto fondata su un dato privo di forza inferenziale: da una canto, infatti, il locale (ove era stata rinvenuta la chiave), di proprietà della TI La TR, era stato in precedenza utilizzato dalla Edilcostruzione e, dall'altro, la chiave era riferita ad un automezzo in leasing che apparteneva alla Iveco finanziaria ed era rientrato nella disponibilità di quest'ultima. Ugualmente illogica sarebbe, poi, la ritenuta irrilevanza della conoscenza da parte del ricorrente delle ragioni della risoluzione del contratto, dal momento che proprio quello sarebbe stato, secondo l'ipotesi accusatoria, il nucleo dell'operazione dolosa e la particolare veste di concorrente extraneus assunta dallo RA all'interno della complessiva operazione avrebbe, invece, imposto di argomentare specificamente in ordine alla piena consapevolezza di quest'ultimo 2.3. Il terzo motivo attiene al reato di bancarotta fraudolenta documentale e deduce l'insussistenza del necessario requisito soggettivo che, in termini di dolo specifico, deve caratterizzare la fattispecie. Sostiene la difesa che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad asserire che il ricorrente, pur a conoscenza del fallimento della NI, avrebbe detenuto, senza giustificazione, parte delle scritture contabili presso il proprio studio. Ciò, tuttavia, secondo la difesa, non sarebbe elemento sufficiente per dedurre che egli avesse inteso occultare i predetti documenti. Tanto più alla luce della riconosciuta inutilità, ai fini della ricostruzione del passivo societario, della documentazione detenuta. 2.4. Il quarto attiene al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114, comma 1, cod. pen., esclusa dalla corte territoriale sull'erroneo presupposto della essenzialità del contributo offerto dal ricorrente, laddove la prosecuzione dei lavori da parte della Arch in Project non avrebbe in alcun modo potuto consentire di nascondere l'insolvenza della NI. 2.5. Il quinto censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 219 I. fall., esclusa dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, senza considerare che il ricorrente avrebbe pagato parte dei debiti della fallita e che la mancanza delle scritture contabili, ritenuta preclusiva per il riconoscimento della attenuante in parola, sarebbe, essa stessa, elemento sufficiente per fondare l'invocata diminuente in assenza della prova certa di un danno. 2.6. Il sesto censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, erroneamente escluse, secondo la difesa, sull'illogico presupposto che 3 p-, la collaborazione offerta dall'imputato al momento della perquisizione, elemento invocato dalla difesa a sostegno della richiesta, sarebbe avvenuta solo all'esito di specifica richiesta da parte della polizia giudiziaria. 2.7. Il settimo, in ultimo, attiene alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie e deduce la genericità della motivazione offerta dalla Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, sanzionando con la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. la violazione della suddetta regola. Cosicché, nell'ipotesi in cui nel corso dell'iter processuale sia mutata la composizione del giudice, è necessario procedere, in applicazione dei principi generali del contraddittorio, della parità delle parti e dell'immutabilità del giudice, alla rinnovazione integrale dell'intera attività dibattimentale fino a quel momento svolta. La rinnovazione dell'attività dibattimentale compiuta può consistere nella integrale ripetizione dell'intera sequenza procedimentale (dalla dichiarazione di apertura del dibattimento alla successiva assunzione delle prove) o nella lettura (o semplice indicazione) dei verbali istruttori (ex art. 511 cod. proc. pen.). In questo caso, tuttavia, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, diviene essenziale il consenso dell'imputato, nel cui interesse è dettata la disciplina ed a cui, quindi, è demandata la facoltà di autorizzare la deroga. La legge non fornisce indicazioni circa la forma nella quale deve essere manifestato il consenso e, nel silenzio normativo, deve ritenersi legittima non solo la forma espressa, ma anche quella tacita o implicita o per facta concludentia (Sez. 3, n. 17692 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275172; (Sez. 6, n. 17982 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 273005) Ciò premesso, dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della questione, emerge che, effettivamente, all'udienza del 31 ottobre 2018, mutata la composizione del collegio, le parti hanno prestato il loro consenso "al cambio nella composizione del collegio". Ciò, se anche non dovesse ritenersi esplicito consenso alla rinnovazione, sarebbe, all'evidenza, un comportamento chiaramente concludente, atteso che risulta ben chiaro e definito l'oggetto sul quale vi è stata manifestazione di assenso dell'imputato: non già il mutamento della composizione del collegio (sottratto alla disponibilità della parte), ma l'esercizio delle conseguenti facoltà in termini di rinnovazione dell'istruttoria. 4 In ogni caso, alla precedente udienza del 18 aprile 2018, l'avv. Di Lorenzo, difensore dell'imputato, in previsione del prossimo mutamento della composizione del collegio, ha esplicitamente prestato, in via preventiva, il consenso alla utilizzabilità degli atti già assunti. E tanto dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 2. I motivi afferenti alla responsabilità per i reati di bancarotta sono ugualmente inammissibili in quanto, articolati in fatto, si limitano a prospettare solo una diversa ricostruzione del materiale probatorio valutato dai giudici di merito. Al ricorrente è contestato di aver concorso nella causazione del fallimento della NI e di aver sottratto ed occultato le relative scritture contabili. In linea generale, il reato di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 223 I. fall. è un reato a forma libera ed è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge e strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è necessaria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.). Una sorta di bancarotta "preterintenzionale", dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l'evento dipendente da una condotta volontaria intrinsecamente idonea alla causazione dell'evento, accettato nella sua dimensione anche solo potenziale ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 5 ru 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). Ebbene, la Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti offrendo una motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati. Secondo la ricostruzione offerta, lo RA avrebbe attivamente partecipato alla realizzazione di una complessa operazione articolata in una molteplicità degli atti, tutti funzionali alla radicale spoliazione della NI e, conseguentemente, alla causazione del suo (inevitabile) fallimento. Nella sua struttura essenziale, secondo la ricostruzione offerta, l'operazione si è articolata nella creazione di una nuova realtà societaria (la Arch in Project), nella successiva risoluzione contrattuale dei rapporti tra la NI e la committente TI Edificatrice La TR, nella conseguente stipula di un nuovo e parallelo contratto di appalto tra quest'ultima e la Arch in Project, nella cessione - informale e senza contropartita - alla Arch in Project dei beni strumentali e immateriali della fallita, nel subentro della prima nei rapporti contrattuali della seconda e nel connesso sfruttamento - a vantaggio della nuova realtà societaria - dei rapporti obbligatori esistenti in capo alla fallita. In questo contesto, il contributo materiale riconducibile allo RA è stato individuato non solo nella stipula di un nuovo contratto di appalto con la Coop. Edificatrice La TR, originaria committente della fallita, ma anche nell'originaria precostituzione di una nuova e diversa realtà societaria (la Arch in Project), sostanzialmente riconducibile allo stesso SS;
nell'utilizzazione, senza alcun corrispettivo, di tutti i beni strumentali e immateriali della fallita e dei relativi rapporti contrattuali;
nella conservazione, in ultimo, della documentazione contabile della fallita. E, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la ricostruzione offerta poggia su una pluralità di elementi logici e coerenti tra loro, analiticamente evidenziati nel corpo della motivazione: la tempistica della costituzione della società da utilizzare nella realizzazione dell'operazione (lo RA avrebbe acquisito le quote della Arch in Project meno di un anno prima del suo subentro nella posizione della fallita); la natura stessa di tale società (senza addetti e senza mezzi propri) e la natura meramente formale dell'organo amministrativo (sostanzialmente gestito dal SS e dallo RA); la conservazione della documentazione contabile della fallita all'interno dello studio di quest'ultimo; l'utilizzo da parte della Arch in Project dell'intera dotazione strumentale, dell'avviamento, del know-how e anche di alcuni rapporti contrattuali della fallita, senza contropartita alcuna (circostanza questa desunta non solo dal rinvenimento, nella sede della Arch in Project, delle chiavi di un automezzo della 6 'fly\ NI, ma, logicamente, dall'assenza di una dotazione propria da parte della Arch in Project e dalle stesse dichiarazioni del sub-appaltatore Vinciguerra). Sotto il profilo psicologico, poi, la Corte ha dato conto delle qualità personali RA (consulente del lavoro e, quindi, esperto delle dinamiche imprenditoriali), dell'oggettiva rilevanza dell'appalto in corso con la TI La TR;
della sostanziale sottrazione, senza contropartita alcuna, della totalità dei beni della fallita (per come in precedenza evidenziato); dell'attribuzione (ad opera dello stesso RA) delle funzioni gestorie della nuova società a soggetto vicino al SS (circostanza indicativa della piena consapevolezza dell'intero disegno); della conservazione, in ultimo, della documentazione contabile della fallita. E tale ultima circostanza appare evidentemente sintomatica anche della consapevole partecipazione del ricorrente alla contestata sottrazione della contabilità. La documentazione, infatti, fu spedita allo RA il 19 luglio 2013, dopo la dichiarazione di fallimento della NI (avvenuta il 5 giugno 2013), e da lui detenuta fino al febbraio del 2014, allorché fu rinvenuta nel suo studio dalla Guardia di Finanza. E tanto, alla luce di tutti gli elementi in precedenza evidenziati, dà conto della consapevolezza da parte dello RA dell'intero disegno criminoso. A fronte di ciò, le censure prospettate (nei termini in precedenza evidenziati) si risolvono solo in una rivalutazione dei dati probatori acquisiti. Una rivalutazione che, postulando apprezzamenti di fatto, è riservata al giudice del merito ed è preclusa in sede di legittimità. 3. Residuano le censure relative alle invocate attenuanti e delle pena accessorie. 3.1. La circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. presuppone, com'è noto, che il contributo offerto dal concorrente sia stato del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857). Ebbene, nei termini in cui è stato ricostruito, il contributo offerto dallo RA non solo non è stato marginale, ma, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, ha rappresentato un tassello essenziale nell'economia della complessiva operazione, in quanto, attraverso la costituzione di una nuova e diversa realtà societaria, la stipula di un nuovo contratto di appalto e la conservazione della documentazione contabile ha reso possibile lo svuotamento della NI e, con esso, la realizzazione del comune intento criminoso. 3.2. Quanto alla gliminuenq di cui al terzo comma dell'art. 219 I. fall., effettivamente, la valutazione rimessa al giudice non può limitarsi alla 7 considerazione degli importi delle somme non registrate nelle scritture contabili, ma deve estendersi alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari, all'ammontare dell'attivo e del passivo, nonché all'incidenza che la condotta illecita ha avuto sul danno derivato alla massa dei creditori (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Rv. 267147). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi evidenziando come, da un canto, "l'assoluta mancanza delle scritture contabili, riferibili al periodo cruciale (2011-2013), non consente di formulare alcun giudizio favorevole sul punto", dall'altro che "l'attività in cui era stata impegnata la società fallita (stando al solo cantiere di Capraia e Limite: realizzazione di sei appartamenti e quattro villette) aveva dimensioni nient'affatto ridotte, sicché l'abbandono incontrollato della NI e l'occultamento delle scritture contabili lasciano presumere seri danni al personale impiegato nella costruzione, ai fornitori e agli acquirenti". E tanto dà conto della manifesta infondatezza della censura sollevata dal ricorrente. 3.3. E ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla (corretta) esclusione delle attenuanti generiche, attesa l'assenza di elementi positivi favorevolmente valutabili e l'irrilevanza della prospettata collaborazione, intervenuta solo nel corso della perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza (che, all'evidenza, avrebbe comunque condotto al rinvenimento della documentazione occultata). 3.4. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo, atteso che la determinazione della durata in misura pari alla pena principale è avvenuta in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., alla luce di una valutazione discrezionale insindacabile in questa sede in quanto compiutamente motivata, seppur per relationem. 4. In conclusione, iGicorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il qònigierest,nore Il Presidente