CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 49355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49355 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: IP TR SC nei confronti di: IP TR LA con l'ordinanza del 24/05/2023 del IP TR di SC udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brescia. sentite le conclusioni dei difensori di AN AR RO e AL RA, avv. Federico BA e RA BA, che hanno chiesto sia dichiarata la competenza del Tribunale di Trieste;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 maggio 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame dei decreti del giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale delV8 febbraio 2023 e 18 febbraio 2023 che avevano emesso in un caso, convalidato nell'altro, il sequestro prp/entivo del Penale Sent. Sez. 1 Num. 49355 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/09/2023 profitto dei reati meglio specificati di seguito, ha declinato la propria competenza a provvedere sulla istanza di riesame presentata dal terzo interessato Cassa rurale di Caravaggio, Adda e Cremasco, ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Brescia ritenuto competente per territorio. In particolare, il 9 marzo 2023 erano stati posti sotto sequestro, quale profitto dei reati fiscali dei capi 4e (attribuito a NO NA, AN RO AR, LI LO, MA LO), 11a, 11b, 11c, (attribuiti a LA TT, LI LO, AU LO) e del reato di riciclaggio transnazionale del capo 19 (attribuito a LI LO, AU LO), la somma di euro 500.946,56 ed euro 1.5237.923,56 su conti in disponibilità di LI e AU Bolumetti presso la Cassa rurale in questione. L'istituto bancario presentava istanza di riesame sostenendo che le stesse erano gravate da pegno irregolare in favore della banca. Il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale di Brescia, perché il reato più grave contestato era quello di riciclaggio transnazionale, e che lo stesso doveva ritenersi realizzato a Brescia perché l'esito delle perquisizioni effettuate il 24 gennaio 2017 presso la sede della AR srl dava conto della realizzazione di parte della condotta presso la sede di tale società, infatti in occasione della perquisizione la polizia giudiziaria rinveniva 770.000 euro nel cofano dell'autovettura usata da AR PA per le trasferte in Croazia e le ricevute di prelievo effettuate presso banca di Zagabria;
il Tribunale riteneva, quindi, che presso la sede della società siano state organizzate non solo lie attività funzionali alla predisposizione e gestione dei veicoli societari ma anche le trasferte funzionali al prelievo di contanti che poi sarebbe rientrato per essere redistribuito. Con ordinanza del 24 maggio 2023 il Tribunale di Brescia, chiamato a rinnovare la misura cautelare reale, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. evidenziando che la declinatoria di competenza era stata generale ma alcuni indagati si vedevano contestati solo reati commessi in Milano, e che il luogo di consumazione dei reati di riciclaggio era stato individuato in Palazzolo anche se in realtà l'attività di monetizzazione del contante era avvenuta all'estero, e quindi la condotta commessa a Palazzolo era suc:cessiva a quella in cui si era già verificato l'effetto dissimulatorio, e che quindi il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Milano. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brescia. I difensori di AN AR RO e AL RA, avv. Federico BA e RA BA, chiedono che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Trieste. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. 2. E' incontroverso e non contestato dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto che sussista un vincolo di connessione tra il reato associativo di cui al capo 1 della rubrica - che veniva ascritto agli indagati ai sensi dell'art. 416, primo, secondo, terzo, quinto comma, cod. pen. - e i residui reati-fine, contestati ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18 e 19. Tali complesse attività illecite si sviluppavano attraverso una sequenza accuratamente pianificata, che prevedeva il trasferimento del denaro dalle società riconducibili al sodalizio di cui al capo 1 in depositi costituiti presso istituti di credito croati;
il successivo prelievo delle somme dagli istituti di credito croati dove erano state depositate per essere trasportate in Italia, debitamente occultate, attraverso il valico di frontiera;
la consegna del denaro trasportato ad altri soggetti, che avveniva in vari luoghi del territorio italiano non identificati, uno dei quali rappresentato dalla sede di una società riconducibile alla consorteria criminale in esame, ubicata a Palazzolo sull'Oglio, dove veniva sequestrata una parte delle somme riciclate. In questa cornice, l'ipotesi di reato di maggiore gravità riguarda il riciclaggio transnazionale di valuta contestato agli indagati ex artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006, che si perfezionava, dopo il trasferimento e la movimentazione delle somme riciclate, con la consegna del denaro ai destinatari, che avveniva in diverse località del territorio italiano. Di tali somme, una parte, dopo essere stata prelevata in un istituto di credito croato e fatta transitare in Italia, veniva individuata a Palazzolo sull'Oglio, ove veniva eseguito il sequestro preventivo eseguito dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano. Ne discende che è alla fattispecie di cui agli ara. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 che occorre fare riferimento per dirimere il conflitto negativo in esame, tenendo conto delle connotazioni a forma libera e a consumazione progressiva di tale reato, che si perfeziona con qualsiasi movimentazione transfrontaliera di valuta caratterizzata da finalità dissimulatone, che postula l'individuazione del luogo dove tali obiettivi si concretizzano. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatone, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste» (Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, IP Tribunale di Milano, Rv. 282314 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato;
ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria» (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316 - 01). Il delitto di riciclaggio attuato mediante movimentazione transfrontaliera di valuta può perfezionarsi nel luogo in cui è realizzata l'operazione economica connotata da finalità dissimulatorie, idonee a ostacolare la rilevazione del transito da parte delle autorità preposte ai valichi di frontiera e la provenienza illecita della valuta trasportata. Ed, infatti, nel caso in esame, la difesa degli indagati AR ed RA ha sostenuto che il luogo dell'effetto dissimulatorio sia da individuare in Trieste, perchè l'autovettura su cui AR AO ha effettuato il viaggio di ritorno dalla Croazia sarebbe stata vista attraversare il valico di Trieste il 23 gennaio 2017, giorno precedente alla perquisizione eseguita a Palazzolo sull'Oglio presso la sede della AR srl. Sulla possibilità di individuare in Trieste il luogo di consumazione del reato va osservato, però, sia che il servizio di osservazione si limita a dare conto dell'ultimo dei trasporti di valuta ma nulla dice sui luoghi in cui sono avvenuti i precedenti i movimenti transfrontalieri controversi, sia che nel caso in esame, non essendo intervenuto il sequestro del contante o comunque una operazione di polizia idonea ad interrompere l'attività criminosa, il passaggio della frontiera non ha esaurito la consumazione del reato, che si è protratto fino al momento dell'intervento di polizia avvenuto il giorno successivo presso la AR srl. Nella struttura del reato nel caso concreto il trasporto del denaro dalla frontiera a Palazzolo sull'Oglio non è stato, infatti, neutro, in quanto lo stesso era funzionale non al mero godimento dello stesso, ma a compiere le ulteriori movimentazioni dello stesso (frazionamenti, emissione bonifici) che nel caso in esame avrebbero in concreto prodotto l'effetto dissimulatorio. Come nota, infatti, correttamente l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, una volta rientrato a Palazzolo sull'Oglio il denaro era destinato ad essere ulteriormente manipolato per essere distribuito in modo frazionato, condotte che fanno ancora parte della struttura di un reato tipicamente a consumazione prolungata ed a forma libera qual è quello di riciclaggio. Il Tribunale del riesame di Milano, pertanto, individuava correttamente il luogo di consumazione del reato più grave, il riciclaggio transnazionale di valuta, in Palazzolo sull'Oglio - dove, come detto, veniva sequestrata una parte delle somme riciclate -, che è l'unica località dove, nel corso delle indagini preliminari, veniva accertata la concretizzazione delle attività dissimulatorie oggetto di vaglio. Deve, infine, rilevarsi che l'individuazione, quale reato più grave, del delitto di riciclaggio transnazionale di valuta impedisce l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., determinando, al contempo, l'attrazione della competenza per territorio sui reati connessi;
attrazione che rende priva di rilievo la circostanza, dedotta dall'autorità giudiziaria rimettente, secondo cui la contestazione di tale ipotesi delittuosa riguarda solo 2ilcuni degli indagati del et?-: procedimento originariamente attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della stessa autorità rimettente, alla quale devono trasmettersi gli atti, 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tiudice per le indagini preliminari del R ) Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023 Il consigliere estensore Il presider,\te
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brescia. sentite le conclusioni dei difensori di AN AR RO e AL RA, avv. Federico BA e RA BA, che hanno chiesto sia dichiarata la competenza del Tribunale di Trieste;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 maggio 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame dei decreti del giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale delV8 febbraio 2023 e 18 febbraio 2023 che avevano emesso in un caso, convalidato nell'altro, il sequestro prp/entivo del Penale Sent. Sez. 1 Num. 49355 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/09/2023 profitto dei reati meglio specificati di seguito, ha declinato la propria competenza a provvedere sulla istanza di riesame presentata dal terzo interessato Cassa rurale di Caravaggio, Adda e Cremasco, ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Brescia ritenuto competente per territorio. In particolare, il 9 marzo 2023 erano stati posti sotto sequestro, quale profitto dei reati fiscali dei capi 4e (attribuito a NO NA, AN RO AR, LI LO, MA LO), 11a, 11b, 11c, (attribuiti a LA TT, LI LO, AU LO) e del reato di riciclaggio transnazionale del capo 19 (attribuito a LI LO, AU LO), la somma di euro 500.946,56 ed euro 1.5237.923,56 su conti in disponibilità di LI e AU Bolumetti presso la Cassa rurale in questione. L'istituto bancario presentava istanza di riesame sostenendo che le stesse erano gravate da pegno irregolare in favore della banca. Il Tribunale ha ritenuto che il giudice competente fosse da individuare nel Tribunale di Brescia, perché il reato più grave contestato era quello di riciclaggio transnazionale, e che lo stesso doveva ritenersi realizzato a Brescia perché l'esito delle perquisizioni effettuate il 24 gennaio 2017 presso la sede della AR srl dava conto della realizzazione di parte della condotta presso la sede di tale società, infatti in occasione della perquisizione la polizia giudiziaria rinveniva 770.000 euro nel cofano dell'autovettura usata da AR PA per le trasferte in Croazia e le ricevute di prelievo effettuate presso banca di Zagabria;
il Tribunale riteneva, quindi, che presso la sede della società siano state organizzate non solo lie attività funzionali alla predisposizione e gestione dei veicoli societari ma anche le trasferte funzionali al prelievo di contanti che poi sarebbe rientrato per essere redistribuito. Con ordinanza del 24 maggio 2023 il Tribunale di Brescia, chiamato a rinnovare la misura cautelare reale, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. evidenziando che la declinatoria di competenza era stata generale ma alcuni indagati si vedevano contestati solo reati commessi in Milano, e che il luogo di consumazione dei reati di riciclaggio era stato individuato in Palazzolo anche se in realtà l'attività di monetizzazione del contante era avvenuta all'estero, e quindi la condotta commessa a Palazzolo era suc:cessiva a quella in cui si era già verificato l'effetto dissimulatorio, e che quindi il giudice competente dovesse essere individuato nel Tribunale di Milano. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brescia. I difensori di AN AR RO e AL RA, avv. Federico BA e RA BA, chiedono che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Trieste. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. 2. E' incontroverso e non contestato dalle stesse autorità giudiziarie in conflitto che sussista un vincolo di connessione tra il reato associativo di cui al capo 1 della rubrica - che veniva ascritto agli indagati ai sensi dell'art. 416, primo, secondo, terzo, quinto comma, cod. pen. - e i residui reati-fine, contestati ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18 e 19. Tali complesse attività illecite si sviluppavano attraverso una sequenza accuratamente pianificata, che prevedeva il trasferimento del denaro dalle società riconducibili al sodalizio di cui al capo 1 in depositi costituiti presso istituti di credito croati;
il successivo prelievo delle somme dagli istituti di credito croati dove erano state depositate per essere trasportate in Italia, debitamente occultate, attraverso il valico di frontiera;
la consegna del denaro trasportato ad altri soggetti, che avveniva in vari luoghi del territorio italiano non identificati, uno dei quali rappresentato dalla sede di una società riconducibile alla consorteria criminale in esame, ubicata a Palazzolo sull'Oglio, dove veniva sequestrata una parte delle somme riciclate. In questa cornice, l'ipotesi di reato di maggiore gravità riguarda il riciclaggio transnazionale di valuta contestato agli indagati ex artt. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006, che si perfezionava, dopo il trasferimento e la movimentazione delle somme riciclate, con la consegna del denaro ai destinatari, che avveniva in diverse località del territorio italiano. Di tali somme, una parte, dopo essere stata prelevata in un istituto di credito croato e fatta transitare in Italia, veniva individuata a Palazzolo sull'Oglio, ove veniva eseguito il sequestro preventivo eseguito dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano. Ne discende che è alla fattispecie di cui agli ara. 648-bis cod. pen. e 4 legge n. 146 del 2006 che occorre fare riferimento per dirimere il conflitto negativo in esame, tenendo conto delle connotazioni a forma libera e a consumazione progressiva di tale reato, che si perfeziona con qualsiasi movimentazione transfrontaliera di valuta caratterizzata da finalità dissimulatone, che postula l'individuazione del luogo dove tali obiettivi si concretizzano. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatone, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste» (Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, IP Tribunale di Milano, Rv. 282314 - 01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato;
ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria» (Sez. 2, n. 1857 del 16/11/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269316 - 01). Il delitto di riciclaggio attuato mediante movimentazione transfrontaliera di valuta può perfezionarsi nel luogo in cui è realizzata l'operazione economica connotata da finalità dissimulatorie, idonee a ostacolare la rilevazione del transito da parte delle autorità preposte ai valichi di frontiera e la provenienza illecita della valuta trasportata. Ed, infatti, nel caso in esame, la difesa degli indagati AR ed RA ha sostenuto che il luogo dell'effetto dissimulatorio sia da individuare in Trieste, perchè l'autovettura su cui AR AO ha effettuato il viaggio di ritorno dalla Croazia sarebbe stata vista attraversare il valico di Trieste il 23 gennaio 2017, giorno precedente alla perquisizione eseguita a Palazzolo sull'Oglio presso la sede della AR srl. Sulla possibilità di individuare in Trieste il luogo di consumazione del reato va osservato, però, sia che il servizio di osservazione si limita a dare conto dell'ultimo dei trasporti di valuta ma nulla dice sui luoghi in cui sono avvenuti i precedenti i movimenti transfrontalieri controversi, sia che nel caso in esame, non essendo intervenuto il sequestro del contante o comunque una operazione di polizia idonea ad interrompere l'attività criminosa, il passaggio della frontiera non ha esaurito la consumazione del reato, che si è protratto fino al momento dell'intervento di polizia avvenuto il giorno successivo presso la AR srl. Nella struttura del reato nel caso concreto il trasporto del denaro dalla frontiera a Palazzolo sull'Oglio non è stato, infatti, neutro, in quanto lo stesso era funzionale non al mero godimento dello stesso, ma a compiere le ulteriori movimentazioni dello stesso (frazionamenti, emissione bonifici) che nel caso in esame avrebbero in concreto prodotto l'effetto dissimulatorio. Come nota, infatti, correttamente l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, una volta rientrato a Palazzolo sull'Oglio il denaro era destinato ad essere ulteriormente manipolato per essere distribuito in modo frazionato, condotte che fanno ancora parte della struttura di un reato tipicamente a consumazione prolungata ed a forma libera qual è quello di riciclaggio. Il Tribunale del riesame di Milano, pertanto, individuava correttamente il luogo di consumazione del reato più grave, il riciclaggio transnazionale di valuta, in Palazzolo sull'Oglio - dove, come detto, veniva sequestrata una parte delle somme riciclate -, che è l'unica località dove, nel corso delle indagini preliminari, veniva accertata la concretizzazione delle attività dissimulatorie oggetto di vaglio. Deve, infine, rilevarsi che l'individuazione, quale reato più grave, del delitto di riciclaggio transnazionale di valuta impedisce l'applicazione delle regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., determinando, al contempo, l'attrazione della competenza per territorio sui reati connessi;
attrazione che rende priva di rilievo la circostanza, dedotta dall'autorità giudiziaria rimettente, secondo cui la contestazione di tale ipotesi delittuosa riguarda solo 2ilcuni degli indagati del et?-: procedimento originariamente attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. 3. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza della stessa autorità rimettente, alla quale devono trasmettersi gli atti, 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del tiudice per le indagini preliminari del R ) Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023 Il consigliere estensore Il presider,\te