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Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31868 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO GI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESOA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'accoglirnento del ricorso limitatamente al secondo motivo e per l'annullamento con rinvio, rigetto nel resto. udito il difensore Per l'avvocato D'ARRIGO DOMENICO del foro di BRESCIA, difensore del ricorrente BO GI RO è presente il sostituto processuale avvocato GNUTTI RA del foro di Brescia, come da delega ex art.102 cpp depositata in udienza che insiste nell'accoglimento integrale dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31868 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27/4/2021, la Corte d'appello di Brescia in parziale riforma della sentenza emessa 1'8/6/2020 dal Tribunale di Brescia nei confronti di GI OC LD e in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero, ha disposto la confisca per equivalente della somma di C 36.563,00, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, nella quale l'imputato - in relazione al reato previsto dagli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2, d.lgs. 10/3/2000, n.74 - era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione in relazione ai periodi di imposta 2010 e 2011, con applicazione delle conseguenti pene accessorie. La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.8557/2022, ha disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al profilo inerente alla confisca per equivalente, rilevando come la sentenza impugnata si fosse limitata a disporre quest'ultima senza nulla specificare in ordine all'impossibilità di confiscare direttamente il profitto del reato nei confronti della R.B. S.R.L., società di cui l'imputato era rappresentante legale;
ha altresì annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione presentata per l'anno 2010, essendo il reato estinto per prescrizione. La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, prendendo atto della dichiarazione di prescrizione suddetta, ha rideterminato la sanzione inflitta nella misura di anni uno e mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale;
in ottemperanza al principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte ha altresì disposto la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della R.B. S.R.L. e, solo in caso di accertata incapienza dei beni della società da accertare in fase di esecuzione, nei confronti dell'imputato; ha altresì ritenuto, in relazione al disposto dell'art.578-bis cod.proc.pen., che l'entità della somma da confiscare dovesse essere quantificata anche in relazione all'anno di imposta 2010 e dunque nello stesso ammontare determinato dalla sentenza di secondo grado (C 36.563,00); mentre, in relazione alla posizione dell'imputato, ha ritenuto applicabile la sola confisca relativa all'anno 2011 - attesa la natura afflittiva della disposizione introdotta dallo stesso art. 578- bis cod.proc.pen. - quantificando l'importo della somma da confiscare eventualmente per equivalente in C 8.273,48, pari al risparmio di imposta conseguito nell'anno relativo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI OC LD, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. 2 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
ha rilevato come la terza sezione di questa Corte avesse rinviato alla Corte territoriale la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ivi compreso il profilo relativo alla concessione delle attenuanti previste dall'art.62-bis cod.pen., sulle quali era stata omessa qualsiasi motivazione. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. in relazione all'art.12 del d.lgs. n.74/2000; ha dedotto che la Corte territoriale, investita in sede di rinvio, aveva omesso di rideterminare le pene accessorie già irrogate. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in punto di errata applicazione della confisca in relazione all'ammontare dell'imposta evasa;
ha rilevato come la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto di aderire al percorso argomentativo seguito originariamente nel secondo grado in punto di ammontare del profitto del reato, ravvisando la genericità del ragionamento seguito sul punto dai giudici di merito. Con il quarto motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. in punto di errata applicazione della confisca diretta in ordine al profitto del reato riferito all'anno 2010, atteso che in sede di giudizi di merito alcuna confisca era stata effettivamente pronunciata e il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo - con conseguente richiesta di annullamento con rinvio - e con rigetto nel resto. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Sul punto, i giudici di merito avevano escluso la concessione in favore dell'imputato delle circostanze previste dall'art.62-bis cod.pen. e i motivi di ricorso spiegati sul punto in sede di ricorso per cassazione erano stati ritenuti inammissibili nell'ambito della pronuncia di annullamento con rinvio;
ne consegue 3 che, in riferimento a tale aspetto del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi formato il giudicato, considerazione non superabile dalla necessità - imposta al giudice del rinvio - di rideterminare il trattamento medesimo alla luce della prescrizione del reato relativamente alla dichiarazione presentata per l'anno 2010. 3. Il secondo motivo è fondato. La Corte adita in sede di rinvio, .nel rideterminare la sanzione principale, ha poi disposto la conferma - nel resto - delle statuizioni adottate dal Giudice di primo grado, ivi comprese quelle attinenti alle pene accessorie. Peraltro, l'art.12 del d.lgs. 74/2000 stabilisce che la condanna per uno dei delitti previsti dal decreto comporta: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
ne consegue che la Corte, adita in sede di rinvio, si è sottratta al necessario onere di rideterminare le pene accessorie in correlazione con il diverso quantum della pena principale inflitta. 4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato il punto relativo alla quantificazione dell'imposta evasa, è inammissibile. Va premesso che l'originario motivo di ricorso attinente alla quantificazione dell'imposta effettivamente evasa - e determinata dalla Corte d'appello sulla base della percentuale del 9% dell'ammontare delle fatture falsamente emesse, in quanto importo attinente alla provvigione trattenuta dalle società cartiere - non era stato espressamente esaminato da parte della terza sezione di questa Corte, in quanto ritenuto assorbito per effetto dell'accoglimento inerente alla mancata statuizione in ordine alla confisca diretta nei confronti della R.B. S.R.L.; ciò comporta che la cognizione del giudice deve riguardare il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella ronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Nel merito, peraltro, il motivo si risolve in una denuncia del tutto tautologica e generica del ragionamento seguito dal giudice del rinvio, che - nel condividere le argomentazioni già spiegate nei precedenti gradi di merito - ha analiticamente dato atto dei criteri seguiti per la determinazione del compenso trattenuto dalle società cartiere, facendo a propria volta riferimento alle conclusioni raggiunte dal perito sulla base degli elementi documentali acquisiti agli atti (quali un foglio 4 manoscritto rinvenuto nella disponibilità del legale rappresentante di una delle società e un fax intercorso tra l'imputato e il legale rappresentante di altra società), da cui si evinceva in modo logico la quantificazione della percentuale. 5. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato l'applicazione della confisca diretta in ordine al profitto del reato relativo all'anno 2010, ritenendo che lo stesso non potesse essere quantificato attesa la dichiarazione di prescrizione operata nella sentenza di annullamento con rinvio. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Lo stesso, difatti, si sottrae all'onere di necessario confronto con le specifiche argomentazioni spiegate dal giudice del rinvio;
il quale, in riferimento al disposto dell'art.12-bis del d.lgs. n.74/2000, ha fatto applicazione del principio in base al quale il giudice, nel dichiarare la estinzione d& reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca diretta del prezzo ovvero del profitto del reato - in riferimento allo stesso art.12- bis richiamato - a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 17354 del 26/04/2023, Tinè, Rv. 284592, in motivazione). Ne consegue che il motivo non si confronta quindi con il presupposto in base al quale è stata confermata la statuizione della confisca per l'anno 2010 e rappresentato, pure in presenza della dichiarazione della prescrizione, dall'accertamento della responsabilità dell'imputato operato nell'ambito dei gradi di merito. 6. Sulla base di tali considerazioni, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia;
dichiara il ricorso inammissibile nel resto. 5 Il Consigliere estensore Il Pre dente Così deciso il 13 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'accoglirnento del ricorso limitatamente al secondo motivo e per l'annullamento con rinvio, rigetto nel resto. udito il difensore Per l'avvocato D'ARRIGO DOMENICO del foro di BRESCIA, difensore del ricorrente BO GI RO è presente il sostituto processuale avvocato GNUTTI RA del foro di Brescia, come da delega ex art.102 cpp depositata in udienza che insiste nell'accoglimento integrale dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31868 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 13/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27/4/2021, la Corte d'appello di Brescia in parziale riforma della sentenza emessa 1'8/6/2020 dal Tribunale di Brescia nei confronti di GI OC LD e in accoglimento del gravame proposto dal pubblico ministero, ha disposto la confisca per equivalente della somma di C 36.563,00, confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado, nella quale l'imputato - in relazione al reato previsto dagli artt. 81 cpv. cod.pen. e 2, d.lgs. 10/3/2000, n.74 - era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione in relazione ai periodi di imposta 2010 e 2011, con applicazione delle conseguenti pene accessorie. La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.8557/2022, ha disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al profilo inerente alla confisca per equivalente, rilevando come la sentenza impugnata si fosse limitata a disporre quest'ultima senza nulla specificare in ordine all'impossibilità di confiscare direttamente il profitto del reato nei confronti della R.B. S.R.L., società di cui l'imputato era rappresentante legale;
ha altresì annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione presentata per l'anno 2010, essendo il reato estinto per prescrizione. La Corte d'appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, prendendo atto della dichiarazione di prescrizione suddetta, ha rideterminato la sanzione inflitta nella misura di anni uno e mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale;
in ottemperanza al principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte ha altresì disposto la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della R.B. S.R.L. e, solo in caso di accertata incapienza dei beni della società da accertare in fase di esecuzione, nei confronti dell'imputato; ha altresì ritenuto, in relazione al disposto dell'art.578-bis cod.proc.pen., che l'entità della somma da confiscare dovesse essere quantificata anche in relazione all'anno di imposta 2010 e dunque nello stesso ammontare determinato dalla sentenza di secondo grado (C 36.563,00); mentre, in relazione alla posizione dell'imputato, ha ritenuto applicabile la sola confisca relativa all'anno 2011 - attesa la natura afflittiva della disposizione introdotta dallo stesso art. 578- bis cod.proc.pen. - quantificando l'importo della somma da confiscare eventualmente per equivalente in C 8.273,48, pari al risparmio di imposta conseguito nell'anno relativo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI OC LD, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. 2 Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
ha rilevato come la terza sezione di questa Corte avesse rinviato alla Corte territoriale la complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ivi compreso il profilo relativo alla concessione delle attenuanti previste dall'art.62-bis cod.pen., sulle quali era stata omessa qualsiasi motivazione. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. in relazione all'art.12 del d.lgs. n.74/2000; ha dedotto che la Corte territoriale, investita in sede di rinvio, aveva omesso di rideterminare le pene accessorie già irrogate. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in punto di errata applicazione della confisca in relazione all'ammontare dell'imposta evasa;
ha rilevato come la Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva ritenuto di aderire al percorso argomentativo seguito originariamente nel secondo grado in punto di ammontare del profitto del reato, ravvisando la genericità del ragionamento seguito sul punto dai giudici di merito. Con il quarto motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. in punto di errata applicazione della confisca diretta in ordine al profitto del reato riferito all'anno 2010, atteso che in sede di giudizi di merito alcuna confisca era stata effettivamente pronunciata e il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo - con conseguente richiesta di annullamento con rinvio - e con rigetto nel resto. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Sul punto, i giudici di merito avevano escluso la concessione in favore dell'imputato delle circostanze previste dall'art.62-bis cod.pen. e i motivi di ricorso spiegati sul punto in sede di ricorso per cassazione erano stati ritenuti inammissibili nell'ambito della pronuncia di annullamento con rinvio;
ne consegue 3 che, in riferimento a tale aspetto del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi formato il giudicato, considerazione non superabile dalla necessità - imposta al giudice del rinvio - di rideterminare il trattamento medesimo alla luce della prescrizione del reato relativamente alla dichiarazione presentata per l'anno 2010. 3. Il secondo motivo è fondato. La Corte adita in sede di rinvio, .nel rideterminare la sanzione principale, ha poi disposto la conferma - nel resto - delle statuizioni adottate dal Giudice di primo grado, ivi comprese quelle attinenti alle pene accessorie. Peraltro, l'art.12 del d.lgs. 74/2000 stabilisce che la condanna per uno dei delitti previsti dal decreto comporta: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
ne consegue che la Corte, adita in sede di rinvio, si è sottratta al necessario onere di rideterminare le pene accessorie in correlazione con il diverso quantum della pena principale inflitta. 4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato il punto relativo alla quantificazione dell'imposta evasa, è inammissibile. Va premesso che l'originario motivo di ricorso attinente alla quantificazione dell'imposta effettivamente evasa - e determinata dalla Corte d'appello sulla base della percentuale del 9% dell'ammontare delle fatture falsamente emesse, in quanto importo attinente alla provvigione trattenuta dalle società cartiere - non era stato espressamente esaminato da parte della terza sezione di questa Corte, in quanto ritenuto assorbito per effetto dell'accoglimento inerente alla mancata statuizione in ordine alla confisca diretta nei confronti della R.B. S.R.L.; ciò comporta che la cognizione del giudice deve riguardare il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella ronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Nel merito, peraltro, il motivo si risolve in una denuncia del tutto tautologica e generica del ragionamento seguito dal giudice del rinvio, che - nel condividere le argomentazioni già spiegate nei precedenti gradi di merito - ha analiticamente dato atto dei criteri seguiti per la determinazione del compenso trattenuto dalle società cartiere, facendo a propria volta riferimento alle conclusioni raggiunte dal perito sulla base degli elementi documentali acquisiti agli atti (quali un foglio 4 manoscritto rinvenuto nella disponibilità del legale rappresentante di una delle società e un fax intercorso tra l'imputato e il legale rappresentante di altra società), da cui si evinceva in modo logico la quantificazione della percentuale. 5. Con il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato l'applicazione della confisca diretta in ordine al profitto del reato relativo all'anno 2010, ritenendo che lo stesso non potesse essere quantificato attesa la dichiarazione di prescrizione operata nella sentenza di annullamento con rinvio. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Lo stesso, difatti, si sottrae all'onere di necessario confronto con le specifiche argomentazioni spiegate dal giudice del rinvio;
il quale, in riferimento al disposto dell'art.12-bis del d.lgs. n.74/2000, ha fatto applicazione del principio in base al quale il giudice, nel dichiarare la estinzione d& reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca diretta del prezzo ovvero del profitto del reato - in riferimento allo stesso art.12- bis richiamato - a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434; in senso conforme, Sez. 2, Sentenza n. 17354 del 26/04/2023, Tinè, Rv. 284592, in motivazione). Ne consegue che il motivo non si confronta quindi con il presupposto in base al quale è stata confermata la statuizione della confisca per l'anno 2010 e rappresentato, pure in presenza della dichiarazione della prescrizione, dall'accertamento della responsabilità dell'imputato operato nell'ambito dei gradi di merito. 6. Sulla base di tali considerazioni, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia;
dichiara il ricorso inammissibile nel resto. 5 Il Consigliere estensore Il Pre dente Così deciso il 13 giugno 2023