Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15595 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZION1 5 5 9 3151 LA CORTE SU A ESPULSIONE EX ART. 13 D.LGS N. 286 DEL 1998 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10541/02 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Cron.31755 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Rep. Ud. 18/06/2003 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere 3 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso l'avvocato NICOLO' AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO FULVIO ATTISANI, giusta mandato a margine del ricorso;
->ricorrente
contro
PREFETTURA CATANZARO UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO;
- intimato avverso il provvedimento del Tribunale di CATANZARO, depositato il 12/03/02; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1684 udienza del 18/06/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Considerazioni in fatto e in diritto Ricorre per cassazione OK NN, cittadina ucraina nata il [...], avverso 1' ordinanza in data 12.05.2002 con la quale il Tribunale di Catanza- ro ha rigettato il ricorso proposto contro il provvedi- mento di espulsione emesso dal Prefetto della stessa Città il 26.02.2002 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998. L'intimato Prefetto di Catanzaro, cui ritualmente il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è articolato in tre motivi. Il primo motivo denuncia la "1 violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché la viola- zione dell'art. 3 della Costituzione " sulla premessa che il decreto prefettizio impugnato sia stato emesso da un funzionario non legittimato, il Vice Prefetto che lo ha sottoscritto, perché privo di delega. Tale motivo è inammissibile in quanto introduce per la prima volta in questa sede di legittimità un tema di contestazione della legittimità del provvedimento 2 del Prefetto del tutto nuovo in quanto non dedotto con il ricorso in opposizione e dunque non sottoposte all'esame del giudice di merito ( v. per il principio giuridico in tal senso, Cass. 5671 del 2000, n. 1851 del 2001 ed altre conformi ). 1'omessa, insuffi- Il "1secondo motivo denuncia " con riferimento ciente e contraddittoria motivazione asserita nullità del decreto di espulsione inalla quanto emesso senza la preventiva comunicazione prescritto dagli artt. 7dell'avvio del procedimento ed 8 della legge n. 241 del 1990. Il motivo è infondato. Con numerose pronunce ( v. da ultimo Cass. n. 5050 del 2002 e n. 16030 del 2001 ) questa Corte ha statuito in tema di espulsione amministrativa dello che l'autorità che procede nei casi di ingresso straniero, e soggiorno irregolari previsti dall'art. 13 secondo comma lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 286 del 1998, non ha obbligo di comunicare allo straniero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento, rivestendo il relativo provvedimento nei casi predetti - carattere obbligatorio e vincolato, onde può differirsi alla sede giurisdizionale il con- traddittorio tra l'autorità che emette il provvedimento ed il soggetto che ne è destinatario - per di più 3 trattandosi di procedimento improntato ad esigenze di celerità, il decreto di espulsione non presuppone nes- suna procedura amministrativa ma si forma e perviene ad esistenza giuridica nel momento stesso in cui l'autorità verifica l'esistenza dei suoi presupposti“. Il terzo motivo prospetta la violazione di norme di legge sotto il profilo, già disatteso dal tribunale, della insufficienza della traduzione del decreto di espulsione in lingua inglese e della necessità della traduzione in una lingua nota allo straniero che ne è destinatario. Anche tale censura è infondata alla stregua del principio ( Cass. n. 366 del 2003, n. 5465 del 2002 ed altre conformi ) secondo il quale " in tema di espulsione dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto in una lin- gua conosciuta dallo straniero è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ra- gioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, in conseguenza, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286 del 1998 ( francese, inglese, spagnolo ), tale at- testazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, atteso 4 che il cit. art. 13 non specifica né enumera i casi di impossibilità ovvero i parametri generali ai quali essa debba essere ragguagliata e senza che il giudice di me- rito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effet- tuare detta traduzione 11 " Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì 18.06.2003 nella camera di consi- glio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walter Celenta Antonio Saggio CORTE SUPREMA D* CASSAZIONE Prima Sapone Civile Deposito Cancelieria CANCELLIERE Andrea Bianchi 17.011 2003 TA CANCELLIERE 15