Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile, e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13 comma settimo del D.Lgs. 286/1998 (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo.
Commentario • 1
- 1. Assoluzione dal reato di inottemperanza all'ordine di allontanamentoPietro Fanesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTO di CROTONE domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
IY AR
- intimato -
avverso il decreto 1.03.01 del Tribunale di Crotone. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A. Golia che ha concluso per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 6 febbraio 2001 il Prefetto di Crotone disponeva l'espulsione di SE AR, cittadino ucraino, dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B del D.Leg 286/98 perché, entrato in Italia, ivi si sarebbe trattenuto senza richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso. Avverso il decreto, notificatogli con traduzione in lingua inglese in pari data, ha proposto ricorso in data 10.2.2001 l'SE innanzi al Tribunale di Crotone. Costituitosi il Prefetto, a mezzo di funzionario delegato, l'adito Tribunale con decreto 1 marzo 2001 accoglieva il ricorso annullando l'opposto decreto. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale affermava che, indubbia la mancata conoscenza da parte del ricorrente ucraino della lingua italiana (anche in ragione della assenza di alcuna prova della data del suo ingresso in Italia) e non essendo comprovata ne' tampoco precisata, nel decreto, la ragione della impossibilità di procedere ad una traduzione nella lingua conosciuta, non poteva che derivarne la nullità del decreto stesso. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso il Prefetto di Crotone, con la rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato, notificando l'atto il 10.5.01 ed ivi articolando due censure. L'intimato non si è costituito. Nessuno è comparso alla fissata udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, inaccoglibili essendo le censure nelle quali esso si articola, deve essere respinto.
Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 13 comma 7 del t.u. 286/98: da un canto, e sotto un primo profilo, non vi sarebbe stato vizio alcuno del decreto espulsivo ma, secondo l'indicazione di Corte Cost. 198/00, solo la possibilità di rimettere in termini un ricorrente tardivo (altrimenti dovendosi ritenere sanata dal ricorso tempestivo l'irregolarità afferente la traduzione). Dall'altro canto sarebbe stato onere del Giudice verificare il grado di conoscenza dell'italiano da parte dello straniero, prendendo atto della documentazione ricognitiva in atti, e non si sarebbe dovuto imporre un inammissibile onere di comprovare la intraducibilità del testo nella specifica lingua dell'espellendo. La sintetizzata doglianza deve essere disattesa avendo il Giudice del merito correttamente fatto applicazione della norma suindicata, attenendosi ai principi che al proposito si sono formati. Ed infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi assai di recente con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7^ dell'art. 13 del T.U. sull'immigrazione, sono indubbiamente ripetute le affermazioni per le quali:
1) va sottolineato il rilievo assorbente della accertata conoscenza dell'italiano da parte dell'espellendo (accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), posto che la ratio delle previsioni in discorso, come attesta la significativa previsione della esigenza di tradurre in una lingua conosciuta, e non già nella lingua nazionale, il testo da comunicare all'espellendo, sta nella necessità che il destinatario - straniero della comunicazione abbia la possibilità di percepire con immediatezza e pienezza il contenuto del decreto onde apprestare controdeduzioni e difese nel brevissimo termine concesso;
ditalché ogni irregolarità nelle forme della comunicazione viene ad essere sanata dalla piena comprensione, accertata in fatto, del testo in originale (cfr. Cass. 9078/00 - 9266/00 - 12350/01);
2) l'obbligo dell'Autorità adottante l'espulsione di tradurre la copia notificanda del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui la stessa Autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate (inglese o francese o spagnolo), in difetto del ché il vizio attingente l'atto non verrebbe sanato dal raggiungimento dello scopo consistente nella tempestiva proposizione dell'opposizione (Cass. 16032/01 - 13817/01 - 12581/01 - 12350/01 -9264/01);
3) se l'indicata attestazione e specificazione di "impossibilità" è condizione necessaria perché il decreto di espulsione sia immune dal vizio di nullità sotto il versante del suo requisito di esternazione, essa è anche condizione sufficiente per la sua validità, null'altro essendo richiesto alla Amministrazione dal richiamato art. 13 comma 7 (che, sintomaticamente, non specifica affatto i casi di impossibilità od i parametri generali alla quale essa va ragguagliata) men che meno essendo ipotizzabile che il Giudice del merito svolga, al proposito un sindacato sulle possibilità concrete di effettuare immediate traduzioni e quindi sulle scelte organizzative della P.A.
Orbene, e su queste premesse, escluso che la proposizione di tempestivo ricorso possa avere valore sanante della nullità in discorso, deve essere rilevato che il Tribunale di Crotone ha congruamente motivato l'affermazione per la quale l'SE non avrebbe avuto sufficiente conoscenza dell'italiano (l'assorbente incertezza sulla data di ingresso) e che lo stesso Giudice ha accertato - come pervero emerge dal testo allegato al provvedimento impugnato - che il Prefetto non aveva allegato alcuna specifica ragione per la non traducibilità dell'atto, sol dichiarando, tautologicamente, essere tale traduzione affatto impossibile. E di qui emerge tanto la correttezza dell'argomentare in diritto e la congruità dell'accertamento in fatto della pronunzia impugnata, quanto l'inconsistenza delle doglianze ad essa mosse dal ricorrente, frutto di una non completa lettura del provvedimento. La assenza di alcuna attività defensionale dell'intimato dispensa dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002