Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
L'indulto, operando con riferimento alle pene detentive e pecuniarie, non è applicabile alle sanzioni di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231 del 2001 in quanto sanzioni collegate a responsabilità di natura amministrativa e non penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 35337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35337 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 13/06/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 958
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 047894/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di TRENTO;
nei confronti di:
1) CLUSTER S.A.S.;
Avverso SENTENZA del 04/10/2006 GIP TRIBUNALE dì TRENTO Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
Lette le conclusioni del P.G., AR Vito, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sostituzione relativa alle dichiarazioni di estinzione fino alla concorrenza di Euro 10,000,00, della sanzione pecuniaria applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4.10.2006 il GIP del Tribunale di Trento applicava ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla Cluster s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, imputata del reato di cui del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 5 e 24, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., nonché del reato di cui all'art. 640 bis c.p., in concorso con il legale rappresentante DI AN,
per aver conseguito con artifici e raggiri dalla Provincia Autonoma di Trento la somma di Euro 35.120,62, a titolo di finanziamento del progetto di "ottimizzazione e riqualificazione risorse umane", la pena di Euro 12.000,00, di multa, di cui Euro 10.000,00, condonati. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento lamentando erronea applicazione della legge penale e in particolare della L. n. 241 del 2006, art. 1 ed D.Lgs. n. 231 del 2001, art.
8. In particolare rileva il ricorrente che erroneamente il GIP aveva applicato nella fattispecie in esame, alla sanzione amministrativa concordata, l'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006, assumendo che la responsabilità dell'ente non rivestiva carattere di autonomia rispetto a quella penale.
Con nota del 6.4.2007 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto che venisse annullata senza rinvio la statuizione predetta.
Il ricorso è fondato.
Osserva in proposito il Collegio che la causa estintiva della sanzione prevista dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, si riferisce alle pene detentive e pecuniarie e non riguarda le sanzioni amministrative contemplate nel decreto legislativo predetto, siccome tra l'altro definite dall'art. 9 dello stesso decreto, atteso che, versandosi in tema di illeciti amministrativi e non di reati, si tratta di sanzione collegata a responsabilità amministrativa e non certamente penale. Da ciò consegue che erroneamente il GIP ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla suddetta sanzione amministrativa il beneficio dell'indulto, di talché va disposto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007