Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
L'indicazione dei motivi di impugnazione, richiesta nel rito del lavoro dall'art. 434 cod. proc. civ., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ma deve pur sempre concretarsi, anche quando esso comprenda il riesame dell'intera controversia, in un'esposizione non generica ne' equivoca del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronunzia di primo grado, soprattutto quando la sentenza impugnata contenga la soluzione di più questioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO AR, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA via IV Novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 15 novembre 2000, Rep. N. 55455;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1345/99 del Tribunale di PADOVA, depositata il 04/02/00 - R.G.N. 574/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato RASPANTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al TO di Padova, depositato il 18 aprile 1995, la signora IA AR, espletato con esito negativo il procedimento amministrativo, chiedeva la condanna dell'INAIL al pagamento della rendita per i superstiti, sostenendo che il coniuge, EP IN UR, era deceduto il 17 maggio 1990 anche a causa della silicosi da cui era affetto e per la quale aveva percepito la relativa rendita.
Instaurato il contraddittorio, l'INAIL si costituiva ed eccepiva la prescrizione del diritto azionato, osservando, nel merito, che l'esame istologico, eseguito dopo la morte del signor UR, aveva escluso la sussistenza della tecnopatia.
Con sentenza del 21 ottobre 1996 il TO rigettava la domanda per intervenuta prescrizione, osservando che la proposizione del ricorso in sede amministrativa non costituiva atto interruttivo, e che la decisione amministrativa nel merito non poteva valere come volontà di rinuncia alla prescrizione.
L'appello della signora AR, che deduceva che malamente il primo giudice aveva escluso la rinuncia alla prescrizione nella decisione di rigetto per motivi esclusivamente di merito, ed insisteva nella richiesta di rendita anche sulla scorta di un accertamento istologico eseguito nel 1986, veniva rigettato dal Tribunale di Padova con sentenza del 17 novembre 1999/4 febbraio 2000. I giudici di secondo grado rilevavano che l'appello aveva investito solo la ritenuta esclusione di una rinuncia tacita alla prescrizione e non la esclusione di ogni effetto interruttivo al ricorso amministrativo, sicché su quest'ultimo punto si era formato il giudicato;
concordavano con il primo giudice nel ritenere che il diniego della prestazione per la dedotta insussistenza della pneumopatia non comportava alcuna volontà di rinuncia alla prescrizione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico complesso motivo di censura, IA AR.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa della ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'art. 2909 c.c., degli artt. 324, 329, 99, 100 e 112 c.p.c. e dei principi generali dell'ordinamento; nonché difetto di pronuncia su un punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deduce che il TO aveva effettivamente accolto l'eccezione di prescrizione sulla scorta di due considerazioni: a) non avevano valenza intemittiva la domanda amministrativa del 14.8.90 e il ricorso amministrativo del 31.12.93, pervenuto all'INAIL il 3.1.94, in quanto il termine di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124/65 può essere interrotto solo con l'azione giudiziaria;
b) il comportamento dell'INAIL, che aveva respinto la domanda nel merito, dopo lo spirare del termine di tre anni e centocinquanta giorni, non poteva essere interpretato come volontà di rinunciare alla prescrizione. Sostiene che l'appello aveva investito il capo della sentenza che aveva dichiarato la prescrizione, con il conseguente dovere del Tribunale di riesaminare le argomentazioni tutte che avevano portato il primo giudice a tale conclusione, in quanto non sussiste un onere di autonoma impugnazione nei confronti delle singole argomentazioni poste a base della pronuncia sfavorevole.
Il Tribunale, affermando la sussistenza di giudicato sulla prima delle ricordate argomentazioni, avrebbe violato le norme sul giudicato interno, il principio di rispondenza tra la domanda, come risultante dalle allegazioni, e la pronuncia, i principi dell'ordinamento concernenti il contenuto delle impugnazioni, venendo meno al dovere di prendere in esame tutti gli elementi acquisiti al processo.
Il ricorso non è fondato.
Non è controverso che il TO ha dichiarato la prescrizione sulla scorta di due argomentazioni, entrambe necessarie per la soluzione accolta: a) la domanda amministrativa e il ricorso amministrativo non avevano effetto interruttivo, attesa la specialità del termine di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965; b) la decisione nel merito, intervenuta dopo la scadenza del termine di prescrizione, non comportava la volontà di rinunciare alla stessa.
Tale pronuncia poteva essere attaccata confutando l'una o l'altra delle due argomentazioni svolte dal primo giudice (e riproponendo, quindi, l'una o l'altra conroeccezione avanzata avverso l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte). È evidente che il riconoscimento di un effetto interruttivo al ricorso amministrativo del 31 dicembre 1993 avrebbe reso tempestiva la domanda dell'aprile 1995, indipendentemente dalla questione se la decisione nel merito equivalesse a rinuncia alla prescrizione;
e parimenti il riconoscimento, alla decisione nel merito del ricorso, di una volontà di rinuncia alla prescrizione avrebbe reso superflua ogni questione sull'efficacia interruttiva del ricorso amministrativo. La difesa della ricorrente ha preferito muovere le proprie censure avverso la ritenuta esclusione, nella decisione nel merito del ricorso dopo la scadenza del termine di prescrizione, di una volontà di rinuncia alla stessa. Il che risulta comprensibile alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale che, per decenni, aveva ritenuto che la prescrizione triennale per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali potesse essere interrotta solo per effetto della proposizione dell'azione giudiziaria;
orientamento sovvertito solo in epoca relativamente recente (Cass., S.U., 16 novembre 1999 n. 783). Ne consegue che correttamente i giudici di secondo grado, in applicazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", hanno considerato coperta da giudicato interno la questione della mancanza di effetto interruttivo al ricorso amministrativo, e concentrato il loro esame sull'unico motivo di gravame tempestivamente proposto: la sussistenza o meno di una volontà di rinuncia alla prescrizione nella decisione nel merito del ricorso dopo la scadenza dei termini di prescrizione. L'accoglimento della soluzione prospettata dall'appellante, in ordine alla questione della rinuncia, avrebbe consentito, infatti, di passare all'esame del merito della richiesta.
Nè il fatto che la sentenza di primo grado, affermativa della prescrizione, fosse stata impugnata in toto, dispensava l'appellante dal formulare, in ossequio all'art. 434 c.p.c, uno specifico motivo di censura avverso la ricordata decisione, per lei negativa, sulla esclusione di effetti interruttivi ad atti diversi dall'azione giudiziaria.
L'indicazione nell'atto di appello dei motivi di impugnazione, indicazione richiesta, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c, pur non dovendo consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, deve pur sempre concretarsi, anche quando esso comprenda il riesame dell'intera controversia, in un'esposizione non generica ne' equivoca del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronunzia di primo grado, soprattutto quando la sentenza impugnata contenga la soluzione di più questioni (cfr. Cass., 17 febbraio 1988 n. 1707;
30 maggio 1995 n. 6066; 21 febbraio 1997 n. 1599).
Si deve, poi, ricordare che la deduzione di atti interruttivi della prescrizione, in replica alla relativa eccezione formulata dalla controparte, si configura come una controeccezione assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e quindi soggetta al regime delle preclusioni e delle decadenze previsto per il rito del lavoro dagli artt. 416 e 437 c.p.c, con la conseguenza che la parte interessata ha l'onere non solo di tempestivamente allegare l'interruzione della prescrizione in primo grado, ma anche quello di ripropone, seppur vittoriosa, la controeccezione in appello, pena la presunzione di rinuncia (Cass. 28 aprile 1994 n. 4094; 25 marzo 2002 n. 4219). Non sussiste, poi, alcun rapporto di connessione logica tra le due questioni affrontate dal TO, nel senso che, come sopra evidenziato, ciascuna avrebbe potuto, se risolta favorevolmente alla ricorrente, rendere tempestiva la domanda giudiziaria proposta nell'aprile del 1995, indipendentemente dalla soluzione data all'altra.
Non giova, quindi, alla ricorrente il richiamo a quella giurisprudenza che ritiene non precluso, nell'ambito della censura proposta, l'esame delle questioni che, seppure non specificamente prospettate, siano intimamente connesse e costituiscano il necessario antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte con i motivi di appello.
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
La ricorrente non è tenuta al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente, non ricorrendo l'ipotesi del giudizio manifestamente infondato e temerario (art. 152 disp. att. c.p.c).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003