Sentenza 19 giugno 1998
Massime • 2
La demolizione delle opere abusive non comporta l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione, in quanto nei reati urbanistici ha rilevanza penale l'elusione del controllo che l'autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull'attività edilizia assoggettata al regime concessorio, ed allorché un'attività siffatta venga iniziata senza il preventivo assenso si ha inesistenza di un danno urbanistico soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
La disposizione dell' art. 8 quater della legge 21 giugno 1985, secondo la quale non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13 aprile 1985 n. 146, è testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/06/1998, n. 10199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.6.1998
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Pierluigi ONORATO " N. 2268
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N. 5349/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN NI, n. a Palermo il 12.5.1935
avverso la sentenza 1.12.1997 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio ALBANO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il fatto non costituisce reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1.12.1997 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria 2.12.1996 del Pretore di Termini Imerese, affermava la penale responsabilità di PP NI in ordine al reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n.47/1985 (per avere realizzato, in località Giardini del Comune di Trabia, senza la prescritta concessione edilizia, uno scavo con opere di fondazione in cemento armato - acc. il 16.12.1994) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di arresto e lire otto milioni di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito: a) la violazione degli artt. 42, 4^ comma, e 47 cod. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato
"le norme che disciplinano l'elemento soggettivo della buona fede nelle contravvenzioni".
Egli aveva ritenuto, per erronea interpretazione di norme che "non sono di chiara lettura", che la realizzazione di una piazzuola ove collocare una roulotte non era opera oggetto di concessione edilizia, bensì di semplice autorizzazione" ed aveva poi spontaneamente provveduto a demolire quanto realizzato, prima del giudizio pretorile e della stessa notifica dell'ordinanza sindacale di demolizione;
b) la corretta applicazione alla fattispecie, da parte del Pretore, del disposto dell'art. 8 quater del D.L. 23.4.1985, n.146, convertito nella legge 21.6.1985, n.298, con cui si stabiliva la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento normativo medesimo. La Corte di merito, al contrario, non tenendo conto della "ratio" di tale disposizione, aveva affermato la eccezionalità della stessa, limitandone temporalmente l'efficacia alle sole demolizioni eseguite nel termine in essa indicato.
A fronte di tale interpretazione il ricorrente ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale, per disparità palese di trattamento, in relazione all'art.3 della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Correttamente la Corte territoriale ha escluso, nella fattispecie in esame, lo stato di "buonafede" prospettato dal ricorrente.
A) Alla stregua, infatti, di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 5 cod. pen., questa Corte Suprema ha rilevato che l'ignoranza "inevitabile" della legge penale, nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato, è configurabile:
-- solo in presenza di una oggettiva e insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme da cui deriva il precetto penalmente sanzionato;
-- e solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di leggerezza, possa essere mosso all'imputato per avere egli fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge.
Nella fattispecie in esame legittimamente è stata esclusa la ravvisabilità di tali condizioni, sia perché è ignota la destinazione oggettiva dello scavo e delle fondazioni abusive in cemento armato con travi rovesce (meramente assertivo e non proporzionato alle caratteristiche dell'opera è, in proposito, l'assunto di una finalizzazione a "piazzuola ove collocare una roulotte"), sia perché non è dimostrato che l'imputato si sia attenuto con l'ordinaria diligenza, all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi posto in generale a carico di tutti i consociati.
Improprio è il riferimento, contenuto in ricorso, all'art. 47 cod. pen., in quanto il prospettato errore sulla disciplina applicabile in concreto non investe un elemento materiale del reato, per lacunosa ed incolpevole percezione della realtà non corrispondente a quella effettiva, ma si risolve in una inammissibile ignoranza della legge. B) Deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la demolizione delle opere abusive non comporta l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione ( vedi Cass., Sez. III, 14.3.1992, n. 2706), anche se può essere valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell'imputato.
Nei reati urbanistici (come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 12.11.1993, ric. Borgia) è lo stesso territorio che costituisce il bene oggetto della relativa tutela, e tale bene è "esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente". Ha rilevanza penale l'elusione del controllo che l'autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull'attività edilizia assoggettata al regime concessorio e, quando un'attività siffatta venga iniziata senza il preventivo assenso dell'amministrazione comunale, si ha inesistenza di un danno urbanistico soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 della legge n.47/1985 (conformità delle opere agli strumenti urbanistici già
nel momento della loro realizzazione), mentre al di fuori di tale ipotesi l'eliminazione spontanea del manufatto abusivo non vale ad eliminare l'antigiuridicità sostanziale del fatto reato: il territorio, infatti, ha comunque subito un vulnus, pur se vi è stata una successiva attività spontanea rivolta ad elidere le conseguenze dannose del reato.
L'eseguita demolizione, nella specie, non risultando provato che la stessa abbia preceduto la notifica del corrispondente provvedimento sanzionatorio amministrativo e non sussistendo altri concreti elementi idonei ad escludere la colpa, è sintomo di buona volontà piuttosto che di buona fede, intesa questa come incolpevole mancata coscienza dell'antigiuridicità della condotta.
2. La disposizione dell'art. 8 quater della legge 21.6.1985, n.298 (introdotta in sede di conversione del D.L. 13.4.1985, n. 146) -
secondo la quale "Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" -- è testualmente riferita, e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985.
La dottrina, valutando l'aspetto politico della concessione di tale beneficio, ritenne che esso fosse stato concepito come alternativo e compensativo al diniego di una proroga della data finale di efficacia della sanatoria, ma la Circolare 30.7.1985, n. 3356/25 del Ministero dei lavori pubblici, conferendo valenza privilegiata alla connessione con le norme di cui al capo quarto della legge n. 47/1985, optò per l'interpretazione limitativa dell'estensione del beneficio alle sole opere abusive ultimate entro il 1^ ottobre 1983, cioè a quelle suscettibili di sanatoria ai sensi della stessa legge n. 47. Trattasi, in ogni caso, di una causa eccezionale di non perseguibilità di carattere generale, in relazione alla quale appare manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui essa, fissando un termine alla esclusione dell'illecito, prevederebbe un discriminatorio trattamento di favore, collegato al rispetto meramente occasionale del termine stesso.
Nella specie, infatti, si è in presenza di una valutazione discrezionale di natura politica -- connessa anche all'entrata in vigore delle più gravi sanzioni amministrative e penali introdotte dalla legge n.47/1985 ed alla prevista applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative medesime (artt. 32, 33 e 40) -- riservata al solo legislatore e non viziata da manifesta irragionevolezza.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 1998