Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4141
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Sentenza 22 marzo 2001

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La disciplina dei rapporti previdenziali dettata per il caso di trasferimenti dei dipendenti degli enti soppressi (nella specie, patronati scolastici) - con passaggio diretto del personale al nuovo datore di lavoro (nella specie, il Comune) e devoluzione a questo delle somme corrispondenti all'indennità di quiescenza maturata -, non si applica nei confronti dei lavoratori che all'epoca della soppressione avessero già concluso il rapporto di lavoro col patronato per intraprenderne altro e diverso col Comune e di quelli la cui assunzione presso il nuovo ente sia avvenuta non per trasferimento ma a seguito di concorso e, anche dopo l'entrata in vigore della legge n.482 del 1988, il trattamento di fine rapporto continua ad essere disciplinato dalle norme particolari che concernono le varie ipotesi; pertanto, poiché i casi e i presupposti di esercizio della facoltà di riscatto oneroso, ai fini dell'indennità premio di servizio, sono quelli di cui all'art.12 della legge n. 152 del 1968, può essere riscattato, in base al combinato disposto degli artt. 47 e 67 del R.D.L. n. 680 del 1938, il servizio prestato alle dipendenze dei disciolti patronati scolastici, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 legge n. 261 del 1958.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4141
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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