Sentenza 24 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2002, n. 5963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5963 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SE05-963 /0 2 Oggetto ECUZIONE PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE EX ART. 72 L.F. TRANSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 905/00 - Presidente Dott. Antonio SAGGIO 3224/00 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 17475 PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato B347 Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 08/01/2002 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA popia Studio Richiesta dal Sig. sul ricorso proposto da: C. 24 APR. 2002 per diritti CURATELA del FALLIMENTO di AP SA IL CANCELLIERE in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocato PIETRO CARLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLO 077 11500 CANCELLE BELLET, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
ME LA RU AN;
intimata e sul 2° ricorso n° 03224/00 proposto da: €0.77 L1500 2002 ME LA RU AN, elettivamente domiciliata in CANCELLEN 6 ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso l'avvocato 1 ETTORE BOSCHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADELE CARRIGLIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CURATELA del FALLIMENTO di AP SA & C.; - intimato avverso la sentenza n. 928/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato IN, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Carriglio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale;
Principala assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale;
PER IL RICORSO INCIDENTALE l'accoglimento del primo motivo;
rigetto degli altri motivi. Svolgimento del processo 2 Con atto 17.11.1988 EL La US ON con- venne dinanzi al Tribunale di Napoli il curatore del fallimento di ZA LV e C. e, premesso che il 4.8.1982 aveva stipulato con l'impresa fallita un preliminare di vendita di due appartamenti compresi in un complesso immobiliare al prezzo di L. 150.000.000, da consegnare entro l'agosto 1983, con l'impegno a sti- pulare il definitivo il mese successivo al rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre il set- tembre successivo;
che gli appartamenti erano stati in- vece consegnati alla fine del 1983, dietro versamento della somma di L. 95.000.000, mentre il saldo, pari a L. 47.000.000 tenuto conto che erano stati versati ai fornitori dei materiali oltre sette milioni era stato depositato su un libretto bancario a proprio no- me e consegnato ad un notaio, dal momento che non era stato possibile procedere alla vendita degli immobili, а causa del mancato rilascio del certificato di abita- bilità; che, a fallimento sopravvento, il curatore, do- po avere deliberato lo scioglimento dei contratti, era venuto nella determinazione, accettata da essa attrice, di transigere la controversia insorta, consentendo alla vendita con il riconoscimento del 60% degli importi versati, salvo poi, una volta acquisita la somma versa- ta sul libretto bancario- che, incrementato degli inte- 3 ressi intanto maturati, aveva raggiunto l'importo di L. - ad operare "la falcidia del 40% anche sul- 58.892.167 incassata", circostanza, in forza della quale la somma la curatela aveva "unilateralmente revocato il contrat- to di transazione già concluso"; tutto ciò premesso, chiese che fosse dichiarato intervenuto ed eseguito il contratto di vendita e fosse ordinata al Conservatore dei RR.II. la trascrizione;
in via subordinata fosse dichiarato che il curatore, incamerando le somme del libretto bancario, aveva dato esecuzione al preliminare e conseguentemente fosse dichiarato l'avvenuto trasfe- rimento degli immobili;
in ulteriore subordine fosse ordinata al curatore la restituzione della somma di L. 58.892.167, perché riscossa senza causa, oltre interes- si e rivalutazione, e fosse condannato al risarcimento del danno. La curatela- che il 18.11.1998 aveva promosso giu- dizio di rilascio delle unità immobiliari detenute dal- la EL La US - resistette alla domanda, negando che si fosse perfezionato il contratto di compravendita ed assumendo che la somma portata dal libretto bancario era entrata nel patrimonio del fallito, con il conse- guente diritto del fallimento a ritenerla. I due giudizi furono riuniti ed il tribunale con sentenza 10.3.1995 condannò la EL La US al rila- 4 scio degli appartamenti e al pagamento di L. 68.080.502, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da occupazione;
ri- tenne che nessun contratto definitivo di vendita si fosse concluso tra le parti e che il preliminare non fosse mai stato eseguito;
condannò il curatore falli- mentare a restituire la somma di L. 58.892.167, oltre interessi dal 27.2.1987 al soddisfo. Avverso tale decisione propose impugnazione l'Amel- la La US, che la Corte di Appello di Palermo con sentenza 30.11.1998 accolse in parte, con riguardo al rilascio degli immobili e al pagamento in favore della curatela dell'indennizzo per la occupazione, ritenendo che si fosse perfezionata una transazione avente ad og- getto il trasferimento delle unità immobiliari;
compen- sò pertanto le spese del doppio grado W₁ Hanno ritenuto i giudici di appello dopo avere escluso che il contratto 4.8.1982 fosse definitivo e che il preliminare non fosse stato eseguito, in quanto la somma portata dal libretto bancario era stata acqui- sita dalla curatela, non quale atto di esecuzione, ma perché considerata di pertinenza della massa fallimen- tare, tant'è che il curatore aveva espressamente di- chiarato di volere sciogliere il contratto e definire transattivamente la lite. In ordine alla transazione, 5 pur prendendo atto che era stata negata la autorizza- zione del tribunale fallimentare, ha rilevato la corte territoriale che il diniego era stato motivato con il fatto che si era ritenuto di pertinenza della massa fallimentare e non della EL il libretto di deposito bancario;
e poiché il punto era stato invece negato dalla prima decisione, che aveva attribuito ad essa ta- le somma, e per non essere stato impugnato era divenuto cosa giudicata, ha valutato illegittimo il diniego contro il quale era stato a suo tempo proposto ricorso per cassazione, giudicato inammissibile -dal momento che le condizioni della transazione, così come propo- sta, corrispondevano a quelle delle transazioni inter- venute con altri promittenti acquirenti, sicché avrebbe dovuto siffatto provvedimento essere revocato dai primi giudici. Ha quindi rilevato che effetto di tale ille- like gittimità fosse la "validità della transazione stipula- ta tra il curatore e l'EL con lo scambio delle no- te del 2.X.1986 e 17.X.1986", senza che però fosse pos- sibile disporre il trasferimento in proprietà, in quan- to non era "stato fatto atto di prontezza del pagamento del prezzo residuo". Ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, con tre motivi il curatore del fallimento, cui ha resistito con controricorso EL La US Antoni- 6 na, che ha anche proposto ricorso incidentale con tre motivi, dei quali il secondo ed il terzo in via condi- zionale all'accoglimento del ricorso principale. Motivi della decisione Denunzia il curatore del fallimento con il primo motivo la violazione ed errata applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., 1966 commi I° e II°, 1350 n. 12, 1362,1418,1470 e 2932 c.c.; 35 L. F., la omessa motiva- zione e la " abnormità e radicale nullità della senten- za impugnata". Rileva che in giudizio non era mai stata dedotta la questione relativa alla ipotetica transazione, oltre- tutto incompatibile con le domande formulate nell'atto introduttivo della lite e comunque non configurabile, in difetto dei requisiti di forma e di sostanza richie- sti dalla legge. Peraltro la proposta di transazione 3 del 15.X.1987, respinta dal tribunale il 24.6.1988, era diversa da quella successivamente specificata attraver- So uno scambio epistolare, con l'inserimento di altre clausole, ed era stata superata da eventi successivi, come l'incameramento del deposito bancario, per cui la presunta illegittimità del decreto reietttivo del tri- bunale in nessun modo avrebbe potuto comportare l'au- tomatica validità di una precedente transazione. del decreto di rigetto Peraltro all'annullamento 7 ostava il giudicato interno formatosi sulla retroces- sione delle somme portate dal libretto di deposito alla EL, che non aveva chiesto la riforma sul punto del- la sentenza impugnata;
senza poi considerare che comun- que il decreto si sottraeva a qualsiasi dichiarazione di illegittimità o di disapplicazione in sede conten- ziosa, ancor più in relazione al fatto che la corte territoriale si era sostituita agli organi fallimentari nella liquidazione dell'attivo, ipotizzando un prelimi- nare diverso da quello esistente e sopperendo alla ca- renza di poteri del curatore, nel momento in cui aveva dichiarato illegittimo il provvedimento reiettivo, lad- dove siffatta carenza costituiva motivo ulteriore per escludere che egli avesse formulato proposte transatti- ve. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1148, 1214, 1219, 1222 e 2932 c.c.; 35, 104 e 105 L.F., nonché la omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e la abnormità della sentenza impu- gnata. Deduce che la EL nell'atto di appello aveva ri- chiesto la riforma della sentenza di primo grado, rela- tivamente alla condanna a suo carico a consegnare gli appartamenti e a pagare i canoni figurativi della occu- 8 pazione senza titolo, con la revoca del decreto 24.6.1988 del tribunale fallimentare. La corte di ap- pello aveva accolto quest'ultima richiesta e così ri- formato la pronunzia sull'obbligo della riconsegna e sulla attribuzione di un corrispettivo correlato alla sua inosservanza;
in tal modo, al di fuori di qualunque sua competenza, aveva affermato l'obbligo dell'Ufficio fallimentare di liquidare una parte del compendio fal- limentare alle condizioni pretese dalla promissaria ac- quirente, per importi non corrispondenti alle preceden- ti pattuizioni, non più attuali e nemmeno realizzabili, ostandovi il giudicato sulla retrocessione delle somme alla promissaria e violando le norme sulla autorizza- zione a transigere, in esclusiva attribuita dalla leg- ge al tribunale, quale organo tutorio, e le norme codi- cistiche, in forza delle quali, mancando le condizioni di configurabilità della mora della curatela, in as- senza di offerta della controparte, si era perpetuato l'obbligo per la detentrice degli immobili di corri- spondere i frutti civili sino alla effettiva esecuzione del preliminare. Con il terzo motivo il curatore denunzia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; assume che con il rigetto dell'appello la corte di merito avrebbe dovuto condannare l'appellante alle spese del 9 doppio grado о in subordine confermare la pronunzia sulle spese della prima decisione. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Amel- la La US denunzia la violazione dell'art. 1224 II° comma C.C. e la omessa о insufficiente motivazione su punto essenziale della controversia. Lamenta che, un avendo chiesto alla corte palermitana la riforma pur della sentenza del tribunale con l'accoglimento di tut- te le domande proposte e non accolte, compreso il mag- gior danno per la illegittima apprensione da parte del curatore delle somme depositate, sulla cui restituzione si era formato il giudicato, la corte avesse ritenuto infondato il motivo per mancanza di prova, non essendo essa ricorrente imprenditore;
e ciò malgrado la esi- stenza di prova documentale relativa alla perdita degli wę interessi, convenuti con la banca ad un tasso superiore al legale. Con il secondo motivo al pari del successivo for- mulato in via condizionale all'accoglimento del ricorso sono denunziate la violazione ed errataprincipale applicazione dell'art. 72 C. IV° L. F. e la omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della controversia, relativo alla sua richiesta di riforma della prima decisione, laddove non era stata accolta la domanda di accertamento del con- 10 tratto di compravendita, prima del fallimento. La corte territoriale - assume la ricorrente incidentale حس di- chiarando che il contratto era un preliminare, aveva omesso di indicarne le ragioni. Con il terzo motivo la EL denunzia la violazio- e falsa applicazione dell'art. 72 IV° comma L.F. e ne degli artt. 1362 e 1327 c.C., nonché la omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia. Si duole che la corte di me- rito, senza alcuna motivazione, abbia ritenuto che l'incameramento da parte del curatore della somma depo- sitata sul libretto bancario fosse dipeso da un errore interpretativo delle clausole del preliminare, che lo aveva indotto al convincimento che si trattasse di som- me del fallito;
mentre essa aveva dedotto che la ap- della somma aveva corrisposto alla volontà prensione I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 Wy del curatore di eseguire il contratto. c.p.c.. E' fondato il primo motivo del ricorso principale, articolato su plurime ragioni, tutte rivolte a censura- re la decisione impugnata laddove, dopo avere escluso che il contratto 4.8.1982 fosse definitivo, anziché preliminare, e che ad esso fosse stata data esecuzione, ha ritenuto che si fosse realizzata tra le parti una 11 transazione, ha valutato il provvedimento del tribunale fallimentare reiettivo della richiesta di autorizzazio- ne a transigere, ai sensi dell'art. 35 L.F., e lo ha giudicato illegittimo, avendo verificato che le condi- zioni della proposta transattiva erano conformi a quel- le di altre transazioni intervenute con altri promissa- ri acquirenti e ritenuto che il diniego della autoriz- zazione era stato determinato dal convincimento che le somme depositate sul libretto bancario e acquisite dal- la curatela fossero di pertinenza della massa fallimen- circostanza invece esclusa dai giudici di primo tare, con statuizione sul punto passata in cosa giu- grado che avevano quelle somme attribuito alla Amel- dicata la La US. A fronte di tali argomentazioni, deduce il ricor- rente principale che in giudizio non era stata mai in- vocata e mai discussa la questione della transazione;
che quel negozio non si era mai formato, per difetto di requisiti di forma e di sostanza, che comunque l'inca- meramento del deposito bancario da parte del fallimento l'aveva caducata, semmai si fosse perfezionata;
che il decreto reietttivo del tribunale fallimentare non pote- va essere annullato, sia perché sulla retrocessione delle somme portate dal libretto di deposito alla Amel- la si era formato il giudicato, sia perché non era con- 12 sentito al giudice del contenzioso sostituirsi a quello della tutela fallimentare ed emettere pronunzie dichia- rative della illegittimità del decreto reso in sede di- versa e peraltro già sottoposto infruttuosamente al gravame ex at. 111 cpv. Cost.. Della articolata denunzia è assorbente il primo ri- lievo. Posto, infatti, che nel primo grado di giudizio la attrice, non solo non aveva formulato richieste volte all'accertamento della esistenza della transazione, ma aveva concluso in senso incompatibile con essa o quanto meno in modo tale da escludere l'intendimento di avva- lersene tant'è che le sue domande furono che fosse dichiarato intervenuto ed eseguito il contratto di ven- dita immobiliare e fosse ordinata al Conservatore dei RR.II. la trascrizione;
in via subordinata che fosse dichiarato che il curatore aveva dato esecuzione al contratto preliminare, ove non si fosse attribuita alla scrittura la natura di definitivo;
e in ulteriore su- bordine che fosse condannato il curatore a restituire la somma di L. 58.892.167 la deduzione in appello con cui è stata invocata la transazione non avrebbe potuto trovare ingresso, in quanto contraria all'art. 345 c.p.c., il divieto di proporre domande nuove in appello avendo carattere assoluto e di ordine pubblico, in 13 quanto derivante dalla fondamentale esigenza di garan- tire il rispetto del doppio grado di giurisdizione. Né può dubitarsi della novità della domanda, essa tendendo ad un risultato concreto non perseguito nel precedente grado e fondata su una situazione di fatto e di diritto non prospettata nel petitum e nella causa petendi al primo giudice, come è agevole desumere dal confronto delle tre domande proposte in ordine gradata- mente subordinato con quella aggiunta in appello. Le altre ragioni del primo motivo, al pari del se- condo e del terzo, sono assorbite dall'accoglimento della censura. Infondato è, invece, il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, la doglianza si incentra sul mancato riconoscimento da parte della corte di me- rito che avrebbe anzi omesso di motivare sul punto della pretesa risarcitoria connessa a quella di resti- हु tuzione della somme depositate e fondata sulla diffe- renza tra tasso di interessi, convenuto con l'istituto di credito depositario, e tasso legale. Rilevò la EL La US con l'atto di appello che tribunale, pur avendo ritenuto illegittimo il com- il portamento della curatela nella apprensione del libret- to bancario e pur aveno condannato il curatore alla re- stituzione e al pagamento degli interessi maturati dal- 14 la data dell'incasso, non avesse 11 riconosciuto il di- ritto al maggior danno ex art. 1224 c.c. né al risar- cimento del danno avanzato nei confronti del curatore ", mancando così di concedere la rivalutazione monetaria, pur essendo " nel caso di specie la prova del maggior danno in re ipsa". Lamentò ancora che non fosse stata "1accolta la generica domanda risarcitoria nei confron- ti del curatore, per mancanza di prova di un danno ul- teriore e diverso - dalla mancata percezione degli in- teressi, rispetto alla mancata disponibilità della som- ma", sebbene "la generica condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, così come chiesto in primo grado, prescinde dalla prova, essendo una diretta conseguenza dell'illecito acclarato". Ed ha concluso che "la prova dell'effettivo danno e quindi del quantum non può che esser data nel giudizio di li- डु quidazione". ri- La corte di merito ha respinto le due censure, levando che la EL non aveva fornito la prova di " tali maggiori danni, non potendo essi nel suo caso de- terminarsi in via presuntiva". de-Con il presente ricorso incidentale la EL nunzia la violazione dell'art. 1224 cpv.c.c. ed il vi- zio di motivazione sotto il profilo che il maggior dan- no avrebbe dovuto essere riconosciuto pur in difetto di 15 prova della sua appartenenza ad una determinata catego- ria economico- produttiva ed ha aggiunto che "nel caso in esame, peraltro, la prova del maggior danno, anche sotto il profilo degli interessi convenzionali stabili- ti con la banca ad un tasso superiore a quello legale, è documentale: il curatore illegittimamente estinguendo il deposito bancario ha impedito il prodursi di tali interessi". La infondatezza del motivo di ricorso si desume, pertanto, dal confronto delle due impugnazioni. Se, con riguardo alla negata rivalutazione moneta- ria, la corte ha escluso il maggior danno, in difetto di prova a riguardo, valutando il debito di restituzio- ne del curatore come debito di valuta e non rinvenendo elementi di fatto giustificativi del ricorso a presun- zioni, con riguardo al secondo profilo della deduzione ha concluso allo stesso modo, posto che nessuna diminu- zione patrimoniale era stata dedotta e meno ancora pro- vata, non solo in primo grado, ma neanche in grado di appello, in cui la EL fece leva sulla genericità della richiesta di risarcimento per conseguire l'acco- glimento, salva la liquidazione in separata sede. E', infatti, ius receptum che se il tasso di svalu- tazione è notorio e quindi non richiede prova, il danno da svalutazione, ove riferito a crediti pecuniari, va 16 invece provato. Vero è che in difetto di prove speci- fiche Soccorre il potere del giudice di ricorrere a criteri presuntivi in ordine alle possibilità di impie- go del danaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore;
ma il ricorso a tali cri- teri non può prescindere dall'assolvimento da parte del creditore di un onere quanto meno di allegazione, che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto del- le qualità personali del creditore e della attività in concreto esercitata, il danno allegato possa essersi verosimilmente prodotto (Cass. 15059, 6327, 21/2000; 4846/1999). Quanto, poi, alla condanna generica, posto l'al- trettanto consolidati indirizzo giurisprudenziale della necessità che sia accertata la potenzialità dannosa del fatto, in base ad un giudizio di probabilità o verosi- miglianza, non censurabile la doglianza avverso la esclusione di tale potenzialità, a fronte di un debito pecuniario, dal momento che la impugnazione, pur invo- candone il risarcimento, aveva del tutto omesso la in- dicazione delle ragioni che rendevano giustificabile la pretesa, sia pure rimessa, quanto alla liquidazione, alla separata sede. E la valutazione della corte di merito, impingendo nel fatto si sottrae al sindacato di legittimità. 17 Miglior sorte non hanno il secondo ed il terzo mo- tivo del ricorso incidentale, espressamente dedo tti CO- me condizionati. Reitera la EL La US co n tali doglianze le prime due richieste in via gradata proposte con l'atto introduttivo del giudizio, censurando la sentenza impu- gnata di omessa motivazione sulla ritenuta natura pre- liminare del contratto di vendita e sulla mancata sua esecuzione da parte del curatore. La corte di appello siciliana ha, al contrario, ri- levato che la volontà delle parti era stata di obbli- garsi al futuro trasferimento della proprietà degli im- mobili e quindi di non volere subito il trasferimento stesso;
e tale conclusione, in quanto fondata sulla in- terpretazione del contratto, non risulta contestata dalla ricorrente incidentale, che invece argomenta da altre circostanze, quali l'adempimento delle prestazio- ni, la consegna della res ed il pagamento del prezzo, la natura definitiva del negozio, in contrasto con il consolidato orientamento di questa corte, secondo cui il pagamento del prezzo e la consegna del bene rappre- sentano una anticipata realizzazione degli interessi, ma non valgono ad attribuire al contratto effetti tra- slativi, dovendosi avere riguardo alla volontà delle parti, attraverso le clausole contrattuali nel loro 18 senso comune e logico e nel loro complesso, il cui ac- certamento è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 5132/2000; 6402/1994; 9478/1991; 3058/1986 ; 3733/1985). Quanto alla esecuzione del contratto una volta ritenuto preliminare - la sentenza impugnata ha fornito ampia ragione del convincimento contrario alla tesi prospettata, richiamando la lettera dell'ottobre 1986, anteriore alla richiesta del notaio Di Vita di consegna del libretto, con cui il curatore aveva comunicato alla EL di avere optato per lo scioglimento del contrat- to preliminare e concludendo che l'incameramento della somma depositata nel libretto era stato effettuato dal curatore per mero errore interpretativo delle clausole del preliminare di vendita e non certo con la volontà di eseguire il preliminare. La sentenza impugnata va pertanto annullata con ri- ferimento all'accoglimento del ricorso principale, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, altra Sezione, anche per la liquidazione delle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- tivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa la senten- za impugnata e rinvia anche per le spese di cassazione 19 ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Roma 8.1.2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Donato Plented Antonio Saggio Witty CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civite Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Brine Buinear Luisa Passinetti Z4 HUKK 2002 5Comin IL CANCELLIERE # 109T 29,31 455T 51 65 TOT 180,76 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serie 4OTT.2002, Registrate on dala Strip Carl 875 versote c.180,16 CENTOTTANTA 76) *. Dirigento Area Servic (Doisse Mana Grazia DI FO) #Responsabile Servizic At Gitziari 2 HOM Dr M. FACCIO T 7 T 2 0 O 0 20