Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10199
CASS
Sentenza 19 giugno 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La demolizione delle opere abusive non comporta l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione, in quanto nei reati urbanistici ha rilevanza penale l'elusione del controllo che l'autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull'attività edilizia assoggettata al regime concessorio, ed allorché un'attività siffatta venga iniziata senza il preventivo assenso si ha inesistenza di un danno urbanistico soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

La disposizione dell' art. 8 quater della legge 21 giugno 1985, secondo la quale non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13 aprile 1985 n. 146, è testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10199
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10199
    Data del deposito : 19 giugno 1998

    Testo completo