Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 26862
CASS
Sentenza 1 luglio 2010

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Ai fini del differimento dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di grazia, la prognosi in ordine alla possibilità di concessione del beneficio, che è rimessa al tribunale di sorveglianza qualunque sia la durata della pena da espiare, non può che riguardare il "fumus" di non manifesta infondatezza dell'istanza, limitato alla corrispondenza fattuale degli argomenti dell'istante con i dati in relazione ai quali si svolge la relativa istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2010, n. 26862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26862
    Data del deposito : 1 luglio 2010

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