Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 45
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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La controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente dell' Istituto educativo assistenziale femminile della Stella è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che a tale ente, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, deve riconoscersi - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di detta norma) - personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.C.M. del 16 febbraio 1990 (considerato che, successivamente a detto provvedimento, la Regione Calabria non ha disciplinato la materia ai fini dell'applicazione dei criteri ivi indicati, lasciando quindi ininfluente, a tali fini, la precedente legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 di "riordino e programmazione delle funzioni socio - assistenziali), risultando, nella specie, verificata l'ipotesi prevista dal comma sesto dell'art. 1 del detto decreto, alla luce di quanto previsto dallo statuto organico dell'Istituto (attività istituzionale perseguente indirizzi religiosi e collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio).

A differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, perciò, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo se, in esse, la statuizione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito.

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (anche soltanto) limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, e non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione (nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva introdotto il nuovo giudizio presso il giudice amministrativo, dinanzi al quale il convenuto proponeva, a sua volta, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. che ha, conseguentemente, enunciato il principio di diritto di cui in massima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 45
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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