Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 3
La controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente dell' Istituto educativo assistenziale femminile della Stella è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che a tale ente, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, deve riconoscersi - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di detta norma) - personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.C.M. del 16 febbraio 1990 (considerato che, successivamente a detto provvedimento, la Regione Calabria non ha disciplinato la materia ai fini dell'applicazione dei criteri ivi indicati, lasciando quindi ininfluente, a tali fini, la precedente legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 di "riordino e programmazione delle funzioni socio - assistenziali), risultando, nella specie, verificata l'ipotesi prevista dal comma sesto dell'art. 1 del detto decreto, alla luce di quanto previsto dallo statuto organico dell'Istituto (attività istituzionale perseguente indirizzi religiosi e collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio).
A differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo se, in esse, la statuizione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito.
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (anche soltanto) limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, e non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione (nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva introdotto il nuovo giudizio presso il giudice amministrativo, dinanzi al quale il convenuto proponeva, a sua volta, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. che ha, conseguentemente, enunciato il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE FEMMINILE DELLA STELLA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEVICO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO GALATI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO SCOPPA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IO IA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO CALDERISI 68, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VONA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO POLACCO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3599/94 del Tribunale amministrativo regionale di CATANZARO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11)8 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Sandro SCOPPA, per il ricorrente, Giuseppe AMBROSIO, per delega dell'Avvocato Angelo POLACCO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per il dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria la signora IA IO, dipendente dell'Istituto Educativo Assistenziale Femminile della Stella, premesso che la giurisdizione del giudice adito doveva ritenersi certa, essendo stata dichiarata dal Pretore di Catanzaro con sentenza passata in giudicato, previo accertamento della natura pubblicistica del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, chiedeva l'accertamento del diritto alla corresponsione, da parte dell'ente datore di lavoro, della somma di L. 4.175.492.= a titolo di anzianità individuale salariale, e la condanna del medesimo ente al pagamento di tale somma, nonché l'accertamento del diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa, e la condanna dell'Istituto a far confluire la posizione in atto ai fondi INADEL e CIPDEL.
L'ente convenuto eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto della natura privatistica dell'Istituto "Stella" e del rapporto di lavoro, e contestava poi nel merito la fondatezza della domanda. Ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
La IO ha presentato controricorso, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità e la improponibilità del ricorso. Motivi della decisione
Le eccezioni sollevate dalla controricorrente sono infondate e debbono quindi essere disattese.
Si assume anzitutto che la questione di giurisdizione non sia ammissibile, posto che in ordine al medesimo rapporto sostanziale tra le stesse parti la giurisdizione del giudice amministrativo è stata dichiarata dal Pretore del lavoro di Catanzaro con sentenza passata in giudicato a definizione di una precedente controversia. Devesi di contro riaffermare la giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte secondo cui, a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare, sul punto, decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare perciò alcun effetto al di fuori del processo nel quale siano state rese (cosiddetta efficacia endoprocessuale), essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno), anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse (ma non è il caso di specie) la statuizione, sia pure implicita, sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito (Cass. SU 23 giugno 1995 n. 7088; 3 febbraio 1995 n. 1311; 4 novembre 1994 n. 9124 ed altre). Si assume in secondo luogo che il regolamento preventivo di giurisdizione sia inammissibile o improponibile, in quanto è già intervenuta una sentenza del giudice di merito sia pure soltanto sulla giurisdizione.
Devesi di contro rilevare che il principio recentemente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza anche soltanto limitata alla giurisdizione, non può ricevere ingresso nella specie, in quanto la enunciata preclusione attiene evidentemente al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, mentre il regolamento ora in esame è stato proposto nel corso del processo pendente davanti al TAR, successivo e, quindi, diverso da quello in cui è stata pronunciata la sentenza sulla giurisdizione.
Assume infine la controricorrente che l'istanza proposta dall'Istituto sia inammissibile per mancanza della dovuta indicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ..
Devesi di contro affermare che questo articolo deve essere interpretato non nel senso che occorrono due requisiti autonomi, cioè la specificazione dei motivi ed il richiamo espresso delle norme di diritto, ma nel senso che l'indicazione delle norme di diritto è un elemento richiesto per chiarire il contenuto del ricorso, sicché, nel caso che questi (come nella specie) siano chiaramente formulati, l'omessa (così come l'erronea) indicazione delle norme di diritto è irrilevante.
Passando quindi all'esame della questione di giurisdizione, si osserva quanto segue.
Assume il ricorrente che l'Istituto "Stella", già denominato Orfanotrofio Femminile della Stella e, prima ancora, Conservatorio delle Verginelle di Catanzaro, reso autonomo, con propria amministrazione, per effetto del DPR 1 ottobre 1951 e in possesso dell'attuale denominazione a seguito del DPR 14 luglio 1971, sia una istituzione privata di ispirazione religiosa per le seguenti considerazioni.
Esso è stato fondato ad iniziativa privata da un sacerdote. Con il decreto del 1951, dal quale non può evincersi la natura pubblicistica ovvero privatistica dell'ente, è stato approvato lo statuto organico. Il medesimo decreto è stato adottato ai sensi e per gli effetti della legge 17 luglio 1890 n. 6972, la quale qualificava come pubblici tutti gli enti di assistenza e beneficenza. Ma con sentenza n. 396 del 7 aprile 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 38, ultimo comma, Cost., l'art. 1 legge n. 6972 del 1865 nella parte in cui non prevede che le I.P.A.B. regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata. L'Istituto "La Stella", sin dalla data della sua apertura avvenuta il 30 maggio 1822, espleta la meritoria attività, rientrante nell'ambito delle finalità della religione cattolica, di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione, istruzione ed avviamento al lavoro di fanciulle illegittime, abbandonate o esposte all'abbandono, e di fanciulle povere orfane dei genitori. Tale attività è svolta attraverso personale religioso appartenente all'ordine delle suore di carità. Le risorse dell'Istituto sono ricavate dai proventi e dalle rendite del proprio patrimonio, costituito da beni ad esso pervenuti per lasciti di privati o acquisiti, e dalle rette ricevute a titolo di corrispettivo per l'effettuazione dei servizi socio-assistenziali. Il Ministero del Tesoro, con nota del 7 novembre 1978 ha confermato la natura privatistica dell'Istituto, affermando che esso non è stato riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni. Da tali considerazioni si evince pertanto che la presente controversia debba essere devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.
Queste Sezioni Unite ritengono corretta la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza n. 396 del 7 aprile 1988 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (in virtù della quale gli enti aventi scopi di assistenza e beneficenza erano pubblici per il solo fatto di essere persone giuridiche con tali finalità, indipendentemente dalla loro origine pubblica oppure privata o religiosa, dalla loro struttura e dalla fonte dei mezzi di finanziamento) nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possono continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di un'istituzione privata. Tale illegittimità la Corte ha individuato nel contrasto della norma con la disposizione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che tutela la libertà dell'assistenza e beneficenza private. Per effetto di tale sentenza, che impedisce l'applicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima alle situazioni non esaurite ed ancora controverse, la natura degli enti in questione può essere oggetto di riconoscimento in sede amministrativa, alla stregua della legislazione nazionale e regionale, oppure di accertamento giudiziale, condotto sulla base di sostanziali criteri d'indagine (v. Cass. SU 11 maggio 1993 n. 5358). Al fine di uniformare, in tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali si doveva procedere al riconoscimento della natura di enti privati delle ex IPAB, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 febbraio 1990 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 1990) emise un decreto contenente, con espresso riferimento alla citata sentenza della Corte Costituzionale, una direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale o infraregionale.
Tale decreto, la cui legittimità è stata accertata dalla Corte Costituzionale (sent. 16 ottobre 1990 n. 466) in sede di conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni, stabilisce al comma 3 dell'art. unico che sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa. Ed al comma 7 lo stesso decreto prescrive che "ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (in tema di trasferimento delle IPAB ai comuni, e, in tale parte, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 17/30 luglio 1981 n. 173), lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa".
Ora, considerato che, successivamente al citato DPCM del 16 febbraio 1990, la Regione Calabria non ha disciplinato la materia ai fini dell'applicazione dei criteri ivi indicati, lasciando quindi ininfluente a questi medesimi fini la precedente legge regionale 26 gennaio 1987 n. 5 di "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali", occorre in questa sede procedere all'accertamento della natura dell'Istituto ricorrente sulla base degli atti acquisiti al processo.
Orbene, dallo statuto organico risulta che uno degli scopi dell'Istituto è "l'istruzione civile e religiosa" (art. 2) e che "gli insegnamenti sono affidati a Suore fornite dei necessari titoli e requisiti" ( art. 6). Dalla convenzione stipulata tra l'Istituto e l'ordine delle Suore di Carità si evince che l'attività dell'ente, rientrante nell'ambito delle finalità della religione cattolica, è svolta attraverso personale religioso appartenente a detto ordine, cui è affidata, tra l'altro, "la direzione e gestione interne dell'Istituto".
Deve quindi ritenersi verificata l'ipotesi prevista dal comma. 6 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il quale, ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sopra indicato, sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa,
realizzato...attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
Dalla natura privatistica dell'ente (peraltro già supposta, sin dal 1978, dal servizio ispettivo della direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, come da nota del 7 novembre 1978 in atti, dichiarativa della ritenuta non sussistenza dell'obbligo dell'ente di iscrivere il personale dipendente alla CPDEL) discende la natura evidentemente privatistica del rapporto di lavoro della IO e la necessaria devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia instaurata dalla IO nei confronti dell'Istituto Educativo Assistenziale Femminile della Stella. Quanto alle spese giudiziali, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro compensazione per l'intero processo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 5 FEBBRAIO 1999.