Sentenza 2 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2002, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN0 1 3 6 / 02 PREMA DICASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6811/99 Cron.3690 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LO RO IO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA IO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente. domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato DELL'OLIO MATTEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANZA CORRADO, giusta 2001 procura speciale atto notar LIGUORI MARIO di ROMA in 4266 -1- data 29/4/99 rep. n° 115316; resistente con procura avversO la sentenza n. 6983/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/04/98 R.G.N. 14053/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblical udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS%; udito l'Avvocato VALLEBONA;
udito l'Avvocato DELL'OLIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 3 luglio 1992 il dott. Lo RO NT conveniva in giudizio BNL s.p.a. e BNL Holding Italia s.p.a. ey premesso di avere lavorato per molti anni nell'ambito del gruppo BNL, con rapporto formalmente imputato dapprima alla Banca e poi a varie sue controllate tra cui da ultima la Holding s.p.a., ma in effetti sempre intercorso con la Banca, chiedeva: a) la dichiarazione di ingiustificatezza ed inefficacia del licenziamento Ase intimatogli dalla Holding s.p.a. il 3 febbraio 1992, con la condanna in solido delle convenute al pagamento delle inretribuzioni in ragione di L. 20.833.334 mensili subordine del risarcimento del danno per L. 2.500.000.000, nonché l'accertamento del diritto alle prestazioni del Fondo pensioni BNL;
in subordine la condanna all'indennità di preavviso per 30 mensilità; b) in ogni caso la condanna al trattamento di trasferimento, a differenze sul trattamento di fine rapporto, per ferie e festività non godute, per autovettura personale e per buoni pasto per complessive L. 104.242.590. Si costituivano in giudizio le società convenute e contestavano le domande del ricorrente. 3 All'esito dell' istruttoria, il procuratore della BNL Holding dichiarava, all'udienza del 20 gennaio 1997, l'avvenuta incorporazione della stessa nella BNL s.p.a. Il Pretore decideva la causa nel merito, con sentenza 24 a pagare al gennaio/7 febbraio 1997, condannando la Banca ricorrente L.
1.229.147.000 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione e spese di lite, rigettando ogni altra domanda. Asuy In accoglimento dell' appello della BNL, il Tribunale di 6983, Roma, con sentenza 3 ottobre 1997/16 aprile 1998 n. dichiarava la nullità della sentenza pretorile, per mancata interruzione del processo a seguito della incorporazione ai sensi dell'art. 300 c.p.c., er decidendo la causa nel merito, condannava la BNL s.p.a. a pagare a Lo RO NT L. 104.242.590 per i titoli sub b), oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
rigettava ogni altra domanda e compensava tra le parti le spese del doppio grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Lo RO, con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La intimata BNL s.p.a. si è costituita con controricorso tardivo. Ha partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione preliminarmente dichiarato inammissibile il Va controricorso, perché tardivamente notificato il 1° luglio 1999, ben oltre il termine stabilito dall'art. 370 c.p.c., rispetto al ricorso notificato 1'8 aprile 1999. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., in relazione all'art 360 n. 4 cod. proc. civ., Asu censura la sentenza impugnata per avere erroneamente sul falsodichiarato nulla la sentenza pretorile presupposto che il processo dovesse essere interrotto, e conseguentemente pronunziando nel merito con motivazione del tutto autonoma priva di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla. In subordine solleva questione di legittimità costituzionale delle disposizioni processuali citate ove interpretate nel senso stabilito dal Tribunale. Sostiene che la incorporazione di una società da parte di altra costituisce evento estraneo alla previsione degli artt. 299 e 300 c.p.c., norme che prevederebbero esclusivamente vicende della persona fisica (morte о perdita della capacità di stare in giudizio della parte). Il ricorrente argomenta che quando vi è la dichiarazione della morte о interdizione della persona fisica necessario che il processo sia interrotto affinché siano citati in riassunzione gli eredi o il rappresentante che completamente all'oscuro dell'esistenza potrebbero essere processo medesimo. Si tratterebbe, dunque, di un del indispensabile principio di tutela del diritto di difesa dei soggetti che subentrano alla vecchia parte, restandone ragionevolmente sacrificato l'interesse della controparte alla prosecuzione del processo senza interruzioni. Invece nel caso di incorporazione di una società di capitali in Agen un'altra l'illustrata esigenza di tutela non sussisterebbe in alcun modo, perché la nuova parte (società incorporante), in virtù dei procedimento di incorporazione minuziosamente regolato dal codice civile (artt. 2501 e ss.), conosce perfettamente tutte le situazioni dell'incorporata che non si estingue accidentalmente, ma viene consapevolmente soppressa nel momento deciso dalla incorporante. In ogni caso concludeva che nella specie, essendo la società incorporante parte del processo fin dall'inizio, essa conosceva non solo le vicende sostanziali relative alla incorporazione, ma anche le vicende processuali relative. Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse. L'interesse ad impugnare una decisione sussiste ogni volta che dalla decisione medesima possa derivare alla parte un 6 pregiudizio concreto, giuridicamente apprezzabile, suscettibile di essere rimosso mediante l'impugnazione. (Cass. 11 novembre 1986 n. 6592; Cass. 25 maggio 1983 n. 3616). L'incorporazione di una società da parte di un'altra, che deve essere fatta per atto pubblico soggetto a deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504 cod. civ.), dà luogo ad un fenomeno di estinzione della prima e di successione della società incorporante alla società Agey incorporata (art. 2504-bis cod. civ.). èPer tale motivo la giurisprudenza di questa corte consolidata nel ritenere che la incorporazione integra un tipico caso di estinzione della persona giuridica, comportante l'interruzione del processo (ex plurimis Cass. 22 giugno 1999 n. 6298; 21-5-1998, n. 5065; 3-10-1998, n. 9822; 3-10-1998, n. 9822; 21-8-1996, n. 7704; 27-1-1994, n. 833; 22-1-1993, n. 782; 9-12-1992, n. 13015). Ma la stessa precisato che la costituzione ingiurisprudenza ha giudizio della società incorporante, il che si inquadra nel fenomeno della successione nel processo (art. 111 cod. proc. civ.), evita l'interruzione del processo stesso (Cass. 2-8-2001 n. 10595), a norma dell'art. 300 comma 2 c.p.c., perché in tal modo si realizza immediatamente la ratio di tutela della parte nei cui confronti si è verificato il 7 fenomeno interruttivo, finalità che è alla base della disciplina degli artt. 299 e 300 c.p.c., come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Lo stesso principio deve essere applicato nel caso di specie, nel quale, essendo la società incorporante parte del processo già dall'inizio, non poteva che proseguirlo nella nuova veste comprensiva delle vicende sostanziali e processuali relative alla società incorporata, quanto meno queste ultime a lei ben note. Azu Correttamente dunque il primo giudice provvide a pronunciare sentenza, senza dichiarare l'interruzione del giudice relativamente a tale esito, la tesi conclusiva del ricorrente è fondata, anche se per argomentazioni in parte diverse. Ne consegue che erroneamente il Tribunale ebbe a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado. Ma da tale declaratoria nessuno nocumento ebbe il ricorrente, il quale difatti non ne deduce alcuno, avendo comunque egli goduto della piena tutela del doppio grado di giudizio. Di per sé tale principio, inteso come principio secondo il quale il rapporto deciso deve essere sottoposto ad una nuova cognizione in tutte le questioni che hanno formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado, non è 8 (ancora) costituzionalizzato, è puramente tendenziale, e si nell'ordinamento secondo le regole del sistema realizza impugnatorio. Vi sono numerose ipotesi, evidenziate dalla in cui il giudice di dottrina e dalla giurisprudenza, appello esamina le questioni di merito come giudice di primo ed unico grado;
emblematico in tal senso il caso in cui il giudice d'appello, riformando la sentenza di primo grado erroneamente declinatoria della propria competenza, debba istruire la causa integralmente nel merito (Cass. 16 marzo 1996 n. 2205; Cass. 28 febbraio 1996 n. 1567). Ази Tale principio non comporta dunque che il giudice dell'appello, dinanzi al quale sia stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, in applicazione della regola dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame (art. 161 cod. proc. civ.), sia obbligato a rinviare la causa al primo giudice, attesa la tassatività e la non estensibilità per analogia dei casi in cui il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice (art. 354 cod. proc. civ.), ma deve trattenerla e deciderla nel merito (ex plurimis Cass 20 marzo 1996 n. 2361). Nel caso di specie la erronea declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non ha comportato, si ripete, alcun 9 nocumento al Lo RO;
egli avrebbe potuto dolersi, e sarebbe sussistito un suo interesse ad impugnare, ove, per ipotesi, il Tribunale, travolgendo con la pronuncia di nullità il principio devolutivo, avesse statuito su domande о eccezioni di controparte precluse per mancata impugnazione o riproposizione. Nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, per cui non sussiste l'interesse del Lo RO ad impugnare la sentenza del Tribunale sotto il profilo denunciato. Avendo questa corte così corretto la motivazione del Tribunale, ed avendo escluso l'esistenza di una causa di interruzione del processo, come richiesto dal ricorrente, viene meno anche 1'interesse a sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 299 e 300 cod. proc. 24 Cost., sotto il3 eciv., per contrasto con gli artt. profilo, di mero fatto, che l'equiparazione della incorporazione alla morte della persona finirebbe per attribuire ad una parte una arbitraria ed incontrollabile facoltà di far interrompere il processo, che mediante una serie di incorporazioni successive, ogni volta seguite da interruzioni, potrebbe non finire mai. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo assorbe altresì il secondo, con il quale il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 354 cod. proc.violazione e 10 civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per non avere rimesso la causa al primo giudice nonostante la dichiarata nullità della sentenza, dovendo tale motivo ritenersi condizionato all'accoglimento delle ragioni del primo. deducendoCon il terzo motivo di ricorso il ricorrente, violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere erroneamente negato la persistente dipendenza del ricorrente dalla BNL s.p.a., conseguentemente omettendo di valutare la legittimità del licenziamento con riferimento a tale rapporto di lavoro. Individua un errore di diritto per erronea interpretazione dell'art. 2094 cod.civ. per avere la sentenza impugnata affermato che per l'accertamento della sussistenza del rapporto con BNL il LO RO avrebbe dovuto "provare che solamente una determinata società (di norma la capogruppo) abbia esercitato i poteri di gestione del rapporto di lavoro". Ази Invero, continua il ricorrente, se risulta provato, come Havrebbe riconosciuto lo stesso Tribunale, che il lavoratore prendeva ordini (c.d. eterodirezione della prestazione 11 lavorativa) da un determinato soggetto, non può essere negata la dipendenza dallo stesso. Ciò premesso asseritamente in diritto, il ricorrente passa all'analisi della prova testimoniale, per dedurne l'erroneità della sua valutazione del parte del giudice del merito. Nonostante l'invocazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la doglianza rimane di puro fatto, e si risolve in una diversa ricostruzione delle prove valutate dal Tribunale. Correttamente il Tribunale ha ricordato che il Азу collegamento economico fra le società del medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità giuridica, e pertanto non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e una di talisubordinato - madre о ad altresocietà si estendano alla società società dello stesso gruppo, salva peraltro la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta che si riscontri una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società, ovvero 1'adozione in concreto di meccanismi che siano volti - mediante interposizione fittizie, o reali ma fiduciarie a far apparire frazionato 12 in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Ai fini della prova della simulazione, della frode o non rilevano gli elementi denotantidell'interposizione, l'intensità del collegamento economico tra le distinte società, essendo invece necessario provare che solamente una determinata società (di norma, la capogruppo) abbia in concreto esercitato i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti (Cass. 17 maggio 1997 n. 4418). Il Tribunale ha ricordato altresì che il Lo RO ha espressamente escluso che vi sia stata simulazione o frode. Azu Egli fa leva sulle direttive fornite da dirigenti della BNL al Lo RO, quale dirigente della Holding, affermate dai testi escussi. E' evidente che in un gruppo societario vi deve essere coordinamento nell'azione delle varie società, e questa si realizza normalmente con direttive dalla società madre a quelle collegate, attraverso i rapporti tra i livelli dirigenziali delle stesse. Ma anche in altre forme di collaborazione produttiva, attraverso strumenti giuridici diversi dal rapporto di lavoro subordinato, vi è uno scambio informativo nelle due direzioni, e normalmente la parte datoriale fornisce direttive al lavoratore autonomo, al lavoratore coordinato, non solo sul risultato, ma anche sul processo produttivo. 13 Tutto ciò è cosa diversa dalla dipendenza e direzione che connotano, ai sensi dell'art. 2094 cod.civ., la subordinazione, dicome definita da copiosa giurisprudenza questa corte quale vincolo di assoggettamento gerarchico e, per il datore di lavoro, nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative funzionali, ma tali da inerire di volta in volta e all'intrinseco svolgimento della funzione (da ultimo Cass. Lav., sent. n. 2970 del 01-03-2001), che deve essere provata dal lavoratore, come correttamente affermato dal particolarmente rigorosa in Asy Tribunale, in maniera fattispecie quali la presente. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e SS. cod. civ., con riferimento nonché degli artt. 1362 all' normativa del contrattointerpretazione della collettivo (art. 88) sul licenziamento, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata perché avrebbe escluso la applicazione della tutela collettiva contro il dei dirigenti,licenziamento erroneamente ritenendo il Lo RO componente della Direzione dell'intera azienda BNL Holding s.p.a., come tale escluso da tale tutela collettiva, accogliendo così una 14 eccezione della convenuta, in violazione del principio dell'onere della prova. Anche tale motivo non è fondato. Sul punto il Tribunale ha così motivato: "Egli, al momento del recessO della BNL Holding, aveva incontestatamente la qualifica di dirigente, e, in particolare, di "Condirettore Centrale". La L.604-66, che prevede il divieto per il datore di lavoro di recedere in mancanza di giusta causa 0 giustificato motivo, si applica soltanto ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato o di operaio. Il contratto collettivo di settore prevede che il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere risolto solo nei casi di giustificato motivo. Aggiunge tuttavia chegiusta causa о il recesso dell' azienda resta esclusivamente regolato dal codice civile nei confronti dei dirigenti che compongono la Direzione dell' intera azienda (ad es.: preposti alla Direzione unica, componenti la Direzione generale e/o centrale) ovvero di pari grado (art.86). Ne discende che l'azienda ben poteva licenziare il Lo RO, nella sua qualità di condirettore centrale". Ciò posto, la decisione del Tribunale risulta corretta, perché quando un lavoratore basa il proprio diritto su un titolo convenzionale prevedente una disciplina per 15 determinati lavoratori, individuati attraverso formule di esclusione, egli deve non solo allegare l'integrale fornire la prova didisciplina contrattuale, ma altresì appartenere alla categoria destinataria della disciplina stessa, quale fatto costitutivo, e cioè nella specie di rientrare, nonostante la qualifica di condirettore centrale accertata dal Tribunale, tra i lavoratori dirigenziali non alla direzione centrale, per i quali ilappartenenti contratto istituisce una disciplina del recesso migliorativa rispetto a quella legale. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. 3.872.470 (pari a Euro 2.000) per onorari di avvocato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 38'435 paried € 19,85 oltre L. L. 3.872.470 (pari a Euro 2.000) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 novembre 2001 imtulo Il Presidente Aldo Ас Майей Il Consigliere Estensore IL CANCELLIERE Qo\interr proces-incorporazione di società Depositato in Cancelieria 2 FEB. 2002 RG 6811/99 oggi, ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 16 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533