Sentenza 13 aprile 2004
Massime • 1
È viziata da nullità assoluta per violazione del diritto di intervento dell'imputato (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) l'ordinanza dichiarativa della contumacia se la documentazione attestante l'impossibilità a comparire dell'imputato in udienza, pervenuta in cancelleria prima della pronuncia dell'ordinanza contumaciale, non sia stata valutata dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2004, n. 21671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21671 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/04/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 608
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 027178/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AO AL N. IL 31/01/1957;
2) TI GA RI N. IL 20/03/1954;
avverso SENTENZA del 11/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO.
Il tribunale di Agrigento con sentenza resa in data 23/1/2002, dichiarava TI AO AL e TI GA, colpevoli del delitto di bancarotta documentale p. e p. dagli articoli 110 C.P., 216.2, 223.1 R.D. 267/ 1942, perché la prima nella qualità di legale rappresentante della società"L'Automobile", dichiarata fallita il 16/10/1996 e il secondo quale socio e amministratore di fatto, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, sottraevano o distruggevano (in parte) i libri e le altre scritture della società e, comunque, li tenevano in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della medesima. Concesse le circostanze attenuanti generiche condannava gli imputati ad anni due di reclusione ciascuno Spese. Pene accessorie. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata del 11/3/2003, confermava la decisione e condannava gli imputati, in solido, alle ulteriori spese processuali.
Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati.
TI AO AL, prospetta vari motivi di annullamento. Con il primo deduce la nullità dell'ordinanza di contumacia e della sentenza, in quanto il giorno dell'udienza si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Palermo dove, il giorno precedente era stata sottoposta ad intervento chirurgico per colecistectomia. Era stata depositata rituale istanza di rinvio come attestato dalla cancelleria) con certificazione medica relativa, non valutata dal tribunale.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 216.2 L.F., in quanto la bancarotta fraudolenta documentale doveva essere accompagnata dal dolo specifico e, cioè, dall'intenzione di impedire le conoscenze relative al patrimonio e al movimento degli affari. Nella specie, mancava la prova di tale intenzionalità e a tal fine non era sufficiente la mancata tenuta dei libri di cui all'art. 2214 C.C., essendo prassi che i piccoli imprenditori non tengono ne' il libro giornale ne' il libro degli inventar, in presenza della contabilità fiscale prescritta.
Deduce, ancora, la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 217 L.F., in quanto la mancanza di dolo comportava la derubricazione del reato in quello di cui all'art. 217 L.F., come richiesto con l'appello. Lamenta ancora la falsa applicazione e difetto di motivazione in ordine alla confisca della documentazione contabile, che non poteva essere considerata come corpo di reato C.C..
Infine, deduce difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto i precedenti penali non erano ostativi, essendo costituiti da condanne per emissione di assegni a vuoto depenalizzate.
A sua volta TI GA RI, deduce, ad eccezione del primo e dell'ultimo motivo, censure sovrapponigli a quelle prospettate dalla TI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso di TI AO AL. Il processo di appello, in data 11/3/2003 si è svolto in contumacia dell'imputata, malgrado il suo difensore avesse depositato nella cancelleria della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo "come attestato in data 13/3/2003 dal direttore della stessa" istanza documentata di rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità a comparire dell'imputata, sottoposta il 10/3/2003 ad intervento chirurgico di colecistectomia.
Tale documentazione non è stata valutata dalla Corte. A seguito dell'abrogazione degli articoli 485, 486, 487 e 488 c.p.p., operata dall'art. 39.1 legge 16/12/1999, n. 479, relativamente alla contumacia dell'imputato risultava applicabile la disciplina (ex art. 484.2 bis c.p.p.) prevista dall'art. 420 quater c.p.p.. Secondo tale disposizione (comma 1), il giudice, una volta accertata la regolarità della citazione dell'imputato (art. 420.2 e 420 bis c.p.p.) e la mancanza di qualsiasi impedimento a comparire (art. 420
ter.
1.2. c.p.p.), ne dichiara la contumacia e in tal caso egli è rappresentato dal suo difensore (comma 2).
L'ordinanza di contumacia è, tuttavia, nulla se al momento della sua pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta alla mancata conoscenza dell'avviso dell'udienza ovvero ad assoluta impossibilità a comparire ovvero ad altro legittimo impedimento (420 quater. 4 c.p.p.). Nella specie, la certificazione non valutata era pervenuta alla cancelleria della Corte, prima della pronuncia dell'ordinanza di contumacia (il giorno precedente), per cui avrebbe dovuto essere valutata, con conseguente nullità di carattere assoluto ex art. 178, lett. c) c.p.p., per violazione del diritto di intervento dell'imputato.
La sentenza, pertanto va annullata nei confronti dell'imputata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per il giudizio di impugnazione.
Non merita, invece, accoglimento il ricorso di TI GA, sostanzialmente incentrato sul difetto dell'elemento soggettivo del reato contestatogli.
Si osserva.
Con i motivi di appello, l'imputato aveva censurato la decisione del tribunale, sostenendo la mancanza del dolo specifico nella condotta contestatagli.
Risulta dagli atti che, la ditta individuale "L'Automobile" era dedita al commercio di autovetture usate e che, benché formalmente intestata alla moglie VO OL OS, in realtà era gestita dal ricorrente.
All'atto della dichiarazione di fallimento, al curatore non erano stati consegnati i registri degli acquisti e delle vendite, ne' il registro dei beni ammortizzabili, ne' le scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., ma solamente documentazione tributaria relativa alle dichiarazioni IVA e alle fatture ottenute.
De plano ne è derivata l'impossibilità concreta di non poter ricostruire il patrimonio sociale nonché il volume degli affari dell'impresa fallita.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della punibilità dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216.1, n. 2 R.D. 267/42) la disciplina vigente, nel punire la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione della vita societaria, non richiede alcun dolo specifico. A tal fine, è sufficiente che la condotta dell'agente sia accompagnata dalla consapevolezza che la irregolare tenuta delle scritture contabili avrebbe prodotto l'evento alla cui tutela la norma è stata predisposta.
Ora, nella specie, in punto di fatto, secondo i giudici di merito, è pacifico che l'indisponibilità delle scritture contabili, aveva impedito in concreto di ricostruire il patrimonio societario ed il volume degli affari dell'impresa fallita e, non solo, risulta de plano che l'imputato era ben consapevole dell'obbligo della loro tenuta, a tutela dei terzi, ma ha confermato di non averli tenuti per scelta volontaria invocando una presunta prassi secondo la quale i piccoli imprenditori si limitano a tenere solamente la contabilità prevista dalla normativa fiscale.
In sede di legittimità, quindi, l'TI, si è limitato a ripetere le stesse censure che già erano state rigettate dai giudici di merito, non censurando la motivazione della Corte con la quale era stata esclusa la ricorrenza di tale prassi "contra legem" e, in ogni caso, inidonea a superare gli obblighi cogenti delle disposizioni di cui agli articoli 2214 e 2241 C.C.. Rimane assorbito il motivo con il quale si invoca l'applicazione dell'art. 217 L.F., reato di pericolo, che punisce la semplice omissione della tenuta delle scritture contabili.
Va, altresì, respinto il motivo di ricorso relativo alla confisca della documentazione contabile in sequestro disposta dai giudici di merito con adeguata e corretta motivazione di merito, incensurabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, quanto a TI AO AL. Rigetta il ricorso di TI GA RI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004