Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, il parziale difetto di memoria del teste non è di per se stesso motivo di inattendibilità del deposto, specie quando esso risulti accompagnato dall'esatta percezione di taluni dei atti sui quali è chiamato a rispondere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/1999, n. 5359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5359 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 6/4/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " Renato Luigi Calabrese " N. 728
3. " Pasquale Perrone " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N. 2531/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
Tagliapietra Massimiliano, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 30.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per inammissibilità nel ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Pretore della stessa città in data 22.2.1996 nei confronti di Tagliapietra Massimiliano, e da questi appellata, condannato. per il reato di diffamazione, alla pena di L.200.000 di multa, oltre spese del procedimento, risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giudizio) e spese in favore della parte civile LO VE. L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza, chiedendone l'annullamento per difetto e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
Con unico motivo, infatti, viene dedotto che la sentenza avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sul deposto di due testimoni, seppure l'uno di essi (BB RA) aveva reso di non ricordare esattamente le frasi pronunciate dall'imputato, e l'altro (OR IC) si era espresso, sul punto, in termini dubitativi nel confuso contesto dei fatti (in corso di assemblea studentesca). Il motivo è infondato.
L'impugnata pronuncia, invero, non si è acquietata al giudizio di attendibilità della dichiarazione accusatoria della persona offesa ma, invece, ha ricercato e rinvenuto sicuri riscontri della medesima proprio nei due deposti oggi "contestati".
La sentenza, infatti, ha correttamente valorizzato il deposto BB che in dibattimento, ricordato di avere chiesto spiegazioni al Tagliapietra, già nell'immediatezza del fatto, circa le pesanti espressioni rivolte al LO, ha esattamente attribuito all'imputato la frase secondo cui l'offeso non era nelle sue piene condizioni mentali;
non avendo detto teste manifestato altrettanta sicurezza quanto al tenore di ulteriori espressioni dell'imputato, il giudice del merito ha utilizzato il deposto per la parte in cui i fatti accusatori sono risultati perfettamente memorizzati, con ciò dando prova di attento vaglio critico della narrazione, depurandola di quegli stessi aspetti di incertezza prospettati in ricorso, e quindi identificando ed isolando la frase sostanzialmente coincidente con quella iscritta nel capo di imputazione, certamente lesiva dell'altrui reputazione.
Quanto al deposto TO, parimenti il giudice del merito ha selezionato, nella narrazione testimoniale, le frasi di cui il teste ha dichiarato di avere sicura memoria(" . . . il Prof. LO era una persona non normale e pazzo. . ."), esse pure coincidenti con quelle addebitate in capo di imputazione, escludendo dal contesto le ulteriori, non ugualmente memorizzate.
Niente affatto illogica è, dunque, la valutazione di attendibilità dei due deposti in chiave accusatoria, in assenza di un qualsiasi elemento atto a rendere obiettivamente plausibile il mendacio od un vizio di percezione o di memoria sull'espressione sicuramente diffamatoria.
È invece decisamente inidonea, in senso contrario. l'osservazione che non tutte le espressioni offensive siano state ricordate;
il parziale difetto di memoria del teste non è di per se stesso motivo di inattendibilità del deposto, specie quando, come nel caso in esame, esso risulti accompagnato dall'esatta percezione di taluni dei fatti sui quali è chiamato a rispondere e, nel contempo, sostanzialmente concordante con altro.
Valutato come sostanzialmente irrilevante ogni altro deposto, reso da persone che non ricordavano alcunché ovvero dichiaratamente non attente allo specifico episodio, per nulla illogica è, pertanto, la conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta, per il riscontro fornito da due concordi testimonianze accusatorie, scrupolosamente analizzate, che, ora, il ricorrente non può sovvertire prospettando una prevalenza testimoniale meramente quantitativa ma assolutamente "non qualificata".
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente è tenuto, di conseguenza, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 6 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1999