Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5465
CASS
Sentenza 16 aprile 2002

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile, e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13 comma settimo del D.Lgs. 286/1998 (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo.

Commentario1

  • 1Assoluzione dal reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento
    Pietro Fanesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5465
Data del deposito : 16 aprile 2002

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