Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
È legittimo il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale per rimediare all'omessa quantificazione nel dispositivo della sentenza delle spese processuali, sostenute dall'imputato, a cui il querelante è stato condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2011, n. 11632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11632 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 09/02/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 533
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - N. 21166/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT MA N. IL 18/02/1964;
avverso l'ordinanza n. 181/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 16/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Firenze, in data 16 marzo 2010, ordinava la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 930 del 3.6.2006 nella parte in cui aveva essa disposto la condanna di tale VA IA al pagamento delle spese del procedimento anticipate dalla Stato ed alla refusione di quelle sostenute da PA OV NT, imputata nel medesimo procedimento ex art. 582 c.p. ed assolta, senza quantificazione di tale ultimo importo. A tal fine il Tribunale disponeva di aggiungere nel dispositivo, immediatamente dopo la condanna in favore della predetta PA, la frase:
"che liquida in Euro 1500 per onorari oltre al 12,5% per spese generali, IVA e CAP come per legge".
2. Si duole di tale pronuncia la VA, con l'assistenza del suo difensore di fiducia, che ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento sul rilievo che la stessa sarebbe viziata dalla violazione degli artt. 130 e 542 c.p.p. e che l'omissione irritualmente corretta dal giudice territoriale poteva essere emendata esclusivamente con lo strumento dell'impugnazione avverso la sentenza che ne risultava interessata.
Deduce, in particolare, la difesa ricorrente a sostegno di tale conclusione che l'omissione in argomento integra elemento essenziale della decisione e non secondario, che essa avrebbe carattere concettuale e sostanziale e che per superarla sarebbe pertanto necessaria una valutazione di merito rimessa all'esercizio di un potere discrezionale.
Con un secondo motivo di impugnazione denuncia altresì la difesa ricorrente la violazione dell'art. 3/1 della tariffa professionale penale, dappoiché raddoppiato l'importo riconosciuto in favore della difesa della parte civile.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.
4. La doglianza si appalesa infondata.
Il tema posto dal ricorso in esame, direttamente connesso ai limiti entro cui può essere legittimamente applicata la disciplina di correzione dell'errore materiale contenuto in provvedimenti giurisdizionali, è stato di recente affrontato, con dovizia di argomenti, da Cass., Sez. Unite, 31/01/2008, n. 7945, ai cui insegnamenti ritiene il Collegio di ispirare la presente decisione. Dottrina e giurisprudenza in tema di errore materiale, correggibile a sensi dell'art. 130 c.p.p., affermano con chiarezza che tale errore viene anzitutto, e unanimemente, ravvisato nell'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione. Tipici in tal senso l'errore linguistico e l'errore evidenziato immediatamente dal contesto interno dell'atto. In tali situazioni, che si risolvono in sostanza in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall'atto stesso, è evidente che non possono in radice operare le preclusioni di cui all'art. 130 c.p.p., non potendo, l'irregolarità, determinare nullità, ne', la sua rimozione, una modificazione essenziale dell'atto.
Non si differenziano concettualmente da tali ipotesi, anche se comportano in concreto un'estensione dell'area di ricognizione della volontà del giudice, quelle pronunce che ammettono la correzione sulla base di atti diversi da quello da correggere. Una variante qualitativa, rispetto all'impostazione di base, si coglie invece in quella (prevalente) giurisprudenza, seguita da parte della dottrina, che, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo. Si evidenzia, invero, in tale indirizzo, come nelle ipotesi de quibus ricorra ugualmente la necessità e l'automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva. Il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà "oggettiva", da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale.
Questa "estensione" della nozione di errore materiale nel processo penale deve essere condivisa, per i motivi e nei sensi di cui appresso. Dal tenore dell'art. 130 c.p.p., invero, non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si richiede è solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere "materiale" e ricognitivo dell'operazione non può evidentemente mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento (e non sia stato, beninteso, "deliberatamente" disatteso dal giudice). L'unica verifica da compiere è quella relativa all'insussistenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 130 c.p.p.. Si può anzi affermare, riprendendo un rilievo già sopra accennato, che la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni - di cui conferma così sistematicamente la compatibilità con la procedura in esame - che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dallo stesso atto.
Senza pretendere di delineare qui dei criteri esaustivi di carattere generale, appare indubitabile che non possano, per coerenza del sistema, determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Il riferimento è in particolare alle ipotesi di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto dell'art. 536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p..
Analoghe ragioni sistematiche impongono di ritenere insussistenti le condizioni preclusive di cui all'art. 130 c.p.p. anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad esempio nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria.
L'elemento che accomuna le situazioni descritte è, all'evidenza, la realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di non essenzialità della componente dell'atto omessa e di esclusione del carattere invalidante dell'omissione. Ad esso, peraltro, al di fuori delle omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione, se ne aggiunge un altro, in relazione alle ipotesi di correggibilità di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto dell'art.536 c.p.p., comma 3 e art. 547 c.p.p.: quello della natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa.
Dal complesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emergere, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, il principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria ed a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. Alla stregua degli esposti rilievi può ora risolversi la questione specificamente dedotta col ricorso in esame.
La quantificazione dell'importo relativo alla condanna della parte civile alla refusione delle spese sostenute dall'imputato assolto è conseguenza necessaria della sentenza di condanna, di natura accessoria, tanto più se esplicita nell'an ed omissiva soltanto nel quantum.
Resta la questione della "liquidazione" delle spese. Tale compito, tuttavia, si risolve, in particolare nell'ipotesi in esame, in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi, e non priva, quindi, la statuizione de qua, del requisito del contenuto predeterminato, dappoiché comunque contenuto in margini indicati dal legislatore.
Consegue da tanto, alla stregua di quanto sopra rilevato, che alla omissione per cui è causa può porsi rimedio mediante la procedura della correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. Può dunque formularsi il seguente principio di diritto:
"La omissione nel dispositivo della sentenza di condanna alla refusione delle spese difensive sostenuto dalla controparte in lite nel giudizio penale per contestazioni relative al reato di cui all'art. 582 c.p. in danno reciproco, della quantificazione di tali spese costituisce una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato e la stessa (omissione) non determina nullità, ne' attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.".
5. Alla stregua di quanto sin qui esposto il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011