Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo del 26 novembre 1994 non vi è stata una automatica prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, poiché in forza dell'art 6 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, solo la volontà delle parti collettive poteva stabilire transitoriamente che la regolazione di alcuni aspetti del rapporto rimanesse la stessa già prevista dalla disciplina pubblicistica. Pertanto con riferimento al nuovo sistema di inquadramento del personale, che ha assegnato ad un' unica area operativa il personale già appartenente alla quarta, quinta e sesta categoria, facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata, risulta viziata da insufficiente motivazione la sentenza di merito che riconosca il diritto del dipendente assegnato per tre mesi a mansioni superiori a ottenere in via definitiva l'inquadramento nella qualifica superiore senza verificare, adeguatamente esaminando le clausole contrattuali, se all'interno dell'area operativa le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MO AN PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MASI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 54/00 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 11/05/00 R.G.N. 1391/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30 ottobre 1998 IA PI CA conveniva davanti al Pretore di Bologna la s.p.a. Poste Italiane, della quale era dipendente, e, premesso che aveva esercitato per oltre un trimestre, successivamente al 1^ gennaio 1994 (momento della trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente Poste Italiane), mansioni corrispondenti alla quinta categoria, superiori a quelle della qualifica che le era stata attribuita, chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella superiore categoria dal 25 febbraio 1995 e l'attribuzione delle relative differenze economiche.
La società convenuta si costituiva e si opponeva alla domanda, negando, in particolare, l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. prima della nuova contrattazione collettiva.
Con sentenza del 19 gennaio/9 febbraio 1999 il Pretore accoglieva parzialmente il ricorso, condannando la convenuta ad inquadrare la ricorrente nella quinta categoria a decorrere dal 26 febbraio 1995 e a corrisponderle le conseguenti differenze retributive.
L'appello della società, cui resisteva la lavoratrice, veniva rigettato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 12 maggio 1999/11 maggio 2000. Il Tribunale osservava che era incontestato che, come ritenuto dal Pretore, l'art. 2103 c.c. si applica ai dipendenti delle Poste soltanto a partire dal 26 novembre 1994, data di stipulazione del contratto collettivo;
rilevava che l'art. 41 del ccnl inquadra il personale in quattro aree professionali, ma che le procedure per l'inquadramento, previste dall'art. 53, erano state disciplinate soltanto con l'accordo integrativo del 23 maggio 1995, il quale ha stabilito, tra l'altro, che le ex categorie quarta, quinta e sesta confluiscono nell'Area Operativa, prevedendo, con altre disposizioni, all'interno di alcune Aree, posizioni economiche differenziate in relazione alla provenienza originaria dei singoli dipendenti da livelli differenti.
Ritenuto, quindi, che il nuovo sistema fosse divenuto operativo solo con l'accordo del 23 maggio 1995 e non avesse valore retroattivo, i giudici di secondo grado osservavano che fino ad allora era rimasto in vigore il vecchio ordinamento, che coesisteva con il primo contratto;
di conseguenza il lavoratore che fosse stato assegnato (o fosse rimasto assegnato) a mansioni superiori dopo il 26 novembre 1994, non in sostituzione di un collega avente diritto alla conservazione del posto, e avesse maturato il termine di tre mesi prima del 23 maggio 1995, aveva diritto ad ottenere in via definitiva l'inquadramento nella superiore qualifica.
Nel caso della signora CA il diritto si era maturato con il 26 febbraio 1995.
Nè poteva essere accolta, perché in contrasto con l'art. 2103 c.c., la tesi della società, sulla irrilevanza dello svolgimento di mansioni dell'ex quinta categoria da parte di personale inquadrato nella quarta categoria, atteso che tale tesi si fonda sulla retroattività della nuova classificazione in aree. Per la cassazione di tale decisione ricorre, con unico, complesso motivo, illustrato con memoria, la s.p.a Poste Italiane. La signora CA resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la difesa della ricorrente società denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 6 della legge 29 gennaio 1994 n. 71, 1362 e segg. c.c. in relazione agli artt. 37, 40, 41, 47 e 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro ed all'accordo integrativo del 23 maggio 1995, oltre a vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deduce che l'art. 41 del ccnl, applicabile dal 26 novembre 1994, ha classificato l'intero personale non dirigente in quattro aree funzionali (di base, operativa, quadri di secondo livello e quadri di primo livello) e che gli artt. 46 e 47 dispongono che nelle aree di base ed operativa sia garantita la intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi.
Assume che le aree funzionali, previste in sostituzione delle precedenti categorie, sono ampiamente delineate per il tramite di precise declaratorie, e che l'art. 53 ha risolto il problema pratico di ricondurre le precedenti categorie professionali all'interno di ciascuna area, disponendo che a tale inquadramento si sarebbe proceduto a, partire dal 15 febbraio 1995, con la possibilità fino a tale termine, ferme restando le declaratorie di cui al ccnl, di stipulare accordi integrativi per la concreta attuazione dei principi di classificazione rilevanti.
Rileva, quindi, che la volontà delle parti era stata quella di superare le precedenti classificazioni e di attuare, all'interno di alcune aree, piena fungibilità, rinviando per il concreto definitivo inquadramento, da effettuarsi sulla base di parametri predeterminati, ad un successivo accordo.
Sostiene che ciò è confermato anche sul piano del trattamento economico, atteso che i trattamenti retributivi differenziati, originati dalle precedenti declaratorie pubblicistiche, sono mantenuti come assegni ad personam ai sensi dell'art. 53 del ccnl, mentre i dipendenti neoassunti hanno una voce stipendiale fissa identica all'interno dell'area, salvi i cosiddetti premi in nessun caso riconducibili alle mansioni espletate, ma al risultato dell'attività prestata.
Rileva, ancora, che gli artt. 46 e 47 prescrivono espressamente la fungibilità piena all'interno di ciascuna area, "senza che ciò concretizzi aspettative giuridiche di inquadramento". Tanto premesso, lamenta che i giudici di secondo grado non hanno considerato che le mansioni di quinta categoria, che la dipendente assume di avere svolto, nel periodo successivo alla data di stipulazione del ccnl rientrano nella seconda area operativa e, come tali, non possono essere considerate superiori. Il Tribunale, poi, anziché esaminare la superiorità delle mansioni alla luce della vigente declaratoria contrattuale, ha applicato la disciplina pubblicistica, che non poteva rivestire efficacia alcuna. I giudici di secondo grado hanno ancora errato, secondo la ricorrente principale, nella interpretazione dell'accordo del maggio 1995 (relativo al definitivo inquadramento del personale nelle aree), non considerando che tale accordo nulla aggiunge (e nulla toglie) a presupposti compiutamente definiti nel ccnl, quali la divisione in quattro aree e la fungibilità delle mansioni all'interno di ciascuna area.
Nè nelle more tra la stipulazione del ccnl e l'accordo era lecito continuare ad attribuire efficacia alle vecchie e superate declaratorie pubblicistiche.
Con il controricorso la difesa della signora CA ripropone la domanda formulata in via subordinata nei gradi di merito e rimasta assorbita dall'accoglimento della domanda principale. Tale subordinata concerne il diritto a vedersi attribuita la quinta categoria/seconda posizione economica differenziata dell'Area Operativa, anche se si ritiene che l'inquadramento in tale Area decorra dal 26 novembre 1994.
E ciò sul presupposto che all'interno dell'Area Operativa esistono posizioni diverse da cui discendono diversi regimi retributivi, ma anche diverse mansioni ed un diverso status giuridico.
Va preliminarmente rilevato che la richiesta subordinata della ricorrente è inammissibile in questa sede, attesa la natura del giudizio di legittimità, finalizzato all'eliminazione degli errori di diritto che viziano la sentenza impugnata;
la pronuncia nel merito, introdotta con la legge n. 359 del 1990, è consentita solo quando il ricorso sia stato accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Tale non è il caso della domanda subordinata, non esaminata dai giudici del merito perché assorbita dall'accoglimento della domanda principale. La stessa domanda, in caso di accoglimento del ricorso principale, potrà essere sempre riproposta dinanzi al giudice del rinvio, senza che sia necessario, mancando nel giudizio di cassazione una norma dal contenuto analogo a quanto dispone l'art. 346 c.p.c. per l'appello, l'espressa riproposizione della stessa (Cass., 22 aprile 1997 n. 3463; 24 novembre 1995 n. 12166). Nè il controricorso può valere, a causa della richiesta condizionata di accoglimento della subordinata, come ricorso incidentale, atteso che esso non contiene la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dall'art. 366, n. 4, espressamente richiamato dal comma 3 dell'art. 371 c.p.c., ed essenziale per individuare nell'atto medesimo un mezzo di impugnazione (Cass, 24 marzo, 1999 n. 2789; 24 febbraio 1986 n. 1106). Il ricorso delle Poste è fondato.
Non è suffragata da alcuna valida argomentazione l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui vi sarebbe stata, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato il 26 novembre, una prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, sicché il nuovo sistema di classificazione del personale sarebbe diventato operativo solo con la stipulazione del contratto integrativo 23 maggio 1995.
Nella considerazione che l'art. 6 del d.l. 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha disposto che ai dipendenti postali, sebbene il rapporto di lavoro fosse divenuto di diritto privato, continuava ad applicarsi la disciplina (sostanziale) pubblicistica fino alla stipulazione di un nuovo contratto, solo la volontà delle parti collettive avrebbe avuto il potere di stabilire che, sia pure transitoriamente, la regolazione di alcuni aspetti del rapporto fosse la stessa già prevista dalla predetta disciplina (che sarebbe diventata così di carattere negoziale).
Ma il Tribunale ha omesso del tutto di scrutinare la volontà espressa dalle parti con il contratto 26 novembre 1994, l'unico che avrebbe potuto disporre in tal senso, desumendo, con evidente errore logico-giuridico, tale regola pattizia dal successivo accordo integrativo al quale, con evidente contraddizione, nega qualunque effetto retroattivo;
omettendo comunque di considerare le clausole del contratto nazionale e di verificare se, ancor prima della stipulazione dell'integrativo, si fosse già proceduto ai nuovi inquadramenti.
In ordine alla diversa ratio decidendi, secondo cui le mansioni di fatto svolte, corrispondenti alla ex 6^ (o 5^) categoria, da dipendente già inquadrato nella 5^ (o 4^) categoria, controversie del tutto analoghe sono state già decise dalla Corte con le sentenze 18 luglio 2002, n. 10461, 18 luglio 2002 n. 10462 e 19 luglio 2002, n. 10625, delle quali si riporta integralmente la motivazione. "È pacifico che il contratto collettivo, in vigore dal 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'azienda postale, aveva previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale ripartito su quattro aree, assegnando, in particolare, ad un'unica 'Area operativa' il personale già appartenente alla 4^, 5^ e 6^ categoria nel regime pubblicistico e facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata. Precisavano al riguardo le clausole contrattuali (in particolare, art. 37 e 40) che le differenti posizioni retributive - con un sistema di progressione dall'una all'altra basata sull'esperienza lavorativa e su accertamenti di professionalità - non costituivano posizioni giuridiche diversificate collegate a mansioni differenti, concretando assegnazione di mansioni superiori soltanto quelle corrispondenti ad un'area diversa (superiore) a quella di inquadramento. Con riguardo a questa classificazione dei dipendenti postali, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo, sia pure incidentalmente, di affermare, con esclusivo riguardo al periodo lavorativo svoltosi successivamente al 26 novembre 1994 (di cd. 'privatizzazione sostanziale' del rapporto di lavoro), la necessità di verificare, nel nuovo sistema di classificazione del personale, se realmente alle tre posizioni retributive differenziate all'interno dell'area operativa non corrispondessero distinti profili professionali;
che se, invece, così fosse risultato, la norma inderogabile dell'art. 2103 c.c. non avrebbe consentito all'autonoma collettiva di considerare equivalenti, agli effetti dell'inquadramento, mansioni diverse, ciascuna corrispondente ad un differente livello retributivo. Infatti, una volta che la stessa autonomia collettiva abbia espresso un sistema in forza del quale la progressione da una posizione ad altra non comporta soltanto un aumento retributivo ma anche un mutamento dei contenuti professionali della prestazione, non ha poi il potere di escludere gli effetti collegati dall'art. 2103 c.c. allo svolgimento di mansioni proprie del livello retributivo superiore (da considerare, nella sostanza, vere e proprie qualifiche).
Orbene, sul piano dei principi giuridici, la sentenza impugnata non si è discostata da tale impostazione, sulla cui base ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad una vera e propria qualifica superiore, denominata dal contratto in termini di terza posizione retributiva;
ma è sul terreno dell'accertamento di fatto dell'assetto negoziale voluto dalle parti che le critiche della ricorrente sono pienamente fondate.
Invano, infatti, si cercherebbe nella motivazione un'indagine appropriata in ordine alle disposizioni del contratto collettivo idonee a suffragare la conclusione che alle posizioni retributive diversificate corrispondono diversi profili professionali. Come esattamente deduce la ricorrente, il Tribunale si è in sostanza limitato a verificare che vi era stato, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, lo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a quelle proprie della ex V categoria da parte di dipendente già inquadrato nella ex 4^ categoria.
Al contrario, doveva aversi riguardo esclusivo al nuovo sistema di classificazione per poter affermare che alle tre, distinte, posizioni retributive, corrispondessero, secondo il contratto, distinti profili professionali verticalmente ordinati. Ciò, invero, si trova affermato nella motivazione, nella parte in cui si dice che non v'è dubbio che all'interno delle aree permangono rilevanti differenze tra le mansioni che in concreto vengono richieste ai lavoratori, con profonde differenziazioni sia per quanto riguarda le mansioni sia per quanto riguarda l'aspetto retributivo, e che corrispondono al vecchio inquadramento nelle ex 4^, 5^ e 6^ Cat., ritenendo ciò dimostrato dalla previsione di diverse posizioni retributive interne all'area, ma senza fondare tale conclusione sull'esame completo e logicamente coerente della clausole contrattuali.
Per giungere ad affermare che, ad onta degli aspetti formali, nella nuova classificazione era stata in realtà conservata la distinzione tra le mansioni corrispondenti alle precedenti categorie, occorreva, innanzi tutto, accertare se le parti avessero previsto distinti profili professionali ovvero un unico profilo professionale per tutti gli appartenenti all'area (spiegando adeguatamente il significato da attribuire all'adozione di una declaratoria unica e alla previsione di fungibilità e surrogabilità tra i dipendenti appartenenti all'area).
Al riguardo, valorizzare la circostanza che le mansioni svolte in precedenza fossero state di fatto conservate dai dipendenti nella vigenza del nuovo sistema di classificazione, non è conforme ai precetti del diritto e della logica.
Non è contestato che nella stessa area di inquadramento siano state accorpate mansioni di diverso livello professionale (tanto è vero che il Tribunale riferisce della previsione contrattuale relativa alla fungibilità anche 'verticale' delle mansioni). Ma la contrattazione collettiva ben può compiere tale operazione, considerando formalmente equivalenti e retribuendo identicamente mansioni di contenuto professionale diverso (dovendosi escludere l'esistenza di un principio inderogabile di parità di trattamento, idoneo a consentire un sindacato di ragionevolezza: cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1993, n. 6030; 17 maggio 1996, n. 4570). Ed allora, nella situazione descritta, è ben comprensibile che il datore di lavoro, anche per evitare possibili dequalificazioni professionali (certamente concepibili tra mansioni comprese all'interno di uno stesso livello di inquadramento: cfr. Cass. 10 agosto 1999, n. 8577), abbia conservato tendenzialmente i medesimi compiti ai dipendenti.
Più in particolare, nel ragionamento del Tribunale assume rilievo centrale l'esistenza di posizioni retributive differenziate all'interno dell'area.
Sarebbe stato però necessario, per ritenerle delle vere e proprie qualifiche, ricostruire l'intenzione dei contraenti siccome espressa nel senso di far corrispondere a ciascuna posizione retributiva distinti profili professionali.
Soprattutto, meritavano adeguate risposte, del tutto omesse, le argomentazioni dell'azienda secondo cui l'assegnazione delle diverse posizioni retributive rispondeva a due diversi criteri: il primo imposto dal regime transitorio, in quando si dovevano continuare a mantenere differenziati i livelli retributivi acquisiti in precedenza;
il secondo concernente il funzionamento a regime, secondo il quale la progressione nelle posizioni retributive rappresentava una carriera puramente economica.
In ordine a questo secondo aspetto, il Tribunale ha preso in esame la previsione contrattuale secondo cui la progressione nelle posizioni retributive sarebbe avvenuta per accertamento professionale e valutazione dell'esperienza lavorativa, ma senza indagarne il significato e senza giustificare la conclusione, necessariamente implicita nella ricostruzione operata, che il conseguimento di una posizione economica superiore dovesse comportare l'assegnazione a mansioni diverse e superiori.
Vi è ancora un elemento di contraddizione notevole nella motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha esaminato il contenuto del 'documento riepilogativo' in tema di inquadramento del maggio 1995, nella parte in cui dettava i criteri di attuazione graduale dell'istituto della fungibilità, rilevando che la fungibilità e surrogabilità erano state previste senza limiti tra le mansioni classificate come di 5^ categoria e quelle di 6^ categoria, mentre doveva essere evitata tra le dette mansioni e quelle proprie della 4^ categoria. Ne ha desunto la sostanziale ultra-attività degli inquadramenti basati sulle categorie.
Al contrario, la circostanza verificata dal Tribunale sarebbe stata idonea a dimostrare che, malgrado la differenziazione retributiva, nessuna distinzione poteva più farsi tra i contenuti professionali delle mansioni già corrispondenti alla 6^ e della 5^ categoria. Quanto poi alla posizione dei dipendenti già inquadrati nella ex 4^ categoria, il termine "evitare" induce piuttosto a pensare ad un programma organizzativo del datore di lavoro in fase di prima attuazione del nuovo sistema di classificazione, nella prospettiva già delineata al punto n. 13, non essendo argomento sufficiente per escludere, tra l'altro, che un dipendente neoassunto per l'area operativa con la prima posizione retributiva non potesse essere assegnato a mansioni diverse da quelle già svolte dai dipendenti dell'ex 4^ categoria senza acquisite il diritto ad una posizione retributiva superiore.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che alle posizioni retributive differenziate all'interno dell'area corrispondessero in realtà mansioni diverse e che, quindi, le dette posizioni sostanziassero delle vere e proprie qualifiche.
Di conseguenza, ha affermato - correttamente, come si è detto, sul piano del diritto - che questa disciplina degli inquadramenti non consentisse alle parti collettive di escludere l'operatività dell'art. 2103 c.c. L'accertamento di fatto, logicamente pregiudiziale all'applicazione del principio di diritto, presenta, però, i vizi di motivazione omessa e insufficiente, per non avere esaminato le clausole contrattuali onde verificare se consentissero di collegare determinate mansioni alle diverse posizioni retributive, sancendo in pratica l'ultra-attività del sistema di inquadramento precedente, nonché contraddittoria, per avere utilizzato, a sostegno della decisione, argomentazioni inidonee sotto il profilo logico-giuridico. Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda in un nuovo giudizio al necessario esame delle disposizioni del contratto collettivo al fine di verificare se all'interno dell'area operativa, le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale".
La riprodotta motivazione delle sentenze richiamate è idonea a giustificare, in accoglimento del ricorso principale, la cassazione anche sotto questo profilo della sentenza impugnata nel presente giudizio. La causa è rinviata alla Corte di appello di Firenze, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003