Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B' IN NOME DEL POPOLO00 3 2 3 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI - R.G.N. 18846/00 659 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud.23/10/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LANCAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ZACCARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CAPEZZERA, giusta delega in atti;
procura speciale. ricorrente
contro
US ED, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALDO 2002 EGIDI, giusta delega in atti;
4172 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 3397/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/03/00 R.G.N. 958/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 4 febbraio /17 marzo 2000, il Tribunale di Milano - accogliendo l'appello proposto dal Sig. SS NE nei confronti della ex datrice di lavoro s.r.l. LANCAR, avverso la sentenza del Pretore che, respingendo il ricorso del lavoratore, aveva dichiarato la legittimità del di lui licenziamento - dichiarava illegittimo ed annullava l'atto di recesso, ordinava la reintegrazione del lavoratore e condannava l'appellata al risarcimento del danno e alla regolarizzazione della posizione contributiva, oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Il giudice del gravame ha considerato che la contestazione disciplinare in data 4 dicembre 1998 consisteva nell'addebito di avere il lavoratore sottratto e fatto a pezzi la lettera di assunzione e di essersi rifiutato di andare a lavorare, adducendo che non gli erano state consegnate le scarpe antinfortunistiche, e di avere persistito in siffatto atteggiamento, malgrado la spiegazione che la società aveva bisogno di qualche giorno per poter rifornire ogni suo nuovo dipendente di tutti gli indumenti occorrenti per svolgimento delle prestazini e l'assicurazione che il NO avrebbe trovato le scarpe all'ingresso del luogo di lavoro, dal che, secondo il Tribunale, poteva desumersi che la AN non aveva comunque fornito ancora le scarpe antinfortunistiche. In tale contesto, la reazione del lavoratore anche se troppo enfatizzata>> era comunque correlata ad una sua pretesa legittima e non avrebbe potuto considerarsi come atto di insubordinazione. 1884600.doc 3 In ordine al primo addebito, mosso al lavoratore - di avere richiesto alla segretaria la lettera di assunzione, in precedenza sottoscritta, e quindi di averla sottratta dalle mani dell'impiegata e di averla strappata -, per fatto del giorno successivo al passaggio di gestione del servizio di pulizie per I'A.T.M. dalla cooperativa di facchini Nigra alla società AN, il Tribunale ha ritenuto che, in effetti, il dipendente aveva chiesto alla segretaria di poter riprendere la lettera di assunzione sottoscritta due ore prima e gliela aveva tolta di mano prima che l'impiegata gliela avesse porta;
ciò a seguito di una telefonata a un connazionale, in precedenza rappresentante sindacale, che gli aveva segnalato la pretesa non conformità della lettera a quanto convenuto in sede di passaggio di appalto e gli aveva consigliato di farsi ridare il documento. Il gesto del lavoratore, indipendentemente dalla legittimità o meno di talune previsioni della lettera di assunzione, non avrebbe assunto, secondo il giudice di appello, carattere di sfida o di spregio verso la datrice di lavoro, ma piuttosto quello di reazione di autotutela, sia pure eccessiva e scomposta, non tale, però, da giustificare la reazione espulsiva della datrice di lavoro: il gesto era da attribuirsi a diffidenza da parte di soggetto di limitata cultura, senza che l'episodio fosse trasceso in atteggiamenti di disprezzo, di sfida, aggressivi, minacciosi o di grave insubordinazione, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società con due motivi. Resiste il lavoratore con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1884600.doc 4 Col primo motivo di ricorso, la AN deduce violazione di norme di diritto con particolare riferimento all'art. 2104 c.c.. Illogicità della motivazione della sentenza. Valutazione arbitraria delle prove (art.116 c.p.c.) ed infine violazione dell'art.2697 c.c.>> e si duole che il Tribunale non abbia considerato che 1) in relazione alla mansioni di controllo dei livelli di acqua e di olio degli automezzi dell'ATM, non era prescritto, né era imposto dalle circostanze l'impiego di scarpe speciali. 2) il rifiuto della prestazione da parte di SS NE configurava quindi grave insubordinazione, anche perché era risultato dalle prove testimoniali che la fornitura delle scarpe era stata promessa per l'inizio del turno;
esse si trovavano nel magazzino, ove il lavoratore si rifiutava di andare a prelevarle, comunque, egli avrebbe dovuto essere in possesso di quelle fornite dalla precedente gestione. 3) SS NE si era rifiutato, malgrado gli inviti, di iniziare il lavoro o, altrimenti, di allontanarsi dal piazzale ove si stava trattenendo inattivo dopo avere timbrato il cartellino di ingresso, ed aveva creato notevole turbativa presso la società. Il motivo è infondato. La critica sopra riferita sub n.1) è inammissibile in quanto comporta la necessità di accertamenti in fatto, relativi alle concrete mansioni affidate al lavoratore, che i giudici di merito non hanno svolto in quanto non imposti dal tipo di difesa adottata dalla società, né da quest'ultima sollecitati (come si rileva, in particolare, dalla memoria difensiva depositata nel giudizio di appello). 1884600.doc 5 E' preclusa, quindi, in questa sede di legittimità, qualsiasi indagine in ordine al tipo di mansioni affidate al lavoratore e all'esigenza, che possa esserne (o meno) derivata, di uso di scarpe antinfortunistiche. D'altro canto, l'assunto della AN che il lavoratore già avesse avuto la fornitura delle scarpe antinfortunistiche dalla precedente appaltatrice del servizio, e che le stesse fossero comunque disponibili in magazzino, non è in assonanza con l'affermazione della società che il loro uso non era prescritto in relazione al tipo di mansioni espletate. Non è, quindi, censurabile neppure l'affermazione del Tribunale (oggetto delle doglianze sub 2), circa la legittimità del rifiuto del dipendente di iniziare il lavoro in assenza di una cautela di prevenzione degli infortuni. Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, per non avere la ricorrente riportato il contenuto testuale delle deposizioni testimoniali concernenti la dedotta promessa della fornitura delle scarpe per l'inizio del turno. Analogamente, deve essere rilevata l'inammissibilità delle censure sub n.3). Anzitutto, per quanto è risultato dagli accertamenti operati dal giudice di merito, il rifiuto da parte del lavoratore di iniziare le prestazioni lavorative trovava fondamento nel fatto che al lavoratore non gli erano state messe a disposizione le scarpe antinforunistiche, come ritenuto dal giudice di merito che, nell'esercizio del compito istituzionalmente di valutare gli elementi probatori (cfr. Cass. 14 aprile 1994, n.3498; 1 agosto 1884600.doc 6 2001, n.10484), ha valorizzato l'ammissione, contenuta nella stessa lettera di contestazione degli addebiti (circa l'impossibilità, prima di qualche giorno, di procurare gli indumenti occorrenti) e altre ammissioni contenute negli atti difensivi, circa il possesso da parte del lavoratore delle scarpe fornite dalla precedente appaltatrice: circostanza, questa, che neppure si deduce essere stata provata, e comunque attinente a un rapporto inter alios e non giustificatrice dell'inadempimento della AN. Non risulta, poi, dalla sentenza del Tribunale che oggetto della contestazione di addebito fosse stata anche l'ostinata permanenza del lavoratore nel cantiere, malgrado rifiutasse di riprendere il lavoro ei preposti lo invitassero ad andarsene. Soprattutto, non risulta contestata la turbativa che siffatto atteggiamento avrebbe determinato, alla quale non fa cenno neppure la sintesi della lettera di contestazione contenuta nelle premesse del ricorso (pagg. 7 e seg., senza che della lettera sia stata fatta, come il richiamato principio di autosufficienza avrebbe imposto, trascrizione testuale). E' del tutto evidente che il semplice rifiuto del lavoratore di abbandonare il cantiere non poteva rappresentare, di per sé, secondo logica e normali criteri di valutazione (né una valutazione contraria è stata adeguatamente prospettata nel ricorso), un dato di grave turbativa dell'andamento del lavoro, in quanto non avrebbe di per sé determinato la mobilitazione e la costante presenza in loco del presidente della società, del suo consulente del lavoro e della guardia del servizio di vigilanza dell'A.T.M. (in tal modo, tenuti in scacco>>, secondo la non condivisibile prospettazione della ricorrente). 1884600.doc 7 Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione di norme di diritto ed abnormità della motivazione della sentenza nel valutare il comportamento del sig. SS NE, costituente reato, stante l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni>>. Pone in rilievo la AN che la repentina sottrazione della lettera e la sua distruzione integrava tale ipotesi di reato, oltre ad avere un inequivocabile contenuto di sfida, non giustificabile con la affermata, ma non provata, limitatezza culturale del soggetto. Per contro, era provato che il lavoratore era in Italia da oltre 10 anni e parlava correttamente la lingua italiana, come emergeva dalla lettera di giustificazioni in replica alle contestazioni disciplinari. I molteplici rapporti di lavoro intrattenuti in precedenza dal SS NE certamente lo avevano ben reso consapevole di quali fossero i doveri di comportamento del prestatore di lavoro. Col terzo motivo è dedotto vizio di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della gravità dell'aver strappato una lettera appartenente al datore di lavoro e dell'avere preteso la consegna delle scarpe non presso il magazzino, ma sul piazzale sul quale il lavoratore sostava. La gravità dei fatti avrebbe giustificato, dunque, il licenziamento. I due motivi esposti per ultimi, che, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta, non sono fondati. Per quanto già esposto, il Tribunale non ha certo ritenuto legittima la reazione di pretesa autotutela>>, posta in essere dal lavoratore con la repentina sottrazione della lettera di assunzione dalle mani dell'impiegata e con la distruzione del documento in presenza di 1884600.doc 8 quest'ultima, ma ha sottoposto a doveroso esame tale comportamento, anche sotto il profilo psicologico, ai fini della valutazione della congruità della sanzione disciplinare della massima gravità (in conformità ai principi enunciati da Cass. 17 agosto 2001, n.11153; 28 ottobre 2000, n.14257; 24 giugno 2000, n.8631; 26 maggio 2000, n.6900; 22 aprile 2000, n.5299). La valutazione di merito - non illogica, né contrastante con principi di diritto escludente un atteggiamento di sfida del lavoratore, - indipendentemente dall'eventuale rilevanza penalistica della condotta (di per sé non sempre decisiva ai fini della risoluzione in tronco del rapporto di lavoro: Cass. n.5299/2000 cit.), non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 9 novembre 2000, n.14552; nonché n.8631/2000 e 6900/2000 citate). In particolare, non sembra illogico giustificare l'atteggiamento di esasperata vigilanza sulla salvaguardia dei propri diritti (nel che si è concretizzata la diffidenza>> di cui parla la sentenza impugnata) da parte di lavoratore straniero, addetto a mansioni di modesto rilievo, atteggiamento che ha dato poi luogo a quegli eccessi che, tuttavia, non hanno assunto gravità tale, secondo il giudice di merito, da legittimare la sanzione espulsiva. Deve darsi atto del diverso orientamento di una serie di sentenze di questa Corte, sul punto della sindacabilità in sede di giudizio di legittimità della applicazione operata dal giudice di merito delle cosiddette norme elastiche>>, come quelle che delimitano la giustificatezza del licenziamento disciplinare o la causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento (Cass.22 ottobre 1998, n.10514; 18 gennaio 1999, n.434, 13 aprile 1999, n.3645; 22 aprile 2000, n.5299); peraltro il Collegio ritiene 1884600.doc 어 di dover aderire alla pronuncia di questa stessa Corte dell'8 maggio 2000, n.5822 con la quale, in conformità sostanziale col precedente, costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il potere di adattare la previsione astratta al caso concreto è dall'ordinamento processuale affidato, solamente ed esclusivamente, al giudice del merito: in altre parole, è solo il giudice del merito, e non quello di legittimità, che deve valutare, sotto il profilo disciplinare i comportamenti dei singoli, facendo ricorso - nel rispetto del principio di legalità in senso lato, la fattispecie astratta non essendo stata delineata mediante schemi rigidamente preordinati a regole ricavabili, oltre che da specifiche - previsioni di legge, anche da canoni di condotta espressi dalla collettività o da principi deontologici dettati all'interno di determinati sistemi>>). Assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2002. IL PRESIDENT englichal wh IL CONSIGLIERE ESTENSORE. حب الله سنه Viluma Pomun IL CANCELLIERE Depositato 3 GEN. 2003in Cancelleria oggi, IL CANCELLIERE 1884600.doc 10