Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POLOZO ITALIA]04587/0 1 LA CORTE S Oggetto 1. SEZIONE PRIMA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3257/00 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 9845 Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO Rep. 1584 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 22/02/2001 Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. Fi 7500 per diritti L. GRIFONI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA 02.04.01 IL CANCELLIERE VIA BATTERIA NOMENTANA 26, presso l'avvocato LEONARDO CALZONA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FRANCESCO BERNARDINETTI, giusta delega in calce al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente IL-SOLE-24-ORE-- dal Sig. per diritti L. 1503 contro 4401-- IL CANCELLIERE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA REATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 9, presso l'avvocato LIRE 1500 11: CANCELLE 2001 MARIO MANERI , rappresentato e difeso dall'avvocato 493 ALBERTO TRINCHI, giusta delega in atti;
0523507 " - resistente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio ASSICURAZIONI D'ITALIA SpA, AN AR dal Sig. C LE per diritti L. 1500 BEATRICE;
il 02-04.01 IL CANCELLIERE - intimati avversO la sentenza n. 34/99 del Tribunale di RIETI, depositata il 12/02/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore +1 Generale Dott. Dario CAFIERO con le quali si chiede che 1 la Corte di Cassazione voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato in data 11 luglio 1991 il sig. AN IF convenne in giudizio davanti al Tri- bunale di Rieti il Consorzio di Bonifica della Piana Reatina, chiedendo il risarcimento dei danni da lui Su- biti il 5 novembre 1990, per essere precipitato, mentre era alla guida di un mietitrebbia, lungo la scarpata del Fosso Maraone, la cui manutenzione spettava al con- venuto. Il Consorzio si costituì e chiamò in garanzia la s.p.a. Le Assicurazioni d'Italia; questa chiamò in cau- 2 sa la sig.ra MA BE, proprietaria del terreno. depositata il 12 febbraio 1999, il Con sentenza Tribunale dichiarò la propria incompetenza per materia, per essere competente il Tribunale Regionale delle Ac- que Pubbliche di Roma. Avverso questa decisione il IF ha proposto ri- corso per regolamento di competenza con un unico moti- VO, sostenendo che nessuna correlazione tra l'incidente occorsogli e i lavori di manutenzione intrapresi da Consorzio nell'occasione potrebbe giustificare l'affermata competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. Il Consorzio ha resistito con memoria, Ai deducendo l'inammissibilità del regolamento. Anche il P.M. ha concluso per la inammissibilità del regolamento. Motivi della decisione L'istanza di regolamento di competenza è effettiva- mente inammissibile, perché è stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 47, comma secondo, c.p.c. Il ricorso è stato, infatti, notificato in data 27 gennaio e 2 febbraio 2000, mentre, come risulta dal di- retto esame degli atti processuali, la sentenza impu- gnata risulta essere stata comunicata al IF (e, correttamente, al difensore, avvocato Paoloper lui, Bernardinetti), il 3 marzo 1999. E, come è noto, il Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.3257 2000) 3 termine per la proposizione del regolamento di comp e- tenza ad istanza di parte decorre (quando, come nella fattispecie, vi sia stata comunicazione alle parti) 书 dalla comunicazione della sentenza sulla competenza (cfr. Cass.15 maggio 2000, n.6232). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento 20000 delle spese del giudizio di cassazione. 2f0000
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione;
spese che si liquidano, in favore del Consorzio di Bonifica della Piana Reatina, in com- plessive lire 1614.400 ' di cui lire 1.500.000 per onorari. Così deciso il 22 febbraio 2001 in Roma, nella ca- mera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Proto CORTE SUPREMA CO Prima bezione C i Depositato in Canunlieria ILL.. 29 MAR. 2001 Luisa CANCELLIERE M Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 23.00 el Iscritto a cuolo i Art. a...K M , Corte di cassazione est. V. Proto (r.n.3257 2000) 4