Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 1
In tema di prova documentale, la copia fotostatica di un documento, per il principio di libertà della prova, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale, pur se essa sia priva di certificazione ufficiale di conformità e sia stata disconosciuta dall'imputato.
Commentari • 11
- 1. Utilizzabilità della chat di WhatsApp nel processo penaleAvv. Roberto Tedesco · https://www.iusinitinere.it/
L'evolversi delle nuove tecnologie in materia di comunicazione istantanea ha portato sia la dottrina che la giurisprudenza ad interrogarsi sull'utilizzo probatorio delle stesse nell'ambito del procedimento penale. In proposito si rappresenta che, soprattutto nei reati contro la persona ed in particolare in materia di reato di stalking, negli ultimi anni è aumentata la riproduzione testuale delle chat di whatsapp, mediante c.d. rom oppure mediante trascrizioni che vengono allegate alla denuncia querela al fine di fornire prova delle condotte contestate. Nell'ambito del processo penale le conversazioni contenute nella singola “chat” sono considerate dall'unanime giurisprudenza una forma di …
Leggi di più… - 2. A proposito di acquisizione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianzaRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 giugno 2024
- 3. Lo screenshot di una pagina web è prova documentale: lo afferma la Corte di CassazioneGiulio Serafino · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 4. Concussione: non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile ma quella del tentativo punibileAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima In tema di concussione, non è configurabile l'ipotesi del reato impossibile, di cui all'art. 49 c.p., bensì quella del tentativo punibile, in relazione alle richieste e pressioni illecite del pubblico ufficiale intervenute successivamente alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte del soggetto passivo (Cassazione penale , sez. VI , 16/03/2016 , n. 25677). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 16/03/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/06/2016), n.25677 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, all'esito …
Leggi di più… - 5. "Testa di cazzo": quando è reato? (Cass. 14005/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2020
Alcune espressioni volgari possono considerarsi acquisite nel linguaggio comune - ex sè significative di un impoverimento del linguaggio e dell'educazione - ma ai fini della offensività della condotta occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonchè al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata: condannato un ispettore del lavoro che pronunci l'offesa all'interno di un ufficio pubblico, mentre si svolgeva un attività investigativa, e che le parole incriminate sono state pronunciate da un ufficiale di polizia giudiziaria. In tema di tutela penale dell'onore la valenza offensiva di una determinata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2014, n. 52017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52017 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/11/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2694
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 25211/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IH N. IL 06/11/1969;
avverso la sentenza n. 4491/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 07/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. LI IH ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 7.2.2014, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena irrogatagli dal primo giudice, perché ritenuto responsabile dei delitti di rapina, detenzione e porto illegale di armi.
2. Col ricorso deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità di esso imputato in ordine ai reati ascrittigli. Deduce, in particolare, che i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione delle prove, per avere: ritenuto attendibili il riconoscimento fotografico e la ricognizione di persona effettuati dalle pp.oo.; attribuito validità probatoria alla fotocopia del documento dell'imputato acquisito presso il rivenditore della scheda SIM utilizzata da uno dei rapinatori, nonostante che tale fotocopia fosse stata disconosciuta dall'imputato ai sensi dell'art. 2719 c.c. e fosse, dunque, priva di valore probatorio;
omesso di considerare la mancanza di contatti telefonici tra l'imputato e agli altri correi nel periodo precedente e successivo alla rapina;
ritenuto che
l'alibi fornito dall'imputato fosse fallito.
La censura è inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, la individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalla pp.oo.; la ricognizione personale in dibattimento;
l'esito della consulenza antropomorfica;
il possesso della scheda SIM a lui intestata da parte del complice UE AO;
la falsità dell'alibi fornito dall'imputato), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, vizio quest'ultimo che, per essere deducibile nel giudizio di cassazione, deve essere "di macroscopica evidenza", "percepibile ictu oculi" (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074), ciò che - nel caso di specie - deve senz'altro escludersi.
E manifestamente infondata anche la doglianza del ricorrente secondo cui il disconoscimento della fotocopia del documento dell'imputato - acquisito presso il rivenditore della scheda SIM - avrebbe privato di ogni efficacia legale la detta copia fotostatica.
Invero, la disposizione di cui all'art. 2719 c.c.: a norma della quale le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta - è relativa alla disciplina della prova civile e non è applicabile al processo penale, ove vige il principio del libero convincimento del giudice.
In proposito, va ricordato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio - nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche;
al contrario, vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti- reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. e dalla stessa direttiva n. 1 della legge delega per il nuovo codice di rito, che stabilisce la massima semplificazione processuale con eliminazione di ogni atto non essenziale (Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008 Rv. 240159; Sez. 3, n. 1324 del 27/04/1994 Rv. 200375); dimodoché la copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008 Rv. 242083).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 21 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014