Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 92
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo del 26 novembre 1994 non vi è stata una automatica prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, poiché in forza dell'art 6 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, solo la volontà delle parti collettive poteva stabilire transitoriamente che la regolazione di alcuni aspetti del rapporto rimanesse la stessa già prevista dalla disciplina pubblicistica. Pertanto con riferimento al nuovo sistema di inquadramento del personale, che ha assegnato ad un' unica area operativa il personale già appartenente alla quarta, quinta e sesta categoria, facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata, risulta viziata da insufficiente motivazione la sentenza di merito che riconosca il diritto del dipendente assegnato per tre mesi a mansioni superiori a ottenere in via definitiva l'inquadramento nella qualifica superiore senza verificare, adeguatamente esaminando le clausole contrattuali, se all'interno dell'area operativa le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 92
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 92
    Data del deposito : 8 gennaio 2003

    Testo completo