Sentenza 1 agosto 2013
Massime • 1
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini che sia successivamente condannato, l'entità della pena inflitta, che costituisce uno dei parametri ai quali deve essere riferita la valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga di cui all'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., deve essere misurata esclusivamente in relazione alle imputazioni interessate dal titolo cautelare, e non già alla complessiva pena irrogata anche per imputazioni diverse ed ulteriori, in ragione dell'autonomia del titolo cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 44239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44239 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 01/08/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 7
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 20131/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT DO N. IL 17/02/1962;
avverso l'ordinanza n. 198/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 17/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.ti Pitasi e Faria.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione di TI EN avverso l'ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere, emessa ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b) dal Tribunale di Reggio Calabria il 27 febbraio 2013, limitatamente al reato di concorso in detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65, allo scopo di eseguire il reato di lesioni personali rimasto poi nella forma tentata.
Il Tribunale ha prima ricordato che in data 22 ottobre 2011 fu dichiarata l'inefficacia, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, della misura cautelare emessa il 4 aprile 2011 nei confronti di EN TI anche per il reato di concorso in detenzione illegale e posto in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65, e ha così osservato che lo TI rimase in stato di restrizione cautelare soltanto per taluno degli addebiti di cui all'ordinanza del 4 aprile 2011 e per quelli di cui ad altra ordinanza, emessa il 19 luglio 2011. Ha poi evidenziato che con sentenza del 16 ottobre 2012 EN TI fu condannato anche per i sopra indicati reati e che con provvedimento del 27 febbraio 2013, su richiesta del pubblico ministero, è stata ripristinata la misura cautelare in relazione a detti reati in ragione di un concreto pericolo di fuga. Nel merito delle doglianze d'appello, il Tribunale ha precisato che, nel valutare concretamente il pericolo di fuga, occorre aver riguardo alla pena complessiva irrogata con la sentenza di condanna, nel caso di specie pari ad anni nove e mesi otto di reclusione, e non soltanto alla pena relativa alla condanna per il reato interessato dal ripristino della misura cautelare;
ha poi evidenziato che non possa effettuarsi alcun giudizio prognostico circa la tenuta o meno in appello della pena comminata in primo grado. Ha quindi apprezzato la sussistenza di un concreto pericolo di fuga in ragione dell'elevata caratura criminale dello TI, desunta dai numerosi precedenti penali, uno per fatto associativo che comprova l'inserimento nell'associazione di tipo mafioso quale è la cosca Rosmini, e della considerazione che in più occasioni lo TI ha dimostrato una concreta tendenza a sottrarsi alle prescrizioni dell'autorità (violazioni delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale).
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Pitasi, EN TI, deducendo:
- violazione di legge. Il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della disposizione di cui all'art. 307 c.p.p., comma 1, e non già di quella di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), che opera solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) prima della sentenza di condanna. Nel caso di specie, invece, si è verificato il caso opposto. Lo TI, a cui erano stati contestati plurimi reati, doveva essere scarcerato dopo la sentenza di condanna e invece fu scarcerato per taluni di essi, e precisamente per quelli per i quali era previsto un termine di fase di mesi sei, nella fase delle indagini preliminari.
E pertanto, poiché lo TI doveva essere scarcerato dopo la sentenza di condanna, doveva operare la disposizione di cui all'art. 307 c.p.p., comma 1.
- violazione di legge, perché, in ragione di quanto prima dedotto, l'ordinanza era da qualificarsi come nuova ordinanza e non già quale ripristino di altra dichiarata cessata. L'impugnazione contro la stessa doveva essere il riesame e non l'appello, e si sarebbe dunque dovuto rispettare il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9. Ne consegue la perdita di efficacia della misura cautelare, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. - Violazione di legge, perché il ripristino della misura cautelare implica che permangano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, sia in riferimento ai gravi indizi che alle ritenute esigenze cautelari. Nel caso di specie, con nessuna delle due ordinanze di custodia cautelare era stato paventato il pericolo di fuga: in particolare, le misure cautelari erano state adottate per pericolo di inquinamento probatorio e per pericolo di reiterazione delle condotte. Non poteva quindi essere adottato in provvedimento di ripristino della misura cautelare per pericolo di fuga. - Violazione di legge e difetto di motivazione, perché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto fare riferimento alla pena inflitta con la sentenza di condanna per il reato per il quale è stato disposto il ripristino della misura, e non già all'entità complessiva della pena, irrogata anche per altri reati. Avrebbe poi dovuto valutare l'entità della pena con riferimento al periodo di custodia cautelare già patito, pari ad anni due, e avrebbe dovuto tener conto di quella che poteva essere la prognosi circa l'esito finale del procedimento. Nel caso di specie, la non eccessiva gravità della pena, del tipo di reati contestati, della durata della custodia già patita, della prognosi di esito finale del procedimento, la motivazione dell'ordinanza in punto di pericolo di fuga è assolutamente carente e del tutto ingiustificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo in parte, per le ragioni di seguito esposte. Innanzitutto deve rilevarsi che la doglianza proposta con il primo motivo di ricorso, e conseguentemente anche la connessa di cui al secondo motivo, non risultano essere state poste alla valutazione del giudice d'appello, il quale, nel riassumere le censure difensive prima di procedere all'illustrazione delle ragioni della decisione (fl. 3), di esse non ha fatto menzione. Deve comunque essere precisato, in relazione ai primi due motivi, che, come affermato dall'ordinanza impugnata, il ripristino della misura della custodia cautelare fu disposto, con provvedimento del 27 febbraio 2013, in riferimento soltanto all'addebito di cui al capo E) del provvedimento applicativo adottato in data 4 aprile 2011, rispetto al quale era stata dichiarata, con atto del 22 ottobre 2011 e quindi ancor prima dell'emissione della sentenza di condanna, l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini di custodia cautelare. È pur vero che, nonostante la dichiarazione di inefficacia della misura in relazione all'addebito di cui al capo E), il ricorrente non fu rimesso in libertà, perché la misura carceraria rimase operante in relazione ad altri addebiti cautelari;
ma non può essere trascurato che, contestualmente al provvedimento di ripristino della custodia, fu disposta la cessazione dell'efficacia della misura cautelare carceraria applicata in relazione alle imputazioni di cui ai capi F) e G), le sole per le quali era proseguito lo stato di restrizione cautelare. Si ha così che al momento della decisione di ripristino il ricorrente era stato formalmente scarcerato in riferimento alle imputazioni per le quali sino a quel momento sussisteva il titolo cautelare.
Nè può dirsi, evocando l'orientamento interpretativo fatto proprio anche dalle Sezioni unite di questa Corte, che non andava dichiarata l'inefficacia del provvedimento cautelare per decorrenza dei termini massimi di fase in riferimento all'addebito di cui al capo E), per il quale fu poi disposto il ripristino, perché a quel momento il ricorrente rimase in stato di restrizione in riguardo ad altri addebiti cautelari.
La pur corretta affermazione che nega rilevanza ad un provvedimento di scarcerazione, per così dire parziale in quanto non riguardante tutti gli addebiti del provvedimento cautelare - Sez. U, n. 26350 del 24/4/2002 (dep. 10/7/2002), Fiorenti, Rv. 221657 -, non significa che il giudice non debba comunque dare atto della perenzione parziale - per decorso del termine - del provvedimento cautelare e che a questo provvedimento, diverso da quello formale di scarcerazione, l'indagato in stato di restrizione non abbia interesse.
Una volta intervenuta la dichiarazione di inefficacia, pur senza provvedimento di scarcerazione, quel che rileva ai fini del ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2. lett. b) è che il condannato abbia riacquistato la libertà
personale, presupposto necessario per l'apprezzamento del pericolo di fuga: e nel caso di specie, al momento del ripristino della custodia per il titolo per il quale era stata dichiarata la perenzione per decorrenza dei termini massimi, il condannato fu contestualmente scarcerato in riferimento alle imputazioni per le quali era sino ad allora rimasto in vinculis.
Come è stato già affermato da questa Corte, per il ripristino della custodia cautelare nell'ipotesi disciplinata dall'art. 307 c.p.p., comma 2, è richiesto un previo formale provvedimento di scarcerazione, attestante l'avvenuto decorso del termine di custodia, prima dell'emissione di altra ordinanza cautelare - Sez. 4, n. 46600 del 26/10/2005 (dep. 21/12/2005), Keci, Rv. 232913 -. La disposizione di riferimento è stata dunque correttamente individuata in quella di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). Il terzo motivo di ricorso non ha pregio, posto che il ripristino della custodia cautelare dopo la condanna del soggetto precedentemente scarcerato per decorrenza dei termini, secondo la previsione di cui all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), può essere disposto in presenza soltanto del pericolo di fuga, che abbia a manifestarsi contestualmente o successivamente alla condanna, sempre che la custodia si riveli necessaria ai sensi dell'art. 375 c.p.p., ossia si prospetti come unica misura adeguata al soddisfacimento di quella esigenza cautelare, che ben può non essere tra quelle ritenute al momento in cui fu applicato la misura poi perenta. È stato già affermato, coerentemente a quanto ora statuito, che "ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere per sopravvenuta condanna, ex art. 307 c.p.p., comma 2, il giudice della cautela - oltre ad avere riguardo alle esigenze connesse al pericolo di fuga che deve profilarsi con ragionevole probabilità, e non solo come mera possibilità, in ragione di attuali e concreti profili comportamentali - deve accertare, ex art. 275 c.p.p., comma 3, se ogni altra misura risulti inadeguata esplorando la possibilità di misure alternative..." - Sez. 5, n. 13080 del 2/2/2011 (dep. 29/3/2011), Tanzi, Rv. 249954.
Resta comunque fermo che "ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta ne' sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, ne' per la sola gravita della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga" - Sez. U, n. 34537 dell'11/7/2001 (dep. 24/9/2001), Litteri e altri, Rv. 219600 -.
Ma, nel riferimento anche alla pena inflitta con la sentenza di condanna, non può farsi riferimento alla complessiva pena irrogata anche per imputazioni diverse ed ulteriori rispetto a quella che è posta a fondamento del ripristino della misura cautelare carceraria. L'autonomia del titolo cautelare rispetto alla sentenza di condanna non consente di trasporre nell'ambito delle valutazioni incidentali decisioni del merito principale in relazione a fatti che all'intervento cautelare restino estranei.
In tale errore è incorso il Tribunale che, pur correttamente valutando la pena irrogata unitamente ad altri indici di rilievo per l'apprezzamento del pericolo di fuga, ha assunto a riferimento la pena complessivamente inflitta per tutte le imputazioni per le quali è intervenuta condanna, e quindi anche per quelle non interessate dal titolo cautelare.
Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in modo che possa provvedere ad un nuovo esame della vicenda e verificare la sussistenza dei presupposti per il ripristino della misura alla luce del mutamento quantitativo del parametro relativo alla pena irrogata, secondo il principio di diritto appena formulato.
La cancelleria è tenuta a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 1 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2013