Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 44239
CASS
Sentenza 1 agosto 2013

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Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini che sia successivamente condannato, l'entità della pena inflitta, che costituisce uno dei parametri ai quali deve essere riferita la valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga di cui all'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., deve essere misurata esclusivamente in relazione alle imputazioni interessate dal titolo cautelare, e non già alla complessiva pena irrogata anche per imputazioni diverse ed ulteriori, in ragione dell'autonomia del titolo cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 44239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44239
    Data del deposito : 1 agosto 2013

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